La presupposizione “belliciana”: un filo d’Arianna sulla funzione contrattuale

La presupposizione “belliciana”: un filo d’Arianna sulla funzione contrattuale

Abstract [ITA]. Il contributo analizza il rapporto tra presupposizione e causa in concreto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della ricostruzione teorica proposta da Antonio Bellizzi. Muovendo dalla tradizionale definizione della presupposizione quale circostanza oggettiva e inespressa posta a fondamento del contratto, l’articolo mostra come la categoria tenda oggi a essere progressivamente assorbita nella nozione di causa concreta, intesa come sintesi dell’effettivo assetto di interessi perseguito dalle parti. Attraverso l’esame delle principali pronunce della Suprema Corte, dai casi di inutilizzabilità della prestazione sino alle più recenti decisioni del 2025, emerge un modello rimediale fondato non sulla nullità genetica del negozio, bensì sulla disfunzione sopravvenuta del rapporto contrattuale e sulla perdita della sua giustificazione pratica.

Abstract [ENG]. This article examines the relationship between the doctrine of presupposition and the notion of concrete cause in Italian contract law through the lens of recent Italian Supreme Court decisions and Antonio Bellizzi’s theoretical reconstruction. Starting from the traditional definition of presupposition as an objective and implicit circumstance underlying the contractual relationship, the paper argues that the category is progressively being absorbed into the broader concept of concrete cause, understood as the actual practical function pursued by the parties. Through an analysis of leading case law, including decisions concerning the unusability of performance and the most recent rulings of 2025, the article highlights the transition from a formalistic conception of contractual validity toward a functional approach centered on the persistence of the contractual purpose. In this perspective, presupposition no longer operates as an autonomous doctrine, but rather as a technique for identifying the failure of the contract’s concrete economic and practical justification.

Sommario: 1. Un istituto senza codice ma non senza sistema – 2. La crisi dell’autonomia della presupposizione – 3. Bellizzi e l’assorbimento della presupposizione nella causa in concreto – 4. Intento pratico e funzione del contratto – 5. Dalla nullità genetica alla disfunzione sopravvenuta – 6. Inutilizzabilità della prestazione e funzione concreta – 7. Conclusioni

1. Un istituto senza codice ma non senza sistema

La presupposizione costituisce una delle figure più peculiari del diritto dei contratti italiano: priva di espressa codificazione, ma stabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza quale strumento di gestione delle sopravvenienze incidenti sulla funzione concreta del rapporto.

La definizione tradizionale, consolidata nella giurisprudenza di legittimità, individua nella presupposizione una circostanza certa, oggettiva ed esterna al contenuto espresso del contratto, comune alle parti o comunque riconosciuta dall’altra parte, e determinante ai fini del mantenimento del vincolo.

In tal senso, Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12235, ha chiarito che la presupposizione consiste in una situazione esterna al contratto che, pur non essendo dedotta in clausola, ne costituisce il presupposto oggettivo di efficacia.

La figura nasce storicamente nella dottrina tedesca della Geschäftsgrundlage, ma trova nel diritto vivente italiano una progressiva evoluzione verso la logica della causa concreta.

2. La crisi dell’autonomia della presupposizione

Il problema teorico fondamentale consiste nello stabilire se la presupposizione costituisca un istituto autonomo oppure una tecnica interpretativa riconducibile alla causa del contratto.

La giurisprudenza più recente sembra orientata verso la seconda soluzione.

Cass. civ., 28 gennaio 2025, n. 1995, ha riaffermato che la circostanza presupposta deve possedere carattere oggettivo, indipendente dalla volontà delle parti e non ricostruibile ex post come mero motivo individuale.

Ancora più significativa è Cass. civ., 21 febbraio 2025, n. 4970, che ha escluso la configurabilità della presupposizione in assenza di rigorosa prova circa la sua effettiva incidenza sull’assetto sinallagmatico.

La Corte sembra dunque voler evitare che la categoria si trasformi in una forma surrettizia di ius poenitendi giudiziale.

3. Bellizzi e l’assorbimento della presupposizione nella causa in concreto

È sul terreno sistematico e dogmatico che l’elaborazione teorica di Antonio Bellizzi offre una delle più convincenti chiavi ricostruttive della materia, capace di superare tanto le rigidità della dogmatica tradizionale quanto le incertezze di una giurisprudenza spesso oscillante tra categorie differenti.

Il nucleo della riflessione di Bellizzi si fonda sul progressivo superamento della tradizionale contrapposizione tra ciò che è interno al contratto e ciò che, invece, rimane esterno al regolamento negoziale. Secondo l’autore, la presupposizione non opera in contraddizione con la causa in concreto, né costituisce una figura eccentrica rispetto al sistema; rappresenta, piuttosto, un’anticipazione teorica e applicativa della moderna concezione funzionale della causa.

Per comprendere questa convergenza, Bellizzi invita a considerare i differenti contesti storici e sistematici entro cui le due categorie si sono sviluppate. La presupposizione nasce infatti come strumento elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina per attribuire rilevanza a circostanze di fatto non formalizzate in una clausola contrattuale, ma nondimeno determinanti ai fini del consenso e della permanenza del vincolo. La causa in concreto, invece, emerge nell’evoluzione del diritto civile contemporaneo come reazione al formalismo della causa astratta, consentendo di verificare la meritevolezza dell’operazione economica alla luce dello specifico assetto di interessi perseguito dalle parti.

L’elemento di saldatura tra le due figure viene individuato da Bellizzi nella centralità dell’intento pratico negoziale. La circostanza presupposta, pur collocandosi sul piano fenomenico al di fuori del testo contrattuale, risulta in realtà interna alla dimensione programmatica dell’affare, poiché contribuisce a determinare la funzione economico-individuale del contratto. Essa non rappresenta quindi un mero motivo soggettivo, psicologicamente rilevante solo per una delle parti, ma si trasforma in un presupposto oggettivo dell’intera operazione negoziale.

In tale prospettiva, la tradizionale distinzione tra causa in concreto e presupposizione tende progressivamente a perdere rigidità. La dottrina classica aveva infatti tentato di mantenere separate le due categorie attraverso una distinzione cronologica e funzionale. La causa in concreto sarebbe appartenuta al momento genetico del contratto, quale sintesi degli interessi perseguiti al momento della stipulazione, mentre la presupposizione avrebbe operato sul piano esecutivo, quale tecnica di gestione delle sopravvenienze.

Bellizzi mostra, tuttavia, come questa separazione risulti in larga misura artificiale, poiché entrambe le figure convergono nella verifica della persistente realizzabilità dell’interesse contrattuale. Il venir meno della circostanza presupposta, infatti, non determina semplicemente un’alterazione esterna del rapporto, ma incide direttamente sulla funzione concreta del contratto, svuotandolo della propria ragione pratica e rendendolo inidoneo a realizzare l’assetto di interessi originariamente perseguito.

È in questo passaggio che la presupposizione si rivela come una vera forma di controllo funzionale della causa concreta. Se il presupposto fattuale condiviso dalle parti viene meno, il contratto sopravvive solo formalmente, ma perde la propria giustificazione economica, trasformandosi in una struttura priva di utilità sostanziale.

L’elaborazione di Bellizzi assume particolare rilievo anche nel rapporto con la disciplina delle sopravvenienze e con la clausola rebus sic stantibus. Mentre l’eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinata dall’art. 1467 c.c., richiede un’alterazione straordinaria e imprevedibile dell’equilibrio economico delle prestazioni, la presupposizione, riletta attraverso la causa in concreto, opera su un piano qualitativo e funzionale. Essa tutela non tanto il valore patrimoniale dello scambio, quanto la persistente utilità pratica della prestazione rispetto all’interesse perseguito dal creditore.

Proprio per questo, la presupposizione consente di offrire tutela anche nei casi in cui l’equilibrio economico del contratto sia rimasto formalmente intatto, ma sia venuta meno la ragione concreta dello scambio. La prestazione può infatti rimanere materialmente possibile e patrimonialmente equivalente, ma risultare ormai incapace di soddisfare l’interesse che aveva giustificato l’operazione negoziale.

In tale prospettiva, la presupposizione perde definitivamente i tratti di categoria eccezionale o di anomalia “pretoria”. Essa diviene, piuttosto, uno strumento di verifica della tenuta funzionale del sinallagma e della persistenza della causa concreta del rapporto, anticipando così molte delle acquisizioni più moderne della giurisprudenza in tema di buona fede quale funzione concreta del contratto, nonché di inutilizzabilità della prestazione.

4. Intento pratico e funzione del contratto

Il vero punto di contatto tra presupposizione e causa in concreto è rappresentato dal concetto di intento pratico negoziale.

La circostanza presupposta non rileva infatti come mero motivo psicologico, bensì come elemento oggettivato dell’assetto di interessi perseguito dalle parti.

La funzione del contratto viene quindi ricostruita non in astratto, ma nella concreta individualità dell’operazione economica.

È precisamente questo il passaggio che consente alla giurisprudenza contemporanea di utilizzare la presupposizione come tecnica di verifica della tenuta funzionale del sinallagma.

5. Dalla nullità genetica alla disfunzione sopravvenuta

Una delle conseguenze più rilevanti della ricostruzione in termini di causa concreta riguarda il sistema dei rimedi.

Se la presupposizione viene letta come fenomeno funzionale, non emerge un problema genetico di validità, ma una sopravvenuta alterazione della giustificazione pratica del contratto.

Ne deriva la preferenza per rimedi quali risoluzione, recesso e riequilibrio secondo buona fede.

Cass. civ., 24 marzo 2006, n. 6631, ha mostrato con chiarezza tale impostazione, valorizzando la perdita della concreta utilità della prestazione pur in assenza di impossibilità tecnica della stessa.

6. Inutilizzabilità della prestazione e funzione concreta

Il dialogo tra presupposizione e causa in concreto trova ulteriore conferma nella categoria dell’inutilizzabilità della prestazione.

In tali ipotesi, la prestazione resta astrattamente possibile, ma diventa incapace di soddisfare l’interesse perseguito dal creditore.

Emblematica è Cass. civ., 24 luglio 2007, n. 16315, relativa alla frustrazione della finalità turistica del contratto di viaggio: anche qui il punto decisivo non è l’impossibilità materiale della prestazione, ma il venir meno della sua funzione concreta.

7. Conclusioni

La presupposizione non sembra destinata a scomparire dal lessico del diritto civile italiano. Tuttavia, la categoria sopravvive oggi soprattutto come tecnica di emersione della causa concreta del contratto.

La traiettoria evolutiva appare chiara: dalla tutela della volontà inespressa verso il controllo funzionale dell’assetto di interessi.

In questo quadro, l’esegesi di Bellizzi consente di leggere la presupposizione non come corpo estraneo rispetto alla causa, bensì come una delle modalità attraverso cui l’ordinamento verifica se il contratto conservi ancora la propria ragione giustificativa.

Ed è probabilmente proprio su questo terreno, quello della funzione concreta del rapporto, che si svilupperà l’evoluzione futura della materia.


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Giuseppe Corsi

Avvocato del foro di Firenze, Mediatore presso Adr media, Adr intesa, Concordia et jus, Rimedia, Camera di commercio Arezzo e Siena. Collabora con: Salvis Juribus Il Filodiritto Working paper of healthHa collaborato con: Diritto.it Toscana medica

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