
Le asimmetrie del Transfer Pricing: profili di rischio tra pianificazione fiscale aggressiva e sanzioni penali-tributarie
Il principio di libera concorrenza rappresenta, nel moderno panorama del diritto tributario internazionale, lo snodo cruciale in cui la sovranità fiscale degli Stati collide inevitabilmente con la libertà di iniziativa economica dei grandi gruppi multinazionali. Ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti che controllano direttamente o indirettamente l’impresa devono essere valutati sulla base del cosiddetto prezzo di libera concorrenza. Tale criterio, meglio noto come arm’s length principle e codificato dall’articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE, non deve essere inteso come una mera formula aritmetica di calcolo, bensì come un complesso parametro di ripartizione della base imponibile mondiale tra le diverse giurisdizioni coinvolte.
La criticità sistematica sorge laddove i modelli societari adottati dai gruppi non rispondano a una reale razionalità economica, ma siano invece orientati alla sola erosione della base imponibile attraverso strategie di profit shifting. L’analisi comparata dei modelli societari evidenzia come la discrepanza tra i sistemi di civil law europei e quelli di common law possa generare zone d’ombra normative particolarmente insidiose. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle strutture a bassa sostanza economica, spesso definite come letterbox companies. Per il fisco italiano, la prevalenza della sostanza sulla forma rappresenta un principio dirimente, e la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come lo spostamento fittizio di utili verso entità prive di una struttura organizzativa reale integri la fattispecie della residenza fiscale fittizia all’estero, configurando un’ipotesi di esterovestizione.
Anche strumenti legittimi come i Cost Sharing Agreements per lo sviluppo di beni immateriali sono oggi sottoposti a un rigido scrutinio da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Il rischio intrinseco è che tali modelli vengano utilizzati per allocare costi d’esercizio in giurisdizioni ad alta fiscalità, come l’Italia, trasferendo contestualmente i profitti verso regimi di tassazione agevolata senza che vi sia una reale correlazione con le funzioni effettivamente svolte o con gli asset impiegati dall’organizzazione. In questo contesto, l’analisi delle funzioni, dei rischi e dei beni, comunemente denominata analisi FAR, diviene l’unico strumento capace di giustificare la coerenza economica dell’operazione.
Il riverbero delle violazioni in materia di prezzi di trasferimento si estende inevitabilmente dal piano amministrativo a quello penale qualora vengano superate le soglie di punibilità previste dal Decreto Legislativo 74 del 2000. Sebbene la riforma del 2015 abbia introdotto importanti tutele escludendo la configurabilità del delitto di dichiarazione infedele per le sole divergenze valutative correttamente documentate, la linea di demarcazione resta estremamente sottile. La Procura della Repubblica può intervenire con decisione laddove la manipolazione dei prezzi di trasferimento non sia l’esito di una differente interpretazione estimativa, bensì di una fraudolenta rappresentazione della realtà finalizzata a indurre in errore l’erario.
Le fattispecie più gravi riguardano l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o l’impiego di altri artifici fraudolenti volti a simulare passività fittizie attraverso prestazioni di servizi mai realmente effettuate tra le consociate del gruppo. In sede penale, l’esistenza di una documentazione conforme ai requisiti definiti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 costituisce la principale esimente di fatto, poiché idonea a dimostrare l’assenza di dolo specifico di evasione. In un clima di crescente rigore accertativo, la via della cooperazione rafforzata e degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale appare l’unica strategia efficace per cristallizzare i metodi di calcolo, eliminando l’incertezza giuridica e garantendo la stabilità fiscale necessaria alla crescita dei gruppi multinazionali in un mercato globale sempre più complesso
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