Concorso dell’extraneus nei reati propri e concorso in autoriciclaggio

Concorso dell’extraneus nei reati propri e concorso in autoriciclaggio

Il reato, inteso quale fatto umano, può essere realizzato da una sola persona o da più persone e in quest’ultimo caso si configura il concorso di persone nel reato. Si possono distinguere due tipi di concorso di persone.

Vi sono, infatti, i reati a concorso eventuale, forme di realizzazione plurisoggettiva di un reato astrattamente monosoggettivo, e i reati a concorso necessario, quando è la stessa norma incriminatrice di parte speciale che richiede più agenti per l’esistenza del reato.

La fattispecie criminosa de qua è disciplinata dall’art 110 cp. A riguardo, giova rilevare che tale norma esercita una funzione estensiva dell’ordinamento penale, integrando le singole disposizioni di parte speciale modellate sull’autore individuale e attribuendo tipicità a tutte quelle condotte umane che non risultano da sole sufficienti ad integrare gli estremi delle singole fattispecie criminose pur fornendo un contributo alla realizzazione del fatto.

La fattispecie del concorso di persone ha sollevato molti dubbi. In primo luogo, ci si è chiesti se nel reato commesso da più persone in concorso si debba ravvisare un reato unico connotato da una pluralità di soggetti attivi, o una pluralità di reati autonomi, sebbene coordinati in relazione all’evento. Secondo la tradizionale impostazione, il reato rimane unico e indivisibile anche se posto in essere da più soggetti, in quanto gli atti dei partecipi convergono verso un’unica azione e la loro risultante è costituita da un solo reato.

Un’ulteriore annosa problematica ha riguardato la punibilità delle condotte concorsuali tipiche e si sono sviluppate altre due teorie a riguardo. Secondo la teoria dell’accessorietà, le condotte dei concorrenti eventuali di per sé irrilevanti penalmente perché atipiche, diventano rilevanti e quindi punibili se accedono a quella principale tipica. Le difficoltà date dall’applicazione pratica di tale teoria hanno indotto altra parte della dottrina a formulare la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, secondo la quale l’incontro tra l’art 110 cp e le fattispecie incriminatrici di parte speciale da vita a una nuova e autonoma fattispecie plurisoggettiva eventuale con propria tipicità, nella quale le singole condotte perdono la loro autonomia per diventare parti di un tutto. In tal modo, diventano sanzionatili comportamenti atipici se rapportati alle singole norme incriminatrici di carattere monosoggetivo.

Oltre a quanto fino q cui esposto, bisogna evidenziare che l’art 110 cp si caratterizza per una struttura peculiare. La figura del reato concorsuale, infatti, nasce dall’integrazione dell’articolo de quo e la norma incriminatrice di parte speciale e la fattispecie che ne deriva presenta quattro elementi strutturali determinati, senza i quali non si configurerebbe. Si riconoscono la pluralità di agenti, la realizzazione del reato, il contributo causale di ogni concorrente e il dolo o la colpa di partecipazione. Con specifico riguardo all’elemento della pluralità di agenti, è doveroso segnalare in materia una problematica di particolare interesse, quella relativa al concorso nel reato proprio e al mutamento del titolo del reato stesso per taluno dei concorrenti.

A tal riguardo, occorre preliminarmente distinguere i reati in base alla qualifica dell’agente. Bisogna suddividere, quindi, i reati in comuni, suscettibili di essere commessi da chiunque, e in propri, i quali possono essere commessi solo da soggetti con particolari qualifiche. In relazione a questi ultimi, poi, vi è un’ulteriore differenza da segnalare. Sono reati propri ed esclusivi quelli che in mancanza di qualifica soggettiva sarebbero inoffensivi di qualsiasi interesse e dunque leciti. Reati propri semiesclusivi quelli che senza la qualifica soggettiva costituirebbero un reato diverso. Infine, vi sono i reati propri ma non esclusivi, i quali in assenza della qualifica soggettiva costituirebbero illeciti extrapenali poiché la qualifica dell’intraneus, non comportando l’offensività del fatto tipico, non ne rappresenta un elemento costitutivo, ma si limita a circoscrivere la punibilità a determinati soggetti. Si ammette ormai pacificamente che il reato proprio possa essere realizzato anche attraverso la cooperazione materiale o morale dei un soggetto sprovvisto della qualifica soggettiva. Non sarebbe possibile, infatti, mandare esente di sanzione penale chi, pur non essendo in possesso della qualifica richiesta dalla norma, abbia comunque contribuito ad offendere il bene giuridico protetto.

Sul punto, occorre chiedersi quale sia l’atteggiamento psicologico dell’exraneus rispetto alla qualifica dell’intraneo se il primo partecipa alla realizzazione di un reato proprio. Nei casi di reato proprio esclusivo e semiesclusivo è necessario che lo stesso estraneo abbia coscienza e volontà di concorrere al fatto materiale e che sia a conoscenza della qualifica dell’intraneo, versandosi altrimenti in ipotesi di carenza di dolo. In tema di reati propri non esclusivi, invece, l’extraneus senza consapevolezza della qualità dell’intraneo dovrebbe rispondere del reato comune.

A tal riguardo, l’art 117 cp nella prima parte statuisce che se muta il titolo del reato per taluni di quelli che concorrono per le qualità personali del colpevole o per i rapporti fra questo e l’offeso, anche gli altri rispondono dello stesso reato. La norma de qua introdurrebbe una deroga ai principi dell’elemento soggettivo del concorso in reato, atteso che viene imputato in modo diverso il reato proprio anche al soggetto inconsapevole della qualifica soggettiva dell’intraneus. Secondo l’orientamento maggioritario, a fine di individuare l’articolo applicabile al concorso dell’extraneus nel reato proprio, occorre distinguere il caso in cui il fatto commesso dall’estraneo costituisce di per sé reato anche senza il concorso dell’intraneo , dal caso in cui il fatto del concorso estraneo non costituisce di per sé reato. Nel primo caso, bisogna considerare l’ipotesi in cui l’estraneo conosce la qualifica dell’intraneo rispondendo così ex art 110 cp. Sussiste, infatti, il dolo di concorso che postula la consapevolezza di cooperare. Se invece l’extraneus non conosce la qualifica soggettiva, risponde di concorso nel reato proprio ex art 117 cp, atteso che tale disposizione prevede un’imputazione oggettiva del reato proprio a carico dell’extraneus. Secondo l’orientamento prevalente, l’art 117 cp contempla un’ipotesi di responsabilità oggettiva dato che un elemento del fatto è imputabile all’agente estraneo anche senza alcun coefficiente di attribuibili psichica. Nel secondo caso, invece, non viene in rilievo l’art 117 cp in quanto esso presuppone il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. La previsione, quindi, richiede che l’extraneus commetta un reato che possa mutare in altro reato, situazione che non ricorre in tal caso. Anche qui bisogna distinguere tra l’ipotesi della conoscenza della qualifica dell’intraneo, nel qual caso l’estraneo risponde ex art 110 cp, da quella in cui l’estraneo non ne è a conoscenza, il cui comportamento non integra un reato comune, ma neanche il reato proprio dell’intraneo mancando il dolo di concorso.

Vi sono altre due i portanti questioni sul tema. Da un lato ci si chiede se sia necessario che la condotta tipica sia realizzata dall’intraneus oppure se è sufficiente che questi si limiti a fornire un qualsiasi contributo atipico ai fini dell’integrazione dell’art 117 cp. Dall’altro, se il concorso nel reato proprio sia configurabile anche nell’ipotesi in cui l’intraneo non sia punibile per mancanza di dolo o comunque di colpevolezza.

Riguardo alla prima questione, la soluzione adottata da autorevole dottrina varia a seconda che si utilizzi la teoria dell’accessorietà o quella della fattispecie plurisoggettiva eventuale. Secondo la prima teoria, per assumere rilevanza penale la condotta del concorrente deve accedere a quella principale. Per la seconda, si potrebbe sostenere che per l’integrazione del concorso del reato proprio sia sufficiente che l’intraneus realizzi un qualsiasi contenuto atipico, ammettendosi un’esecuzione frazionata del reato. Non è possibile, tuttavia, applicare la concezione frazionata allorché all’interno della fattispecie concorsuale abbia un ruolo significativo la qualifica di uno dei correi. Il soggetto qualificato deve realizzare un contributo che sia espressione della particolare posizione dalla quale dipende il disvalore del fatto proprio. Solo attraverso la preventiva individuazione del contenuto di illiceità penale considerato nelle singole fattispecie di reati propri si può stabilire se l’intraneo debba realizzare la condotta tipica, o in mancanza, individuare la condotta atipica che integri le modalità di lesione della norma.

Altra controversa quesitone giuridica riguarda la possibilità di configurare il concorso nel reato proprio anche qualora l’estraneo si avvalga di un soggetto privo di dolo o colpevolezza. L’orientamento prevalente fa leva sugli artt 111-112 cp per cui per l’integrazione del concorso è irrilevante la non punibilità di taluno dei concorrenti per mancanza di colpevolezza o altre cause. In realtà, è necessario verificare se la partecipazione dolosa dell’intraneus sia o meno essenziale per l’offesa al bene tutelato dal reto proprio.

Dopo aver analizzato le fattispecie del concorso di persone, con particolare riguardo al mutamento del titolo di reato dell’extraneus nei reati propri, occorre ora analizzare la particolare fattispecie del concorso in autoriciclaggio.

Occorre innanzitutto rilevare che il reato ex art 648 tre 1 cp rientra fra i delitti contro il patrimonio. Si osserva che in relazione alla citata qualifica della condotta dell’estraneo il quale abbia fornito un contributo rilevante all’intraneo, la dottrina dominante ha risolto la questione nel senso che l’extraneus  il quale concorre con l’autoriciclatore risponde di riciclaggio e non di concorso in autoriciclaggio. Si evidenzia che l’insieme costituito dalle condotte ex art 648 tre 1 si instaura in quello disgiunto disegnato dal combinato disposto degli artt. 648 bis e ter cp. L’elemento specializzante attiene alla qualifica soggettiva dell’autore. Sulla base di ciò, trova conferma la conclusione per cui la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore e non integra l’art 117 cp, da luogo a una ipotesi di riciclaggio.

Un altro orientamento ha risolto il problema con l’applicazione dei principi sul concorso apparente di norme. <nei casi in cui la condotta dell’estraneo risulti sussumibile nella fattispecie di autoriciclaggio posta dall’autore del delitto non colposo presupposto, la questione tra unicità e pluralità di reati in capo all’estraneo deve essere risolto nel senso della appartenenza del concorso di norme. Anche senza un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie e senza clausole di sussidiarietà, si deve ritenere che l’art 648 bis cp sia reato più grave che incorpora l’intero disvalore del fatto ex art 648 tre 1 cp ed assorbendolo, ingloba il meno grave auroriciclaggio nei confronti del terzo. Diversamente, non essendo la condotta dell’autore del reato presupposto non sussumibile nell’art 648 bis cp, egli risponde di auto riciclaggio, sia che abbia posto in essere in prima persona la condotta tipica, sia che si sia limitato a fornire un controbatto concorsuale atipico dotato di efficienza causale dal terzo extraneus.

In conclusione, l’art 648 ter 1 cp punisce le condotte di chi anni commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, in precedenza non previste né punite come reato. le condotte concorsuali poste in essere da terzi estranei per agevolare la coopta di autoriciclaggio posta dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione punto dall’art 648 bis cp più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone. In tal senso si è espressa la Suprema Corte. Si rileva, in ultimo luogo, che l’art 648 tre 1 co. 7 cp prevede che le disposizioni in tema di autoriciclaggio si applicano anche quando l’autore del delitto non è imputabile o punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità di tale delitto. dalla disciplina delineata da tael ultimo comma, dunque, deriva che l’autoriciclaggio sussiste anche se l’autore non sia imputabile per il delitto presupposto oppure non sia punibile per il delitto presupposto.


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Fabio Piedigrotta

Sono una persona dinamica, propositiva ed appassionata a tutto quello che faccio. Metto sempre il massimo impegno in ciò che devo fare. Sono altresì aperto al confronto e alla collaborazione.

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