Dipendenti pubblici, prelievo del 2,5% illegittimo e diritto alla restituzione

Dipendenti pubblici, prelievo del 2,5% illegittimo e diritto alla restituzione

Il prelievo del 2,5%, operato sull’ 80% della retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR è illegittimo.

Lo sancisce la Corte Costituzionale nelle storiche pronunce n. 223 del 2012 e 244 del 2014.

Con la prima delle pronunce suindicate la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

A parere della Corte Costituzionale “[…]nel consentire allo Stato una riduzione dell’accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione […]”

La sentenza n. 244 del 2014, poi, nel ribadire quanto già affermato con la pronuncia espressa due anni prima ha affermato che è “irragionevole” permettere allo Stato una riduzione dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione- determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte di lavoro.

L’illegittimità della trattenuta de qua è stata confermata dalla giurisprudenza di merito che, chiamata puntualmente a pronunciarsi sulla validità della detrazione del 2,5%, operata sull’80% della retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR ha espresso – e continua ad esprimere- pareri negativi, condannando puntualmente l’amministrazione alla restituzione delle somme illegittimamente detratte a partire dal 1° Gennaio 2011.

Ad essere interessati alla restituzione delle somme mensilmente detratte sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (docenti, personale ata, dipendenti comunali) assunti dopo il 1° Gennaio 2011, ovvero assunti in epoca precedente (in quest’ultimo caso è necessario che questi abbiano esercitato l’opzione per effettuare il passaggio da TFS a TFR).

Resta, invece, legittima la trattenuta operata per i dipendenti in regime di Trattamento di fine servizio.


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Federica Calabrò

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania nel Marzo 2014 con una tesi in diritto fallimentare dal titolo "L'azione revocatoria come strumento per combattere l'abuso del fondo patrimoniale". Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Catania nel Settembre 2016. Al momento collabora presso uno studio legale occupandosi di diritto del lavoro e diritto civile.

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