Il bacio sulla guancia senza consenso è violenza sessuale (Cass. pen., sez. III, sent. 21/01/2020 n. 2201)

Il bacio sulla guancia senza consenso è violenza sessuale (Cass. pen., sez. III, sent. 21/01/2020 n. 2201)

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Pen., è chiamata a pronunciarsi sul ricorso avanzato dall’imputato avverso la conferma in grado di appello della sentenza del giudice di prime cure, che lo ha visto condannato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis CP.

Il ricorrente intratteneva sulla pubblica via un rapporto sessuale a pagamento con l’odierna parte offesa, prostituta, al termine di alcune trattative tese ad ottenere una diminuzione del prezzo della prestazione. Pur avendo ugualmente acconsentito alle effusioni oggetto di precedente contrattazione, all’atto pratico la donna si è vista, contro la propria volontà, baciare sulla guancia e strappare i propri vestiti di dosso. Opposto il rifiuto la ragazza avrebbe tentato invano di fuggire, venendo raggiunta per essere poi percossa dall’uomo. Tale dinamica, ritenuta veritiera dai giudici del merito, fu avvalorata dalle testimonianze degli operatori di PG intervenuti nell’immediatezza, i quali trovarono la donna a terra in lacrime.

L’azione dell’imputato, argomenta la Suprema Corte di Cassazione, si è svolta al di fuori del perimetro delle attività che la donna era solita consentire ai propri clienti. Lo stesso giudice della legittimità già nel 2007 aveva ampliato la nozione codicistica di “atto sessuale” estendendola anche al bacio, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (Cass. pen. sez. III, 13/02/2007, n. 25112).

Sempre ai fini della configurabilità del delitto consumato, laddove la strategia difensiva voglia porre un focus specifico sul tentativo, a nulla rileva la classificazione marcatamente non erogena della porzione corporale interessata dal bacio. Per costante giurisprudenza, difatti, il giudice è chiamato a svolgere una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Cass. pen. sez. III, 18/09/2019, n. 43423).

Giungono pertanto gli Ermellini a una plurima valutazione funzionale e finalistica della condotta oggetto di imputazione, risaltando altresì la crucialità del contesto nel quale essa si è esplicata. Priva di censure è l’impugnata sentenza, nella parte in cui valuta come idoneo a ledere la sfera sessuale anche il bacio, seppur sulla guancia, in quanto azione certamente valida a limitare la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, laddove lo stesso aveva posto in essere comportamenti non equivoci tesi ad escludere, dal novero delle prestazioni fruibili, l’effusione de qua.


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Enrico Tranquilli

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita cum laude presso l'Università degli Studi di Camerino.Praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo.Tirocinante Uffici Giudiziari.https://www.linkedin.com/in/enricotran

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