Il litisconsorzio necessario in materia condominiale: disciplina generale e casistica

Il litisconsorzio necessario in materia condominiale: disciplina generale e casistica

Nello studio degli istituti nei quali si articola la tutela giurisdizionale e l’esercizio del diritto di azione, il litisconsorzio merita un’analisi particolare, in quanto impone la valorizzazione del protagonista assoluto del sistema processuale civile, la parte.

Il diritto civile insegna che “parte” non è necessariamente il singolo soggetto fisico, quanto piuttosto un centro di imputazione di interessi e, in quanto tale, può essere rappresentata da una pluralità di soggetti titolari della medesima situazione giuridica soggettiva.

Nell’ambito del diritto processuale civile, per parte (nella nozione che a noi qui interessa), si intende colui che, essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, subisce gli effetti del provvedimento giurisdizionale di merito.

Ebbene, quando gli effetti di tale pronuncia sono idonei ad incidere sulla sfera giuridica di più parti accomunate da un medesimo interesse, si parla di litisconsorzio.

Il litisconsorzio si configura come la presenza nel processo di una pluralità di parti, più di due, alcune delle quali potrebbero avere un interesse e una posizione processuale in tutto o in parte comuni.

Si ha litisconsorzio attivo, quando la pluralità di parti riguarda chi ha proposto la domanda.

Si ha litisconsorzio passivo, quando la pluralità di parti riguarda i destinatari della domanda.

Il litisconsorzio misto riguarda entrambe le posizioni processuali, quella di attore e quella di convenuto.

Il litisconsorzio originario si determina fin dal momento in cui s’instaura il processo.

Il litisconsorzio successivo si realizza nel corso del processo, a seguito dell’intervento di nuove parti o di successione processuale.

Infine, distinguiamo tra litisconsorzio facoltativo (il processo PUO’ instaurarsi tra più parti) e litisconsorzio necessario (il processo DEVE instaurarsi tra più parti).

La nostra disamina si concentra su quest’ultima specie di litisconsorzio; in particolare, premessi brevi cenni sulla disciplina generale ad esso applicabile, si analizzano nel dettaglio le ipotesi di litisconsorzio necessario nell’ambito della materia condominiale.

L’art. 102 c.p.c. afferma che: “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio da lui stabilito.”

Il litisconsorzio necessario sussiste quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio ha natura plurisoggettiva e deve essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe.

Il vizio del difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile ad istanza di parte e d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. La conseguenza del mancato rispetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio è l’estinzione del giudizio. Difatti, qualora il giudice si accorga che il processo non si è instaurato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, è tenuto ad ordinare alle parti l’integrazione del contraddittorio, ossia la citazione dei litisconsorti cdd. pretermessi, fissando un termine perentorio, la cui scadenza determina l’estinzione immediata del giudizio.

L’integrazione del contraddittorio produce una sorta di sanatoria retroattiva del processo, in quanto gli effetti della domanda giudiziale si producono fin dal primo momento nei confronti di tutti i litisconsorti. Per evitare il maturare di prescrizioni o la decadenza del diritto dedotto in giudizio, è sufficiente che questo venga fatto tempestivamente valere nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari.

La giurisprudenza ha osservato che la funzione dell’istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall’inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa in seguito ad un giudizio in cui siano rimasti estranei.

La norma in commento appartiene alla categoria delle cdd. norme penali in bianco in quanto spetta all’interprete accertare i casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario, oltre quelli normativamente previsti.

Tuttavia, se incerti possono risultare i casi di ricorrenza di litisconsorzio necessario, alcun dubbio si rinviene nell’individuazione delle drastiche conseguenze cui si perviene in caso di violazione dell’art. 102 c.p.c.: la sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte necessario viene ritenuta dalla giurisprudenza inutiliter data, nel senso della sua inidoneità a produrre effetti nei confronti delle parti e dei terzi pretermessi, vista l’inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio. Trattandosi di una sentenza inesistente, a questi ultimi soggetti si riconosce la facoltà di dare avvio ad un autonomo giudizio di accertamento volto ad ottenere una dichiarazione giudiziaria di tale inesistenza.

Ciò premesso, si procede ad inquadrare l’istituto del litisconsorzio necessario nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto rapporti condominiali.

In via di principio, la Suprema Corte ha affermato che la tutela dei diritti comuni, in tema di condominio, compete ad ogni singolo condomino, il quale può agire senza necessità di chiamare in giudizio gli altri, anche in sede di impugnazione e nonostante la loro eventuale costituzione nel grado precedente (Cass. civ., sentenza 28 giugno 2001 n. 8842). Si è detto in particolare che, essendo il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale: ne consegue che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente, anche per Cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti del condominio, ove non vi provveda l’amministratore (Cass. civ., sentenza 7 agosto 2002, n. 11882).

Il diritto di ciascun condomino ha ad oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, con la conseguenza che egli può proporre legittimamente le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. civ., sentenza 6 ottobre 2005, n. 19460). In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non ricorre una situazione di litisconsorzio necessario nei casi di azione a tutela della proprietà o del godimento della cosa comune esercitata da uno dei condomini, essendo il singolo comproprietario legittimato ad esperire l’azione di rivendica o altra azione reale, senza che il contraddittorio debba essere integrato con la partecipazione al giudizio degli altri comproprietari.

Altra ipotesi in cui non si configura litisconsorzio necessario è quella avente ad oggetto l’azione per il pagamento degli oneri condominiali proposta nei confronti di uno dei comproprietari dell’unità immobiliare interessata: la giurisprudenza si è espressa affermando che i comproprietari di un immobile non sono litisconsorti necessari nel giudizio per il pagamento dei relativi contributi condominiali instaurato da uno di essi, singolarmente, anche nell’interesse dell’altro, perché nei loro rapporti si instaura una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, fondata sulla necessaria tutela del diritto dell’uno contemporaneamente all’analogo diritto dell’altro (Cass. civ. sentenza 19 luglio 1999 n. 7682).

Ed ancora, si è escluso il litisconsorzio necessario nell’ipotesi di controversia tra alcuni condomini sulle modalità d’uso della cosa comune ancorché riguardanti una modificazione che, non incidendo sull’estensione dei diritti degli altri partecipanti né eccedendo l’ordinaria amministrazione, tende al suo migliore godimento (Cass. civ., sentenza 7 maggio 2003 n. 3435).

Per contro, la Suprema Corte ha affermato il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini in relazione alle azioni di accertamento della proprietà comune, in quanto queste hanno ad oggetto la contitolarità del diritto di proprietà in capo a tutti i condomini e sono relative ad un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario che dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini (Cass. civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 6056).

Un’ipotesi particolare di litisconsorzio necessario sussiste nei confronti del condomino dissenziente rispetto alla decisione di installare il riscaldamento centralizzato in un condominio, il quale ha partecipato al giudizio di primo grado ma non ha proposto appello nel successivo giudizio di gravame, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza 15 aprile 2014 n. 8727. Tale pronuncia risulta particolarmente interessante in quanto afferma l’obbligatorietà del litisconsorzio in sede di appello, proposto da una sola delle parti, rispetto a quelle che abbiano comunque partecipato al giudizio di primo grado.

Nel caso all’esame della Suprema Corte, due condomini, separatamente, adivano il Tribunale di Trani, per l’annullamento della delibera con la quale l’assemblea del “supercondominio” aveva revocato l’esenzione dalle spese e dalle contribuzioni accordata di fatto a taluni condomini staccatisi dall’impianto centralizzato di riscaldamento e aveva ribadito l’obbligo per tutti di pagare interamente le quote per costi di esercizio e consumo.

Il Tribunale di Trani rigettava le domande dei due condomini, ma soltanto uno dei due impugnava la sentenza di rigetto dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel non aver tenuto conto dell’accordo intervenuto tra le parti con intese verbali, e comunque per facta concludentia, che legittimava il suo distacco e l’esonero dalle spese, come dimostravano anche le delibere assembleali delle singole palazzine. Anche la Corte di Appello di Bari rigettava il ricorso, pertanto veniva adita la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, accogliendo nel merito il ricorso, ha affermato che sussiste litisconsorzio necessario processuale nei confronti del condomino dissenziente, che aveva impugnato la delibera assembleare, partecipato al giudizio di primo grado ma che non aveva appellato nel grado successivo. Infatti, se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve poter fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualità di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri. (Cass. civ., sentenza 15 aprile 2014 n. 8727).

Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione dell’applicabilità del litisconsorzio necessario alle controversie tra condomini, ponendo in stretta correlazione l’esercizio del diritto di azione e le modalità di difesa in giudizio con la necessarietà o meno del litisconsorzio.

La controversia da cui la pronuncia ha preso spunto riguardava una fattispecie in cui un condomino aveva agito al fine di far accertare l’abusiva occupazione, da parte di altro condomino, di uno spazio condominiale, domandando la condanna al rilascio dell’area. Parte convenuta si difendeva negando la proprietà condominiale e affermando, soltanto in via d’eccezione, di essere titolare esclusivo dello spazio in questione, per averne usucapito la proprietà.

Le Sezioni Unite, alle quali era stata rimessa la questione, hanno dato preliminarmente atto  dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia.

Secondo un primo orientamento, qualora il convenuto eccepisca di essere titolare di diritti esclusivi su un area comune (ancorché senza proporre domanda riconvenzionale), occorrerebbe necessariamente estendere il giudizio a tutti i condomini (Cass. Civ. sentenze n°8666/01, n.°2925/01, n.° 8468/00, n.°4520/98).

Secondo altro orientamento, invece, soltanto qualora il convenuto proponga domanda riconvenzionale, si verificherebbe un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Civ., sentenza n° 17465/13 e n.° 4624/13).

La giurisprudenza di legittimità ricompone il contrasto a favore di quest’ultimo orientamento, fondando il proprio ragionamento sulla ratio sottesa all’istituto del litisconsorzio necessario: obiettivo dell’art. 102 c.p.c. è quello di evitare la pronuncia di una sentenza “inutile” in quanto incapace di soddisfare adeguatamente l’interesse di una delle parti per via della mancata partecipazione al giudizio di soggetti terzi che, per tale motivo, devono necessariamente assumere la veste di parte.

Individuata la reale finalità del litisconsorzio necessario, ne consegue che soltanto in presenza di una domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, si paleserebbe la necessità di integrare il contraddittorio a favore di tutti gli altri condomini, in quanto la pronuncia ottenuta in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, pur resa a suo favore, sarebbe per lui stesso inutile, non essendo opponibile agli altri condomini non evocati in giudizio.

Invece, quando non vi è proposizione di domanda riconvenzionale, ma mera eccezione, il convenuto manifesta implicitamente il proprio interesse ad ottenere il mero rigetto della domanda attorea e non anche quello di far accertare il proprio diritto di proprietà.

Da ciò, ne è scaturita la massima per cui l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva sollevata da un condomino non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini. Se, dunque, il convenuto oppone il proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne scaturisce un accertamento domandato incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria.

Al termine di tale disamina, risulta evidente come il litisconsorzio necessario sia un istituto di ampia portata, la cui operatività va valutata alla stregua del caso concreto, senza mai prescindere dalle concrete finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la sua previsione all’interno dell’articolato sistema processuale di diritto civile.


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