Il rimborso delle spese legali all’imputato assolto

Il rimborso delle spese legali all’imputato assolto

Sommario: 1. Introduzione – 2. Tra buoni propositi ed inattuazione legislativa – 3. Profili pratici: vademecum sul deposito dell’istanza – 4. Conclusioni

 

1. Introduzione

Tra le misure contenute nella Legge di Bilancio 2021 (D. Lgs. n. 178/2020), specificatamente all’Art. 1, dal comma 1015 al comma 1022[1], è stato introdotto un innovativo e non meno ambizioso istituto, la cui ratio è con tutta evidenza quella di indennizzare l’imputato assolto, seppur mai ingiustamente detenuto, pertanto, evidentemente, fuori dai casi disciplinati come noto dagli artt. 314 e 315 c.p.p.[2].

La norma in esame, come di qui a breve non smentito dal Deputato da cui l’iniziativa legislativa prende il nome, è decisamente in controtendenza, perlomeno rispetto a quella politica criminale e giustizialista, che vede nell’indagato, imputato, accusato ed eventualmente anche condannato in primo grado o comunque in grado non definitivo, il certo portatore di una più o meno vasta responsabilità, vagamente penale, che merita di essere purgata, eventualmente anche in seguito ad una assoluzione piena, con una negazione complessiva, ancorché simbolica, di qualsivoglia forma di ristoro da parte dell’Ente da cui  l’Autorità, Requirente e/o Giudicante, è interdipendente, se non fuori dai casi statisticamente rarissimi, nonostante la Riforma in ottica comunitaria della Legge Vassalli n. 117 del 1988, ex Legge n. 18 del 2015, in cui venga accertata una palese “culpa grave in judicando” degli stessi Magistrati.

Tutt’al contrario ed in prospettiva ineditamente garantista, il dettato normativo in esame, prevede testualmente che, qualora l’imputato venga assolto con una delle seguenti formule “perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, alla lettera, pertanto, dell’art. 530 c.p.p., all’accusato ingiustamente viene data la facoltà di chiedere il ristoro, pro quota, delle spese legali.

Il tutto con una ancora più insolita rivalutazione della figura del difensore e con esso del Diritto di Difesa, che con tale istituto viene concretamente (ri)valorizzato, per così dire, ex tunc, ovverosia lasciando all’assistito/cliente, non soltanto il giubilo per una meritata assoluzione, quanto il gusto di vedersi rendere l’importo inizialmente, malvolentieri, versato ovvero il quantum debeatur che originariamente s’impegnava a saldare al professionista, a seconda degli infiniti accordi contrattuali sul punto, la cui strategia difensiva si è dimostrata vincente in concreto.

2. Tra buoni propositi ed inattuazione legislativa

Entrando, poi, nel merito della normativa in esame, si può, altresì, cogliere, l’incipit di una parziale e quantomai attesa riforma sulla giustizia penale, in totale dissonanza con il precedente legislatore.

Prima di entrare nello specifico, pertanto, è doveroso fare riferimento brevemente, al pensiero dell’On. Enrico Costa, il quale, su una testata giuridica on line[3], ha fatto un rapido excursus sia sull’origine sia sull’applicabilità del nuovo disegno di Legge, rispondendo ad alcuni quesiti sottopostigli.

L’Onorevole sottolineava, innanzitutto, come nella neonata norma, non ci sia distinzione tra assoluzione ex art. 530 c.1 e c.2 c.p.p., infatti, secondo l’interpretazione autentica dell’autore della norma: … il rimborso è dovuto all’imputato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, non ha commesso il fatto, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Non presenta specificazioni tra assoluzione ex c.1 e c.2 dell’art. 530 c.p.p.[4] Inoltre, continua l’On. “Non ci sarà una valutazione di un giudice in merito alla congruità o alla sussistenza del diritto al rimborso, che sarà oggettivo. L’unico problema è la capienza del fondo per pagare tutti i rimborsi. Il Decreto del Ministro della Giustizia sarà deputato a individuare, all’interno della platea di richiedenti, lo schema delle priorità in caso non ci fosse una copertura sufficiente…”, nel rispetto, auspicabilmente, del principio di uguaglianza.

Ora, ricapitolate brevemente tali premesse legislative, filtrate dall’interpretazione autentica dell’autore del testo, resta da osservare, nella prassi concreta e nelle more il Decreto del Ministero della Giustizia evocato, ma non ancora attuato nonostante la specifica dell’art. 1 comma 1019, il quale appunto fissa entro il termine di 60 giorni per l’adozione del Decreto Ministeriale de quo, che disciplini con quali modalità operative di presentazione delle domande, si possa procedere per istruire la legittima pretesa indennitaria.

3. Profili operativi: vademecum sul deposito dell’istanza

Ad una prima lettura delle disposizioni normative in esame, le più evidenti lacune, sembrano essere le seguenti: in primis non è espressamente noto, né il destinatario a cui dover inviare la richiesta per il rimborso – benché sia di tutta evidenza che l’iter sia meramente burocratico-amministrativo, prescindendo da alcuna rinnovata lettura giurisdizionale -, né la formula dell’atto, né tantomeno, le tempistiche entro cui l’Assolto potrà godere in parte della  giustizia, da par suo, ritrovata, col ristoro parziale nella misura non inferiore al 60 % del totale, delle spese legali sostenute.

Inoltre, altre utili determinazioni che risultano dalla lettera della Legge n. 178/2020, al fine di poter istruire efficacemente la pratica di rimborso, agli atti e documenti da allegare all’istanza.

Innanzitutto la Sentenza, verosimilmente in copia autentica ed esente da oneri di legge, nonché, previo parere di congruità favorevole da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di appartenenza, la fattura del difensore con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento.

Su questo ultimo punto, tra l’altro, non è ben chiaro se la norma o la sua completa attuazione a tutt’oggi in divenire, voglia tendere ad escludere tutte quelle istanze d’indennizzo per assoluzione, che si riferiscono, ad esempio, a contratti professionali intercorsi, i cui preventivi sono come noto tra l’altro obbligatori[5], tra cliente e professionista, non ancora del tutto saldati, pertanto mai fatturati, ovvero neppure parzialmente onorati, viste le più variegate trattative che possono intercorrere lecitamente tra le parti, non esclusa, ad esempio, quella di subordinare il pagamento di una certa parte dell’onorario, altrimenti noto come palmario[6], al buon esito del processo, quindi all’assoluzione piena da ogni accusa.

A proposito di parere di congruità: altro “vulnus” o comunque “distonia”, riguarda l’eventuale costo che l’imputato (o il difensore di quest’ultimo per esso) debba sostenere per il parere di congruità.

In altri termini, non è ben chiaro se per il prezzo del parere vengano attuate le norme ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), e o), nonché co. 3 lett. b) L. 247/2012[7], in modo particolare, se, per esempio, facendo il caso del regolamento dell’Ordine Avvocati di Roma, si applica l’art. 8[8], ovvero, come un adeguamento sistematico e dialettico della normativa imporrebbe, dovrà entrare in quel ventaglio di ipotesi esenti da ogni onere accessorio per il richiedente come già previsto per altri istituti perfettamente sovrapponibili ed in costante dialettica alla logica di quello di cui si sta scrivendo, come nel caso, già detto, di cui agli artt. 314-315 c.p.p..

4. Conclusioni

Cosa fare, pertanto, nelle more dell’entrata in vigore del Decreto attuativo, proviamo a dire nei prossimi capoversi.

Com’è evidente, il primo step, è quello di riuscire ad ottenere una assoluzione con le formule precedentemente riportate di cui all’art. 530 c.p.p., – ovvero anche, nonostante non sia espressamente previsto dalla norma, con sentenza di non luogo a procedere in sede di Udienza Preliminare ai sensi dell’art. 425 c.p.p. -, in qualsiasi grado del processo, quindi attendere che la sentenza passi in giudicato, quindi possa essere munita della formula “irrevocabile” dalla Cancelleria competente; Successivamente, sarà onere del difensore dell’assolto produrre all’Ordine degli Avvocati di riferimento, la richiesta di parere di congruità della fattura dettagliando le attività difensive svolte nelle fasi e/o gradi del giudizio che condotto al proscioglimento del proprio cliente, alla quale dovrà allegare anche il mandato ricevuto dal proprio assistito, ovvero il verbale da cui si evinca la nomina a difensore d’ufficio ex art. 97 c.p.p..

Inoltre, a seconda dei casi, per il pagamento dei diritti[9]:

a) se tramite c.d. “Modello 5” che verrà in questo caso anch’esso prodotto, il legale rappresentate non superi la soglia dei € 35.000, 00, il contributo è esente dal contributo da versare all’Ente ordinistico, oppure nel caso di un reddito fino a € 50.000,00 si ha una riduzione percentuale;

b) diversamente, ove il richiedente risulti essere un difensore d’ufficio, sia il contributo, che la marca sono esenti;

Conclusivamente, con l’intero corollario documentale agli atti del fascicolo del difensore, quest’ultimo, trascorsi circa 20 giorni ed ottenuto il parere di congruità richiesto, in attesa che meglio venga chiarito l’iter dalle direttive ministeriali ad oggi non ancora introdotte, potrà inviare una formale richiesta di rimborso da indirizzare, eventualmente a mezzo PEC, al Ministero dell’Economie e delle Finanze – come già avviene per l’indennizzo deliberato da ingiusta detenzione , nel quale venga richiesto il ristoro in favore dell’assolto del 60 % dell’onorario, corrisposto per la propria difesa tecnica nel procedimento penale che lo ha visto coinvolto, suo malgrado, come accusato ingiustamente di un reato.

 

 

 

 


[1] 1015. Nel processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non co­ stituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l’erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015. 1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1021. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
[2] Per un maggior approfondimento Cfr. IVANO RAGNACCI,  ”L´indennizzo da ingiusta detenzione ed il pignoramento presso terzi previsto dall´art. 72 bis d.p.r. n. 602 del 1973” in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123 Fasc. 08/2018.
[3] https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/12/29/rimborso-delle-spese-legali-nel-caso-di-assoluzione-intervista-a-enrico-costa/
[4] Art.530 c,p.p 1. Se il fatto non sussiste [541 2, 542], se l’imputato non lo ha commesso [541 2, 542], se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [85 c.p.] o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile(1).
(1) L’impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza conduce alla pronuncia di una formula che corrisponde ad un accertamento positivo dell’innocenza: ciò discende dall’esigenza di annunciare la causa dell’assoluzione nel dispositivo, come prevede il comma 1.
[5]Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), è stato stabilito  che “in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”
[6] Per un maggior approfondimento Cfr. BRUNO PIACCI e CORRADO LANZARA, “Ordinamento e deontologia forensi” II Edizione  Pag44 in collana diretta da F.IZZO,R.MARINO e G.ABBATE: palmario= ragionevole premio (corrispettivo d’uso piuttosto che donazione) conferito all’avvocato, in aggiunta ad un onorario regolarmente pattuito o determinato, per il caso di vittoria o di risultato positivamente valutabile per il cliente.
[7] Art.13 comma 9: Conferimento dell’incarico e compenso. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata;
Art.29 comma 1: Compiti e prerogative del consiglio lett. b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; comma 1 lett o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;
comma 3 lett.b) Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
[8] Costo del parere e rilascio copie Ritiro documenti Il rilascio di copia del parere all’interessato è subordinato al versamento di un diritto, in percentuale sulla somma richiesta sui compensi, da effettuarsi al momento della presentazione dell’istanza. Il contributo è determinato, in considerazione del reddito professionale dichiarato dall’Avvocato nell’anno precedente, certificato a mezzo del deposito del modello 5 di Cassa Forense relativo all’anno precedente, come segue: – fino ad euro 25.000,00 nessun contributo; – da euro 25.000 ad euro 50.000 contributo pari all’1%; – oltre 50.000 contributo pari al 2%; – nell’ipotesi in cui il parere di congruità venga richiesto da due o più avvocati occorrerà sommare il reddito degli stessi per poi dividerlo per il numero dei richiedenti. Il pagamento del contributo conferisce il diritto dell’interessato ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso, nonché, nell’ipotesi di riduzione dell’importo richiesto, la restituzione di parte del contributo stesso in proporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente deliberato. Mentre in caso di rigetto totale sarà restituito l’80 per cento del contributo; il restante 20 per cento dovuto per spese di istruttoria.
Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti, così come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all’art. 24 della L. 241/90 smi e del relativo regolamento attuativo. A seguito dell’emissione del parere (o della rinuncia allo stesso, l’istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l’Ordine entro 30 (trenta) giorni; in ogni caso, la stessa sarà mandata al macero decorsi tre anni dall’emissione del parere o dall’avvenuta rinuncia o del mancato ritiro.
[9] Fonte: “Regolamento disciplinante la richiesta, l’esame, l’opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all’Ordine degli Avvocati di Roma ex artt. 31 comma 9 e 29, comma 1, lett. b), 1 e o, nonché comma 3 lett. b), Legge 247/2012 e succ. mod”., sul sito dell’Ordine Avvocati Roma.

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Avv. Ivano Ragnacci

Avvocato Penalista del Foro di Roma

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