La natura discrezionale e non vincolata del potere prefettizio di revoca della patente di guida

La natura discrezionale e non vincolata del potere prefettizio di revoca della patente di guida

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2020 ha ritenuto che il potere previsto in capo al Prefetto di revocare la patente deve avere natura discrezionale e non vincolata.

La questione oggetto del vaglio costituzionale è stata sollevata congiuntamente dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, dal Tribunale ordinario di Cagliari e dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria con quattro ordinanze, di seguito citate, che, per l’identità del petitum, in parte qua, sono state riunite.

– Il giudizio promosso dinanzi il TAR Marche aveva ad oggetto l’annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in conseguenza della irrogazione al ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Con l’ordinanza iscritta al n. 144 del reg. ord. 2019, l’adito Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Ad opinione del TAR rimettente, l’automatismo della revoca prefettizia del titolo di abilitazione alla guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione contrasterebbe con i parametri evocati, potendo «impedire di fatto all’interessato di svolgere attività lavorativa lecita per tutto il periodo in cui egli è sottoposto alla sorveglianza speciale».

– A sua volta anche il Tribunale ordinario di Cagliari, con l’ordinanza iscritta al n. 243 del reg. ord. 2019, ha sollevato sostanzialmente un’identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada, per «contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.».

– Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con due successive ordinanze, di identico contenuto (iscritte ai numeri 30 e 31 del reg. ord. 2020) – emesse in altrettanti procedimenti di opposizione a provvedimenti prefettizi di revoca della patente di guida, adottati nei confronti dei rispettivi ricorrenti in ragione della loro sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale – ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada, «per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzione ha ritenuto la questione fondata, sottolineando il fatto che possono essere sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011).

Nella sentenza in esame, è stato evidenziato che tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).

Da ciò ne discende, ad opinione del Giudice delle leggi, l’irragionevolezza del meccanismo previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, anche riguardo a tali misure, in quanto ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l’identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest’ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all’interno dell’ordinamento, nel caso in cui l’utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Per il vulnus che ne deriva all’art. 3 Cost., la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

In conclusione, il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti