L’art. 117 c.p. e il concorso di persone nel delitto di peculato

L’art. 117 c.p. e il concorso di persone nel delitto di peculato

Il concorso di persone nel reato è disciplinato all’art. 110 c.p., che stabilisce che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita […]”.

Secondo la teoria monistica del reato, che permea il nostro ordinamento, il concorso di persone nel reato presenta una struttura unitaria, ossia tutti gli atti dei compartecipi confluiscono, rispondendo i singoli degli atti loro propri e di quelli degli altri concorrenti. Da tale assunto ne deriva, quindi, che l’evento delittuoso è posto a carico di tutti i compartecipi in quanto risultato della cooperazione morale e materiale di tutti.

La pena, quindi, prevista per il reato realizzato in ipotesi di concorso di persone viene applicata a tutti i concorrenti, a prescindere dal singolo apporto contributivo di ciascuno; il Codice, tuttavia, prevede la possibilità che il Giudice operi una graduazione delle pene a seconda del singolo apporto contributivo, mediante l’applicazione di circostanze attenuanti e aggravanti.

Si prevede, quindi, un aumento di pena per i promotori e per gli organizzatori del reato e una conseguente diminuzione di pena per i concorrenti che abbiano avuto una minima partecipazione al reato.

Invero, ai fini dell’applicabilità dell’art. 110 c.p., è necessario che ciascun soggetto fornisca un apporto materiale o psicologico (purché sia estrinsecato in una condotta materiale esteriore, e non una mera adesione psicologica) idoneo alla verificazione dell’evento, o anche solo di una fase della catena causale che porta alla realizzazione dell’evento (ideazione, organizzazione, esecuzione).

Nei reati dolosi, in particolare, è richiesto l’elemento soggettivo della coscienza e volontà di concorrere con gli altri compartecipi alla realizzazione del fatto criminoso, con la consapevolezza, quindi che il reato viene commesso con altre persone.

In particolare, ai fini della configurabilità dell’istituto del concorso di persone, non è necessario un previo accordo degli interessati, essendo idonea anche un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’esecuzione del reato.

Si distingue, poi, tra concorso materiale e concorso morale.

Nelle ipotesi di concorso materiale, il correo interviene personalmente nella serie di atti che compongono l’elemento materiale del reato.

Il concorso morale, invece, prevede che il correo dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato, che materialmente, però, viene commesso da altre persone; in questo caso, l’apporto psichico consiste nell’aver provocato (istigazione) o rafforzato (agevolazione) l’altrui proposito criminoso. Non rileva, pertanto, l’apporto “negativo”, vale a dire il non aver impedito il reato: laddove, infatti, non sussista un obbligo giuridico di impedire l’evento (ex art. 40, comma 2, c.p.), non può rispondere di concorso di persone chi non abbia impedito l’evento.

L’ipotesi del concorso di persone nel reato va distinta dal reato di associazione per delinquere, che presuppone l’esistenza di un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Il concorso di persone, invece, consiste in un vincolo di natura occasionale tra soggetti, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, al compimento del quale o dei quali il vincolo cessa.

Una ipotesi particolare che merita un’approfondita analisi è quella di cui all’art. 117 c.p., che disciplina l’ipotesi del mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti: in particolare, si pensi al concorso di persone in un reato proprio, in cui, però, solo uno dei correi riveste la qualifica richiesta dal titolo di reato proprio.

Si prenda, ad esempio, il caso di due soggetti che si appropriano di una somma di danaro con il fine di procurare a sè un ingiusto profitto.

La condotta così delineata appare sussumibile nella fattispecie di appropriazione indebita, di cui all’art. 646 c.p.

La ratio della norma, invero, è quella di punire chiunque, avendo l’autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustifichino il possesso.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, nell’ipotesi del delitto di appropriazione indebita, quest’ultimo consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro, posseduto a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.

Tuttavia, se la medesima condotta viene posta in essere da un Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si configura il diverso reato di peculato, punito e previsto dall’art. 314 c.p., che punisce, appunto, il Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Invero, l’art. 314 c.p. è inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, posti a tutela del normale svolgimento dell’attività funzionale della Pubblica Amministrazione; è chiaro, pertanto, che il bene tutelato dalla norma è differente rispetto all’ipotesi, poc’anzi esaminata, dell’appropriazione indebita, che tutela il bene giuridico del patrimonio altrui.

Ed infatti, il delitto di peculato ha natura plurioffensiva, in quanto tutela non solo la legalità e l’imparzialità dell’attività della P.A., ma altresì il patrimonio di quest’ultima.

Da ciò ne deriva, infatti, che il reato contemplato dall’art. 314 c.p. si configura come reato proprio, per cui è richiesto che il soggetto attivo sia titolare di una particolare qualità personale.

A questo punto, quindi, occorre domandarsi circa la configurabilità dell’ipotesi di concorso di persone nel reato.

Posto, infatti, che entrambi i soggetti si sarebbero resi autori di un’ipotesi di reato in concorso tra loro, è necessario analizzare le conseguenze derivanti dalla commissione di reati di tipo diverso, in ragione della diversa qualifica ricoperta da uno di essi.

In generale, è indiscussa la responsabilità del compartecipe extraneus nel compimento di un reato proprio, posta, come si è visto, la concezione unitaria del concorso di persone, a condizione, ovviamente, che l’apporto dell’extraneus si concretizzi in una condotta delittuosa, anche in mancanza della qualifica.

La norma in esame, tuttavia, non fa menzione della rilevanza dell’elemento soggettivo dell’extraneus circa la consapevolezza della qualifica rivestita dall’intraneus.

Ed infatti, un recente orientamento del Supremo Collegio afferma che l’extraneus che, prima del compimento dell’appropriazione, pone in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito dell’intraneus, risponde a titolo di concorso, con la consapevolezza anche solo unilaterale del ruolo del concorrente e la volontà di contribuire alla condotta illecita (Cass., sez VI, sent. n. 17503 del 2018).

Da ciò ne consegue, quindi, che non vale a escludere la punibilità del soggetto extraneus il sol fatto della mancata consapevolezza di quest’ultimo circa la qualifica dell’intraneus e, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, nel caso ipotizzato entrambi i soggetti risponderanno, in concorso tra loro, del reato di peculato, ex art. 314 c.p.


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Simona Maria Destro Castaniti

Simona Destro Castaniti ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2018). Abilitata all'esercizio della professione forense da Novembre 2021. Ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013, presso l'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Reggio Calabria. Specializzata in Diritto Internazionale, ha svolto diversi progetti all'estero (USA, Costa Rica, Kosovo) e ha partecipato a diversi progetti MUN (risultando vincitrice). Parla quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese.

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