L’attendibilità della vittima di stupro e la presunzione di innocenza dell’imputato

L’attendibilità della vittima di stupro e la presunzione di innocenza dell’imputato

Appare tutt’ora complesso il rapporto sussistente tra la presunzione di innocenza dell’imputato nel processo penale, la quale trova tutela costituzionale all’art. 27 co.2 Cost. per cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (principio cardine del nostro sistema penale che mira alla tutela dei diritti del soggetto sottoposto a procedimento penale) e la presunzione di attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di testimonianza da parte della vittima di violenza sessuale.

È in primo luogo necessario analizzare gli elementi costitutivi del fatto penalmente rilevante previsto all’art. 609-bis c.p., il quale è stato introdotto dalla Legge n.66 del 15 febbraio del 1996, e recita che: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

Tramite una interpretazione letterale della norma, è possibile desumere l’intenzione del legislatore di penalizzare lo stupro non solo qualora il reo abbia costretto con l’uso della violenza la vittima a porre in essere rapporti sessuali, ma anche qualora abbia abusato del suo potere o della sua superiorità fisica o psicologica. Nella definizione di “atti sessuali” si ricomprendono attualmente non solo la penetrazione, ma anche ogni altro atto che abbia determinato la limitazione o privazione della libertà e autodeterminazione sessuale della vittima. Recentemente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha voluto chiarire che tale reato non si configura unicamente qualora oggetto dell’atto sessuale consista in una zona erogena, potendo realizzarsi anche tramite un “bacio sulla guancia”, nel caso in cui “in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima” (Cass. Sez. pen. III, sentenza n. 43423 del 23 ottobre 2019).  Tramite tale pronuncia si è ampliato ulteriormente l’ambito di configurabilità del reato di violenza sessuale, non essendo più necessario il contatto con zone tipicamente erogene della vittima, ma risultando sufficiente il mero sfioramento di zone non erogene.

Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla sussistenza del reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., nel caso in cui manchi del tutto il contatto fisico tra il carnefice e la vittima (Cass. Sez. III, sentenza 8 settembre 2020, n. 25266). Alla luce di tale provvedimento, si delinea la possibilità del configurarsi del reato di violenza sessuale anche nel caso in cui l’imputato abbia costretto, tramite minacce, la vittima a inviargli foto hard tramite mezzi di comunicazione a distanza (es. whatsapp). In tali circostanze, infatti, l’atto sessuale si verifica nel momento stesso in cui viene violata la libertà sessuale della vittima e la sua intimità, e cioè quando viene obbligata a fotografarsi e filmarsi al fine del soddisfacimento del desiderio sessuale del reo.

Un ulteriore elemento costitutivo del fatto è l’assenza del consenso della vittima del reato. Il consenso non può, in nessun caso, essere dedotto da determinati comportamenti della vittima, quali per esempio: accettare un bacio; recarsi nella casa del soggetto imputato; la richiesta di utilizzo del preservativo, qualora necessario alla limitazione degli effetti pregiudizievoli del rapporto sessuale non desiderato (Cass. sent. n. 727/2019 ); il non aver reagito allo stupro per paura o in quanto soggetta a intimidazione psicologica (Cass. Pen., Sez. III, sent. del 27 gennaio 2021 n. 3224). Deve pertanto evidenziarsi che, ai fini dell’insussistenza del reato di cui all’art.609 bis c.p., il consenso deve essere espresso e perdurare per tutta la durata del rapporto; contrariamente ai fini della consumazione della violenza risulta sufficiente la sussistenza del dissenso, che può desumersi anche da fatti concludenti, in un qualsiasi momento dell’atto sessuale e anche solo all’inizio del momento consumativo (Cass. Pen., Sez. III, 29 gennaio 2008, n. 4532; Cass. Pen., Sez. III, sent. del 20 ottobre 2017 n. 48335).

La sufficienza delle dichiarazioni della vittima ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato

La responsabilità penale dell’imputato viene prevalentemente accertata tramite l’esame testimoniale della vittima, le cui dichiarazioni sono considerate attendibili, sino a prova contraria, limitandosi così la presunzione di innocenza a favore dell’imputato. Inoltre, i sentimenti ambivalenti provati dalla vittima non possono essere considerati automaticamente come indici di inattendibilità delle sue dichiarazioni, le quali sono necessarie e sufficienti da sole (anche in assenza di riscontri esterni) ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del soggetto sottoposto a processo, previa verifica della sua credibilità soggettiva e della coerenza ed attendibilità oggettiva del racconto (Cass. 13 maggio 2015, sentenza n. 31309; Cass. Sent. n. 46218 del 12 ottobre 2018).

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recentemente conferma in un’ultima sentenza della Cassazione, volta a delineare i criteri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni accusatorie della vittima (Cass. sentenza n. 13016 del 6 marzo 2020).

In primis si deve necessariamente procedere alla verifica delle capacità soggettive del teste di ricordare gli eventi ed esporli. Tale capacità è presunta da parte dal giudice, salvo che non venga fornita adeguata prova contraria, tale da far ritenere seriamente compromesse le sue condizioni psicologiche e mentali.

In secundis, si pone in essere una valutazione sul livello di coerenza interna e oggettiva del racconto, che deve considerarsi presumibile e verosimile. E’ ormai opinione consolidata quella per la quale l’incapacità della vittima di collocare temporalmente e fisicamente la violenza non può comportare automaticamente l’inattendibilità delle sue dichiarazioni, purché la sua collocazione temporale e spaziale possa comunque essere determinata in base a ulteriori prove gravi, precise e concordanti.

Risulta, altresì, fondamentale richiamare il principio per cui in nessun caso può considerarsi legittimo il riferimento ai costumi sessuali della vittima (es. modo di vivere la propria sessualità e abitudini sessuali) al fine di sminuire l’attendibilità e credibilità delle sue argomentazioni, ovvero questi non possono essere utilizzati come prova dell’esistenza del consenso. Tale divieto è stato richiamato dalla Sezione Terza della Cassazione nella sentenza 10/10/2017, n. 46464 , la quale recita che “il punto della credibilità della persona offesa vittima di reati sessuali deve essere ulteriormente chiarito: gli specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato il sospetto che la vittima di reati sessuali dichiari il falso non possono consistere nelle sue abitudini sessuali, nel suo modo di vivere la propria corporeità, di concepire il sesso e la vita sessuale in generale, in una parola: nei suoi costumi sessuali. Si tratta di regola di giudizio espressamente vietata in quanto tale”.

L’importanza conferita alla testimonianza resa dalla vittima risulta necessariamente in una limitazione del diritto dell’imputato ad essere presunto innocente; tuttavia tale compressione della presunzione di innocenza è essenziale, essendo particolarmente complesso provare la sussistenza o meno del consenso all’atto sessuale nel caso concreto ed essendo di fondamentale importanza garantire tutela alle vittime di tale categoria specifica di reati. A ciò si aggiunge il fatto che genericamente tale reato si consuma in assenza di testimoni, divenendo impossibile pertanto l’accertamento del fatto di reato senza l’audizione della vittima.

In conclusione, è essenziale ricordare che tale tipologia di reato, ledendo gravemente i diritti e la libertà sessuale della vittima, rientra nella categoria di delitti perseguibili unicamente in presenza di querela, la quale è condizione di procedibilità ai fini dell’esercizio dell’azione penale. La querela, in tali ipotesi, può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale entro il termine di 12 mesi (precedentemente all’entrata in vigore della L.69/2019, c.d. Codice Rosso, il termine per il deposito della querela era di 6 mesi). Tale termine è superiore a quello genericamente previsto per la presentazione della querela (termine di tre mesi dalla consumazione del fatto penalmente rilevante); tale disciplina ad hoc trova la propria giustificazione dal fatto che alla vittima può occorrere del tempo non solo per rendersi conto della violenza fisica e psicologica subita, ma anche per renderla nota a terzi. Infine, la querela non è suscettibile di rimessione, essendo essenziale salvaguardare il querelante da possibili minacce, ritorsioni e influenze di terzi o del querelato.


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