Le infezioni ospedaliere e la correlata responsabilità medica. Tribunale di Cosenza, Sez. GIP – GUP, Ord. 26 Marzo 2020

Le infezioni ospedaliere e la correlata responsabilità medica. Tribunale di Cosenza, Sez. GIP – GUP, Ord. 26 Marzo 2020

Nell’ambito della richiesta risarcitoria derivante da casi di responsabilità medica, fattispecie diffusa è quella relativa al risarcimento del danno causato da una infezione nosocomiale (o ospedaliera).

Le infezioni ospedaliere sono tutte quelle infezioni che non erano presenti nel paziente all’atto dell’ingresso nella struttura sanitaria, ma insorte durante la degenza o successivamente alle dimissioni.

Intervenuto sul punto il Ministero della Salute – con le circolari mm. 52/1985 e 8/1988 – ha tentato di arginare il fenomeno infettivo mediante la previsione interventi dettagliati miranti a prevenire, prima ancora che gestire, l’anzidetto fenomeno inteso  quale fonte sufficiente, di per sè, di censura nel campo della responsabilità medica.

Da ultimo, la recente Legge n. 24 del 2017, c.d. Legge Gelli – Bianco, ha attuato una consistente attività di riforma nella responsabilità medico – legale anche  nei casi di infezioni ospedaliere.

Tale novella legislativa, ha posto l’accento sulla difficoltà di individuare gli operatori sanitari ai quali attribuire la responsabilità per l’infezione contratta durante la degenza presso una struttura sanitaria.

Proprio a fine di ovviare a tela problematica, si è riconosciuta la esistenza di una responsabilità contrattuale in capo alla struttura, alla quale potrà esser rivolta la richiesta risarcitoria.  Conseguentemente, la responsabilità del professionista è divenuta  residuale. 

La medesima legge, inoltre, ha evidenziato l’importante  ruolo del rischio clinico da arginare mediante la adozione di specifiche procedure volte a evitare l’insorgenza delle infezioni ospedaliere.

Mediante la applicazione delle predette procedure, le infezioni ospedaliere, teoricamente, dovrebbero divenire “prevedibili” e “prevenibili”.

Proprio sul punto è intervenuto, recentemente, il Tribunale di Cosenza.

La massima giurisprudenziale

Il Tribunale di Cosenza, ha sancito che in sede di valutazione della responsabilità medica per la contrazione di una infezione ospedaliere, anche se è plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sala operatoria, sono esclusi possibili profili di colposi nella condotta dei sanitari a condizione che siano sono stati seguiti i protocolli previsti dalle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento unitamente alla adozione di tutte le misure preventive per evitare l’evento.  

Nello specifico, il Tribunale – mediante l’ausilio delle perizie medico legali redatte un corso di causa – ha evidenziato che erano stati correttamente effettuati i procedimenti di disinfezione del campo operatorio nonché che era stata correttamente somministrata al paziente idonea terapia antibiotica; si è accertato, in altre parole,  che i sanitari avessero adottato tutte le misure preventive richieste al fine di evitare la verificazione di un evento lesivo necessario al fine della sussistenza di una ipotesi di malpratica medica.

Conclusioni

Nell’ambito della responsabilità medica derivante dalla presenza di una infezione ospedaliera – pur essendo plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sede nosocomiale – alcuna responsabilità è ascrivibile a carico dei medici che hanno praticato la disinfezione del campo operatorio e la corretta profilassi antibiotica e tutti gli altri trattamenti richiesti, ivi comprese le visite di controllo successive all’intervento chirurgico e tutte le altre prestazioni sanitarie – farmacologiche e non – necessarie prima per evitare e dopo per curare l’infezione.


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