L’educazione del consumatore nell’ottica del Codice del Consumo

L’educazione del consumatore nell’ottica del Codice del Consumo

Uno dei profili centrali attorno ai quali ruota l’intera disciplina normativa contenuta nel Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo n. 206 del 2005 è quello dell’educazione del consumatore.

Tale diritto, ripreso anche dalla Risoluzione 543 del 1973 dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa, è un concetto mutevole da doversi di volta in volta attuare secondo le esigenze che emergono dall’analisi del mercato e della società nel loro complesso e reciproco fluire.

Fra gli atti normativi di diritto interno, non possiamo non menzionare anche la legge 281 del 1998.

Il legislatore del Codice del consumo avverte dunque come necessaria, ai fini del corretto funzionamento delle strategie e logiche del mercato, una sana opera di educazione del consumatore da attuarsi in modo specifico in via preliminare.

Tramite l’educazione dunque il consumatore apprende il funzionamento delle strategie del mercato e in tal modo riesce a giudicare con maggiore oculatezza le scelte più idonee allo sviluppo della propria personalità e del proprio benessere.

L’educazione del consumatore può e deve essere letta anche in una logica prospettiva costituzionale, riconoscendo la centralità dell’importanza e del ruolo dei diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Costituzione ).

Va da sé che i soggetti che risultano essere maggiormente vulnerabili – e anche maggiormente esposti ad una comunicazione pubblicitaria massiva o più insistente – sono i minori e gli anziani.

In particolar modo i primi andranno tutelati anche nelle rispettive fasce pubblicitarie.

L’educazione del consumatore viene dunque vista come diritto fondamentale, non certo come una posizione soggettiva inviolabile alla stregua dei diritti della personalità di cui all’articolo 2 Costituzione, piuttosto come una posizione che viene riconosciuta su tre piani: quello informativo, quello contrattuale e quello risarcitorio.

Il profilo informativo riguarda la fase anteriore alla stipulazione del contratto, con i veri e propri obblighi gravanti sul professionista di porre in essere tutti quegli accorgimenti necessari a far ponderare in modo oculato le scelte del consumatore.

Il profilo contrattuale riguarda invece la vera e propria stipulazione del contratto, mentre il profilo risarcitorio riguarda una tutela rafforzata rispetto a quella prevista dall’articolo 2043 c.c. . Tale posizione del consumatore risulta essere dunque tutelata anche dalle norme di rango superiore e in particolar modo, dalla prospettiva sociale del ruolo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’eguaglianza dei cittadini (art. 3 comma 2 Cost.).

L’imprenditore professionista risulta essere il soggetto principale su cui gravano tali obblighi di informazione ed educazione.

Prima di lui lo Stato e gli altri enti di carattere associativo dovranno agire conformemente agli obblighi e doveri indicati dal Codice del Consumo e dalle altre leggi speciali vigenti in materia.

Nel caso di violazione di tali principi normativi, si avrà la possibilità di agire per ottenere il risarcimento delle posizioni giuridiche lese con ogni conseguente effetto.

Il tutto perché il nostro ordinamento ritiene indispensabili tali doveri informativi e di educazione, muovendo sempre dagli articoli 2 e 3 della nostra amata Carta Costituzionale in lettura congiunta con l’articolo 2043 del codice civile.


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