Mantenimento figli e spese straordinarie: per il rimborso di quelle imprevedibili serve un’azione autonoma

Mantenimento figli e spese straordinarie: per il rimborso di quelle imprevedibili serve un’azione autonoma

In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”  (Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 379 del 13/01/2021).

E’ questo il principio di diritto affermato dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 379/2021 in materia di mantenimento dei figli e spese straordinarie, argomento che ha sempre suscitato e suscita tutt’ora discussioni, in quanto non è mai abbastanza chiaro il modo in cui queste spese vengono disciplinate e suddivise.

In sostanza la Suprema Corte, con detta pronuncia, ha effettuato una classificazione delle spese straordinarie, intese come spese di mantenimento che non hanno carattere di ordinarietà e che esulano dall’importo dell’assegno di mantenimento, al fine di procedere con il recupero delle stesse:

-le spese non comprese nell’assegno di mantenimento, ma che assumono un carattere routinario e, cioè, le spese che sono sostanzialmente certe ma indeterminate in relazione al quantum ( es. spese per l’acquisto di occhiali, visite specialistiche di controllo, pagamento di tasse scolastiche);

-le spese totalmente imprevedibili e significative nascenti da eventi eccezionali ( es. spese per intervento chirurgico).

Gli Ermellini hanno stabilito, così, che le spese appartenenti alla prima categoria non devono essere concordate con l’altro genitore e possono essere richieste coattivamente sulla base della sola sentenza di divorzio o di separazione, senza necessità di instaurare un nuovo giudizio e ciò perché si tratta di spese che rispondono ad esigenze di mantenimento ordinarie e prevedibili del figlio e che, anche se non ricomprese nell’assegno di mantenimento, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione ed allegazione in precetto e, pertanto, non è necessario accertare, nuovamente, in sede giudiziale, con un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.

Le spese appartenenti alla seconda categoria, invece, devono essere necessariamente concordate in via preventiva e, per ottenere il rimborso – in caso di conflitto con l’altro genitore – bisognerà rivolgersi ad un nuovo giudice al fine di ottenere una sentenza che accerta il diritto al rimborso, instaurando così un’autonoma azione di accertamento. In questo caso si tratta di spese appartenenti ad una categoria residuale, caratterizzata da imprevedibilità, che necessita di un accertamento giudiziale specifico.

In sostanza, dunque, il provvedimento che pone a carico di un genitore le spese straordinarie del figlio è titolo esecutivo per quelle prevedibili e costanti nel tempo e non lo è per quelle imprevedibili e di rilevante ammontare.

E’ questa una pronuncia importante, che segna un percorso lineare da seguire, percorso al quale tutti gli “addetti ai lavori” dovranno attenersi, considerato che nel corso di separazioni, divorzi o crisi delle coppie conviventi, si presenta spesso e volentieri l’annoso problema della ripartizione, tra genitori, delle spese per i figli, problema complesso anche perché, a causa del silenzio normativo, è stata sempre la giurisprudenza a trovare delle risposte ai casi concreti.


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