Negligenza medica e risarcimento del danno
Sommario: 1. La responsabilità medica – 2. La fattispecie concreta – 3. Il risarcimento del danno alla salute – 4. Il risarcimento del danno da riflesso
1. La responsabilità medica
L’attività professionale può definirsi come quella attività svolta da un soggetto in modo continuativo e non occasionale. Nell’ampio genus di queste attività si colloca indubbiamente l’attività medica che per definizione è un’attività intellettuale.
Il medico quindi è un professionista tenuto ad esercitare la sua attività, nel rispetto delle legis artis nonché delle regole di condotta specifiche del proprio settore di competenza attraverso l’utilizzo di strumenti tecnici adeguati allo svolgimento della sua attività.
Il codice civile, infatti, all’art. 1176, co. 2, precisa che le attività intellettuali e professionali devono esercitarsi nel rispetto della cd diligenza qualificata in quanto la violazione di questo complesso di regole fa sorgere in capo al professionista una responsabilità professionale nei confronti dell’assistito ai sensi dell’art. 1218 c.c. in forza della quale si prevede che qualora il medico commetta un errore che causi un danno al paziente lo stesso sarà tenuto a risarcirgli i danni.
L’attività del medico si caratterizza perché la giurisprudenza ha precisato che la prestazione professionale è un’obbligazione di mezzi, che si caratterizza in quanto per il suo adempimento si necessita di una certa diligenza seguita dal professionista nell’esercizio della sua attività senza bisogno che lo stesso raggiunga attraverso l’esercizio della sua prestazione un determinato risultato.
L’obbligazione di mezzi comporta come conseguenza in riferimento al riparto dell’onère probatorio che sarà sempre il creditore (il paziente) tenuto a provare in giudizio l’inadempimento dovuto alla negligenza del debitore (il medico) al fine di poter chiedere allo stesso un risarcimento per il danno subito di natura, solitamente non patrimoniale.
2. La fattispecie concreta
In tema di responsabilità medica – la cui natura giuridica è controversa, perché da un lato c’è chi ritiene che la responsabilità del medico sia contrattuale, dall’altro chi ritiene che la responsabilità del medico abbia natura extracontrattuale – significativa appare la pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze nel Dicembre 2023 in cui si è discusso circa la possibilità di risarcimento spettante a un soggetto per i danni dallo stesso sofferti durante l’infanzia a causa di un errore medico. Ci si è chiesti se a seguito della negligenza del medico nell’esercizio della sua attività professionale sia suscettibile o meno di risarcimento il danno che dalla sua attività sia derivato.
In particolare nel caso de quo, la madre di un bambino si accorgeva che sin dai primi mesi di vita quest’ultimo presentava un problema relativo all’uso del linguaggio e proprio per tale motivo, lo stesso veniva sottoposto a una serie di controlli medici, dalla cui diagnosi però si escludeva la possibile sordità del bambino e si diagnosticavano vari disturbi psichici.
Tuttavia nel tempo, anche a seguito della frequentazione da parte del minore di percorsi di logopedia lo stesso migliorava nel linguaggio e nell’apprendimento e proprio per questo motivo i genitori decidevano di sottoporlo ad ulteriori accertamenti da cui risultò che il bambino sin dalla nascita era affetto da sordità, e che quindi la difficoltà nell’apprendimento dell’uso del linguaggio nient’altro non era se non una conseguenza dell’handicap presentato, tra l’altro risolvibile con l’ applicazione di un apposito apparecchio acustico.
In questo contesto quindi, sia il danneggiato – ossia il bambino divenuto adulto – che la madre chiedevano il risarcimento del danno in quanto il medico negligente non aveva diagnostico la problematica del minore ossia la sordità al tempo in cui i fatti si erano verificati, provocando ripercussioni sulla vita del bambino e della madre.
3. Il risarcimento del danno alla salute
La salute, rientra nel novero dei diritti fondamentali, è un diritto primario dell’individuo la cui tutela è rinvenibile nell’art. 32 della Costituzione che tutela l’integrità fisica di tutti i soggetti, i quali hanno il diritto di sottrarsi a qualsiasi trattamento sanitario, salvo che lo stesso non sia previsto dalla legge al fine di tutelare la collettività, tanto è vero che il paziente può attraverso il consenso informato o mediante le DAT decidere se sottoporsi o meno a cure mediche.
Nel caso analizzato, il minore, avendo subito sin dalla nascita una lesione del proprio diritto alla salute, divenuto maggiorenne ha agito in via giudiziale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute.
Per molto tempo si è discusso sulla definizione di danno non patrimoniale, e si riteneva che lo stesso si snodasse in tre differenti voci: danno biologico, danno morale e danno esistenziale, a cospetto di ciò, quindi la giurisprudenza è rinvenuta per precisare che il danno non patrimoniale è “uno e trino” questo vuol dire che nonostante le diverse categorie di voci in cui è possibile collocare il danno subito sempre di danno non patrimoniale nella sua voce di danno biologico si tratta per la cui liquidazione in via equitativa il giudice deve tener conto di quanto fissato in apposite tabelle.
Il ragazzo, che da bambino aveva quindi subito un danno ha visto accogliere dai giudici la sua richiesta di risarcimento, atteso che non solo vi era la prova che i medici avevano commesso un’ errore nella valutazione della diagnosi, ma anche che la stessa era arrivata tardivamente ossia dopo il compimento del minore del sesto anno di età.
4. Il risarcimento del danno da riflesso
Di fondamentale importanza, poi, nel quadro illustrato risulta essere la richiesta di risarcimento del danno esperita dalla madre del danneggiato, la quale chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno morale ed esistenziale.
In particolar modo per molto tempo è stata negata la distinzione tra danno morale ed esistenziale, anzi, si finiva per credere che le due diverse voci di danno fossero la stessa cosa, ma la giurisprudenza ha precisato che il danno morale è la sofferenza psichica cagionata in alcune ipotesi per riflesso anche ai congiunti del danneggiato, mentre il danno esistenziale può intendersi come una compromissione della vita del soggetto di realizzarsi personalmente comportando come conseguenza un peggioramento delle sue condizioni di vita.
In virtù quindi del cd. danno da riflesso, che può intendersi come quel danno cagionato per effetto di un rimbalzo alla vittima secondaria rispetto alla vittima principale che ha subito il danno, i giudici hanno accolto la richiesta della madre del danneggiato di ottenere tale risarcimento in quanto la stessa <<ha dovuto assistere per sei anni alla triste condizione del figlio, che, a meno di un anno di vita, presentava oggettive criticità nella crescita, che potevano essere agevolmente risolte con una tempestiva diagnosi e con una protesi (Cass. sent. Dicembre 2023)>>.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
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