Sul difetto di legittimazione passiva. Controdeduzioni del creditore cessionario

Sul difetto di legittimazione passiva. Controdeduzioni del creditore cessionario

Commento a Tribunale di Novara, 12 dicembre 2022, n. 713

In tema di cessione dei crediti cosiddetti “non performing”, nell’ambito del contenzioso passivo, accade sovente che il debitore ceduto adisca la Magistratura, chiamando in causa il creditore cessionario evocando, in danno di questi, la restituzione di somme già corrisposte al creditore ceduto eccependo, ad esempio, profili di anatocismo, usura o l’applicazione di tassi di interessa sovra soglia.

Il creditore cessionario, al tempo della costituzione in giudizio, non può che eccepire il difetto di legittimazione passiva dimostrando d’avere ceduto il credito oggetto di causa ai sensi dell’art. 58 del TU Bancario. Come è noto, il cessionario del credito non subentra mai nell’originario sinallagma contrattuale (ossia quello costituitosi tra il debitore ceduto e il creditore cedente) e non si vede mai beneficiario (in ragione delle obbligazioni di cui a quello specifico contratto di finanziamento) delle somme ipoteticamente corrisposte dal debitore ceduto; tali incontrovertibili circostanze, portano a ritenere la insussistenza della legittimazione passiva del creditore cessionario rispetto alle richieste restitutorie avversarie.

La correttezza delle suesposte difese, tradizionalmente impostate dai creditori cessionari, è stata, da ultimo, ribadita dal Tribunale di Novara con la recentissima sentenza n. 713 resa il 12 dicembre 2022.

Il Tribunale ha confermato nel pronunciamento in commento, l’orientamento già espresso copiose volte dalla Suprema Corte in tema di indispensabile distinzione tra l’istituto della cessione del contratto e quello della cessione del credito, rimarcando poi il vincolo della destinazione impressa ai patrimoni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione (art. 1, comma 1, lett. b della l. 130/1999).

Ha sostenuto il Tribunale che consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, scaricandone così le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva il valore del medesimo.

I possessori dei titoli emessi dalla SPV (special pourpose vehicle) possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati poiché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione, ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lettera b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.

La sentenza in commento è la riprova della correttezza, rispetto alla impostazione difensiva intrapresa, per conto dei cessionari, dagli special servicer (agenzie di recupero crediti, sempre più competenti, oltre che nella gestione e nell’esazione dei crediti, anche nel tutelare, giudizialmente, il diritto acquistato in sede di cessione dai loro mandanti).


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Avv. Andrea Ravelli

Sono un avvocato e dottore di ricerca in “diritto privato e nuove tecnologie”. La mia professione si confonde tra l’operatività, propria di dinamiche intere agli uffici legali di multinazionali, e l’attività di ricerca e didattica spesa all’interno di corsi di laurea e master.Ho conseguito, da ultimo,> un Master di Alta Formazione Manageriale in “Gestione, sviluppo ed amministrazione delle risorse umane” edito Alma Laboris (Roma, 27ª Ed.);> un Master di Specializzazione di 2° livello in “Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e lode;> un Master di Specializzazione di 2° livello in “Diritto d’Impresa” conseguito presso la Libera Università Internazionali degli Studi Sociali (Luiss - Guido Carli) in Roma, con votazione 110/110;> oltre ad avere partecipato ad un Corso di Alta Formazione in “Contratti d’Impresa” presso la Libera Università Internazionali degli Studi Sociali – Business School (Luiss - Guido Carli).Specializzato in diritto civile e diritto del lavoro, l’attività di analisi e studio, da ultimo, si concentra sui rapporti obbligatori nascenti nell’ambito bancario, sulle pratiche commerciali scorrette, sulle specifiche dinamiche in seno alla procedura esecutiva e sul contenzioso bancario.

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