
L’efficacia del contratto collettivo di lavoro: uno sguardo storico-giuridico
Abstract: Il presente contributo si pone l’obiettivo di approfondire la disciplina del contratto collettivo di lavoro nella legge sindacale del 1926, analizzando le teorie formulate dalla dottrina del tempo, con particolare riferimento al pensiero di Carnelutti.
Sommario: 1. Alle soglie della legge sindacale del 1926: un breve quadro dottrinale – 2. Il contratto collettivo: “il corpo del contratto e l’anima della legge” – 3. La difficile eredità corporativa
1. Alle soglie della legge sindacale del 1926: un breve quadro dottrinale
La “fascistissima” legge del 6 aprile 1926 n. 563 sui rapporti collettivi di lavoro rappresenta un punto cruciale per analizzare e comprendere non solo il ventennio fascista, ma anche gli sviluppi giuslavoristici successivi al crollo del regime. Concepita dal guardasigilli Alfredo Rocco come la “trasformazione più profonda che lo Stato avesse mai subito dalla rivoluzione francese in poi”1 rappresenta il momento inaugurale dell’ordinamento corporativo a conclusione della stagione liberale.
Il terreno su cui si pone la disciplina rocchiana dei rapporti di lavoro è estremamente frastagliato, “non vi era nessun altare da profanare”. Romagnoli utilizza un’immagine carica di forza suggestiva per illustrare l’assenza di legislazione in materia: il lavoro si presenta ai giuristi dell’epoca come uno spazio franco, “una macchia bianca dove spiccava, in sovrimpressione, una dizione cara ai disegnatori di atlanti dell’antichità: hic sunt leones”.2 Della stessa opinione è Carnelutti, che scrive, mettendo in luce l’importanza della legge sindacale:
Le leggi sul lavoro sono tutte giovani; una, la più importante, anzi fondamentale, è appena nata. L’opera del giurista in questa materia somiglia un poco […] a quella del bonificatore. Ci sono infatti, delle terre vergini da dissodare con gli strumenti della storia; o se non vergini, poco o malamente coltivate. Senza gli strumenti della teoria non se ne raccoglieranno i frutti.3
Non solo il legislatore non aveva mai posto attenzione al problema della contrattazione collettiva, ma neppure la dottrina era concorde nella sua definizione. Ne è testimone il fervente dibattito che nei primi del Novecento si svolge sulle pagine della Rivista di diritto commerciale, nella quale l’autorevole voce di Giuseppe Messina si confronta con le innovazioni giuridiche di oltralpe propugnate da Lotmar. Punto di inesorabile scontro è rappresentato dal tema dell’efficacia oggettiva, cioè la possibilità che un contratto individuale possa derogare al collettivo anche in maniera peggiorativa. Tematica che è legata a doppio filo con quella dell’efficacia soggettiva, dunque dell’individuazione dei soggetti ai quali sia possibile applicare il contratto.
La dottrina di inizio Novecento elabora una costruzione teorica ricavata dalle regole di diritto privato con l’obiettivo di estendere l’efficacia a tutti i lavoratori iscritti al sindacato stipulante; in base ad essa il sindacato agisce tramite mandato con il quale il lavoratore delega per trattare in suo nome oppure, qualora l’iscrizione sia successiva alla stipula, autorizza alla ratifica del contenuto. L’applicazione del diritto privato offre il vantaggio dell’estensione dell’efficacia, ma allo stesso tempo apre alla deroga peggiorativa. Nonostante Messina conferisca al contratto collettivo natura di “istituto autonomo” non arriva ad attribuire efficacia di legge tra le parti. Secondo Lotmar invece il concordato di tariffa, il Tarifverträg è un Verträg “a tutti gli effetti (di legge)”. Si tratta di un contratto peculiare giacché “nessuno si obbliga a prestare un’attività lavorativa o a pagare un salario”. Esso infatti si pone a monte del contratto di lavoro individuale fissando in via generale le regole da applicare ai singoli rapporti di lavoro. La costruzione lotmariana è tutta impostata su un fragile punto di equilibrio, dato che la controparte datoriale potrebbe ben derogare alla contrattazione collettiva. L’intervento legislativo secondo Lotmar rappresenta il punto finale del percorso e, perciò, il legislatore deve attenzionare le vicende della contrattazione collettiva.
Gli sviluppi successivi in materia sono segnati dall’avvento della repubblica di Weimar, quando si afferma la tendenza, che in qualche modo anticipa il corporativismo italiano, di “eliminare il conflitto come fattore di produzione giuridica e a subordinare le organizzazioni collettive ai fini dello Stato”.4
Sulle colonne della rivista, infatti, viene discussa anche la possibilità di intervento legislativo di sostegno in materia, sostenuto dai giuristi weimariani per assicurare una tutela sanzionatoria più intensa di quella risarcitoria di carattere privatistico.5 Messina che inizialmente crede che procedendo per questa via si arrivi a un contratto collettivo quale “vera e propria legge proibitiva e a norma di diritto cogente” finisce con considerare tale soluzione come il male minore.6
I sindacati, che tollerano le limitazioni in termini soggettivi, chiedono, infatti, a gran voce una tutela efficace contro i trattamenti peggiorativi stabiliti dal successivo contratto individuale. In queste dinamiche, infatti, appare manifestamente la forza dell’imprenditore e la debolezza del lavoratore. La dinamica contrattuale è squilibrata, tutta tesa verso il contraente forte, il datore di lavoro.
Si deve notare come il mantenimento del sistema sanzionatorio comune equivalga alla conservazione del fondamento privatistico e volontario del contratto collettivo, mentre un sistema “reale” avrebbe portato a una sorta di legge pattizia, la trasformazione operata da parte della legge sindacale.
La Grande Guerra rappresenta un punto di non ritorno; le masse- che già emergono nel primo decennio del Novecento- rivendicano la propria centralità con irruenza nella politica e nell’economia. Appare, dunque, evidente il passaggio dall’idea di economia politica, intesa come area del libero scambio nel quale lo Stato funge da guardiano notturno, a quella di politica economica, e, quindi, a una gestione dei fattori produttivi. La linea di confine tra diritto privato e diritto pubblico si fa sempre più sfumata e lo Stato deve prendere cognizione della società che cambia. L’impatto è talmente forte che Giuliano Vassalli, futuro padre del nuovo codice civile, parla della forse più “grande crisi del diritto privato”. Il diritto privato che è stato da sempre considerato “neutro”, insensibile alle vicende politiche e sociali, ora diviene un diritto che “interessa(va) allo Stato”7.
Proprio al termine del conflitto, mentre la Germania vive l’epopea della Repubblica di Weimar, in Italia Ludovico Barassi nel 1920 affronta il tema dell’autonomia collettiva nella relazione Contro la violazione dei concordati collettivi, indirizzata al comitato tecnico dell’agricoltura, nella quale afferma come “il concordato in realtà non è, oggi più che mai la pace armata: meglio, l’armistizio tra due volontà collettive che hanno lottato l’una contro l’altra e si sono fermate dove la più forte è arrivata”.8 Riecheggia in queste parole il lessico fatto proprio da Francesco Carnelutti, che già nel 1911 definisce il contratto collettivo come “un trattato di pace tra due uomini in lotta. La norma, che il contratto consacra, non segna altro che il punto di equilibrio, in cui le forze dei due lottatori si equivalgono. Gli interessi dei contraenti sono necessariamente e naturalmente antitetici”.9
Nello specifico Barassi non lamenta una qualsiasi violazione, ma, in particolare l’inosservanza “collettiva”: “non è tanto la fraudolenta, di solito occulta, violazione del concordato che qui ci preoccupa, quanto l’aperto movimento insurrezionale contro di esso”10. Rimane dunque, nonostante il riconoscimento della contrattazione collettiva, un clima di caos sociale dinanzi al quale “il diritto si trova disarmato”.11 L’ordine pubblico deve imporre le proprie ragioni e sovrasta l’autonomia individuale. Il giurista passa al vaglio varie soluzioni che tuttavia non appaiono risolutive. In particolare disquisisce della possibilità di prevedere delle sanzioni individuali tali da escludere il soggetto dal collocamento, tramite l’inserimento all’interno di una “lista nera”. L’opzione non appare praticabile giacché comprometterebbe il libero gioco del mercato. Anche le sanzioni contrattuali, però, non appaiono come una soluzione convincente dato che le organizzazioni sindacali non sono dotate di personalità giuridica.
La soluzione maggiormente congeniale ai tempi è secondo Barassi è il deposito cauzionale, il quale deve essere applicato di volta in volta con i dovuti accorgimenti sorretti da un idoneo sistema di ritenute salariali, almeno per quanto concerne gli operai agricoli, e un versamento da parte dei contadini a partecipazione. Il giurista comprende che la propria soluzione non sia del tutto risultive. La contrattazione collettiva, difatti, pone questioni che vanno al di là del diritto e che hanno a che fare con la sociologia e la politica. Proprio per questo Barassi passa la parola al “sociologo o meglio l’educatore della massa proletaria”. L’educazione della massa sarà un’espressione propria del lessico fascista e in particolare del guardasigilli Rocco, che attribuirà alla legge sindacale del 1926 un effetto ordinante della società.
La riflessione barassiana inaugura, quindi, il periodo precorporativo, anticamera del regime fascista: la proposta registra il passaggio dallo Stato post liberale a uno Stato “forte”, che diviene arbitro dotato di poteri coercitivi. Barassi si riferisce a un “autoritarismo in itinere” volto a pacificare il conflitto sociale. 12
2. Il contratto collettivo: “il corpo del contratto e l’anima della legge”
Entrando più dettagliatamente nel merito della disciplina della l.563/1926 appare interessante assumere come punto di riferimento un saggio di Carnelutti, edito nel 1930, nel quale vengono riportate le lezioni tenute presso l’Università di Padova, Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro. In questo saggio, il poliedrico giurista passa in rassegna le disposizioni della legge sindacale del 1926, tentando la realizzazione di una sistemazione teorica.
Innanzitutto, è dovere precisare che la legge si compone dei seguenti capi: capo I “del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro” (artt. 1-12); capo II: “della magistratura del lavoro” (artt.13-17); capo III: “della serrata e dello sciopero” (artt.18-22). Ad essa fa seguito due regolamenti attuativi: r.d. 1130/1926 sul riconoscimento giuridico delle associazioni professionali e il r.d. 1131/1926 sull’istituzione del Ministero delle corporazioni.
In tale assetto il regolamento collettivo avviene in tre diverse modalità: attraverso il contratto collettivo stipulato dai gruppi professionali riconosciuti, l’ordinanza corporativa emanata dalla corporazione e la sentenza del giudice del lavoro.
Di fatto, la legge sindacale del 1926 istituzionalizza l’abolizione del pluralismo associativo, recependo sul piano legislativo le clausole del Patto di Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925; un accordo bilaterale che lo stesso Alfredo Rocco definirà, con lucido pragmatismo, come l’ “antecedente logico e necessario” dell’intera architettura corporativa.
Il riconoscimento, come sottolinea Carnelutti, ha l’effetto di attribuire un potere regolamentare connotato da una natura ambigua, “vicina al potere legislativo”13. Si attribuisce una capacità di diritto privato e di diritto pubblico. Si riconosce la personalità giuridica, come espressamente previsto dall’art.5 per cui i sindacati costituiscono soggetti autonomi di diritto, titolari di diritti e obblighi distinti da quelli dei soci. La personalità giuridica riconosciuta si definisce pubblica, in quanto dotata di poteri di carattere pubblicistico che esercita nell’interesse dei soci. Dato quest’ultimo elemento risulta impossibile qualificare il sindacato come organo dello Stato.
Elemento saliente è rappresentato dal potere regolamentare che permette al sindacato di formare attraverso il contratto o il processo collettivo, il regolamento collettivo dei rapporti di lavoro come si evince dall’art.10 nel quale compare il termine “rappresentanza legale”. Carnelutti pone questo potere nell’area del diritto pubblico dato che i sindacati regolano il rapporto di lavoro senza un legame con i lavoratori; il regolamento si atteggia quindi come comando generale, così come la legge.
Ai controlli preventivi sopra descritti si accostano controlli successivi da parte dello Stato che si riserva: il potere di approvazione dei segretari e di particolari atti e deliberazioni (come i bilanci, regolamenti e organici del personale); il potere di annullare le deliberazioni qualora esse siano contrarie alla legge, ai regolamenti, allo statuto o ai fini essenziali dell’ente (art. 29 del regolamento); del potere di compiere gli atti che gli organi del sindacato sarebbero tenuti a compiere per legge, per regolamento, statuto o comunque per i fini essenziali (art. 30); potere scioglimento dei consigli direttivi (art.8 della legge 563/1926); il potere di revocare il riconoscimento (art.29 regolamento).
La legge 563/1926 si occupa di organizzare la società, armonizzando il conflitto di classe. La gerarchia è identificata come la “risorsa teorica che permette di configurare il nuovo rapporto corporativo tra Stato e società”.14 Essa rappresenta il principale strumento per unificare una società in balia di conflitti; enfatizza Bottai “come è noto lo Stato fascista, ha realizzato come nessun altra forma di Stato, l’unificazione della società”. La corporazione riconduce a unità il conflitto collettivo, costituito da due soggetti in dialogo tra loro, datori di lavoro e lavoratori, attraverso una composizione super partes. 15
Il fascismo attraverso legge n. 563 trova una “soluzione forte”16 ai problemi posti dai giuristi e dai sindacati sancendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, alla quale si aggiunge con l’entrata in vigore del regolamento attuativo la regola dell’inderogabilità in peius, pena la sostituzione automatica delle clausole, sancita dall’art 5417.
Carnelutti rilevando tale passaggio parla di “eterocomando”18 che si differenzia dalla legge solo perché “formato non dal gruppo superiore (Stato), ma da quello inferiore (Sindacato)”.19
Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori.
La stessa efficacia hanno i contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fabbrica.
In realtà l’innovazione operata in tema da parte della legge sindacale non così rivoluzionaria come sembrerebbe; Romagnoli segnala, parlando di una certa “continuità”, come vengano riutilizzati argomenti già elaborati in età giolittiana, in particolar modo proprio da Messina20, dato che la dottrina stessa rimane radicata alla formazione esegetica ottocentesca. A rendersi conto di questa continuità è lo stesso Carnelutti, che sulla rivista diretta da Giuseppe Bottai sentenzia “ in massima, non ci sono cose nuove da dire”. Difatti, nonostante i toni trionfanti e celebrativi con cui Rocco presenta alla camere la legge, essa si traduce in una vera e propria rivoluzione. Scrive Romagnoli:
Dunque, nemmeno un legislatore che ci tiene ad apparire ‘fiondato come una catapulta’ su obiettivi rivoluzionari, e pretende di essere adulato o temuto proprio per questo motivo, è riuscito a sfrattare dalla cabina di regia dell’evoluzione del diritto del lavoro gli interpreti-tessitori che l’occupavano stabilmente21
Lettura che vede d’accordo una nutrita schiera di giuslavoristi tra cui Giugni che non esita a definire quello fascista come un “riformismo capovolto”. 22
La teoria del regolamento collettivo di lavoro formulata da Carnelutti è oggetto di studio e critica nel dibattito giuridico dell’epoca, a cui partecipano giuristi del calibro di Ascarelli, Betti e Barassi. In particolare Ascarelli formula un appunto critico sul tema, guardando alla teoria formulata da Santi Romano, sulla pluralità degli ordinamenti giuridici.
Egli nota come la legge del 3 aprile 1926 abbia istituito un “ordinamento giuridico subordinato, compreso nella più ampia sfera di quello statuale, i cui soggetti saranno appunto i sindacati”.23 L’ordinamento statuale pone uno spazio di autonomia ai sindacati regimentandolo. Questi soggetti sono chiamati a porre norme nuove, interne al proprio ordinamento destinate, poi, ad avere un’efficacia erga omnes.
Secondo Ascarelli il contratto collettivo, in questa maniera, si presenta come una nuova forma di decentramento legislativo, che si realizza trasformando il sindacato in una “longa manus del potere pubblico”. L’assetto corporativo prevede un articolazione in “gruppi omogenei a carattere pubblicistico”
Pur trattandosi di contratto il termine “norma” è perfettamente calzante, dato che il contratto, come del resto prevede lo stesso art. 1123 del codice civile del 1865, ha forza di legge tra i contraenti. Gran parte della dottrina considera che il contratto collettivo costituisca legge, così Carnelutti, Costamagna, Mossa, Montessori e Rovelli. In particolare le parole di Carnelutti sono destinate a rimanere scolpite nella storia giuridica:
Il contratto collettivo è precisamente un accordo di due o più sindacati opposti per regolare i rapporti di lavoro della categoria, alla quale i sindacati appartengono. Pertanto il contratto collettivo è un ibrido, che ha il corpo del contratto e l’anima della legge24
Il corporativismo risolve il rapporto tra legge e contratto collettivo nel senso che entrambi costituiscono fonti del diritto in una piramide in cui il contratto si pone in posizione subordinata; vi è insomma un “vincolo gerarchico”25, da quest’ultimo dipende il contratto di lavoro individuale. Le volontà del singolo datore di lavoro e del lavoratore sono, pertanto, vincolate dalla regola di inderogabilità, a meno che non sia previsto un trattamento migliorativo per la controparte lavoratrice.
La questione maggiormente problematica ruota attorno al tema della duplicità degli effetti, che viene omessa da parte di Guidi che prosegue per la via dell’unificazione, teoria da cui la dottrina si è discostata.
La natura negoziale, che deriva dalla manifestazione di volontà espressa delle parti contraenti, si accosta agli effetti che si estendono ai soggetti che indirettamente o direttamente sono estranei al contratto e pertanto si potrà assimilare a un regolamento. Non solo i rapporti individuali sono obbligati ad adeguarsi alle prescrizioni del contratto collettivo, ma queste valgono immediatamente a meno che non vi sia un trattamento migliore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva.26 Tullio Ascarelli sottolinea la diversità rispetto al precedente concordato di tariffa, il quale ha efficacia solo per i sindacati stipulanti, citando a sostegno di questa posizione Kaskel, per cui i singoli sono obbligati ciascuno verso il proprio sindacato.
La dottrina del tempo colloca il contratto collettivo nell’ambito del diritto pubblico, si veda per esempio la catalogazione formulata da Betti. Diversa è la posizione di Santoro Passarelli che afferma : “diritto del lavoro è un complesso di norme che regolano la prestazione del lavoro, e sono prevalentemente di diritto privato, al contrario la cosiddetta legislazione sociale è costituita da norme protettive del lavoratore, le quali hanno carattere pubblicistico.” Secondo il giurista il contratto di lavoro rimane appannaggio del diritto privato, e pertanto non considera il contratto collettivo propriamente fonte del diritto, ma fonte di rapporti giuridici. In base a tale impostazione il nesso di subordinazione tra contratto collettivo e individuale viene così interpretato: “le norme obbligano in quanto gli stessi, che da esso si trovano vincolati, le hanno volute, o almeno in quanto quelle norme (clausole) sono state volute da chi rappresentava il loro interesse [….] Qui non si ha un eterocomando, ma un autocomando”.27 Santoro Passarelli così si pone in contrasto con la dottrina del proprio tempo, collocando il problema del contratto collettivo e del rapporto con il singolo rapporto di lavoro non nel solco corporativo, ma bensì nel tradizionale spazio dell’autonomia privata. Ribalta sostanzialmente la piramide delle fonti: solo in apparenza il contratto individuale è collocato nel gradino più basso, dato che esso delimita di fatto il perimetro della legge e legittima il contratto collettivo ancor prima dell’impianto corporativo.28 Tale impostazione teorica porta Santoro Passarelli a distanziarsi dalle posizioni di Carnelutti. Egli rifiuta l’idea che il contratto collettivo abbia “l’anima della legge”, osservando in maniera critica che : “il corporativismo di Carnelutti non esclude la rilevanza del contratto di lavoro individuale ma è incompatibile con la presenza e autonomia dei gruppi e con il conflitto sociale, necessariamente sterilizzato dall’intervento dello Stato. E come il nostro autore ha affermato, questo è il vero diritto del lavoro”.29
In realtà, come notano già Carnelutti, Romano e Giugni esso “resta sospeso tra i due grandi rami del diritto, dando vita a una sorta di terza dimensione del diritto, che non è il semplice spostamento- a seconda del momento storico- dell’asse politico tra diritto privato e diritto pubblico, ma la descrizione di un’autonomia, ancora oggi incarnata da un contratto collettivo che non presenta se non le caratteristiche la vocazione di fonte del diritto”. 30
3. La difficile eredità corporativa
Il corporativismo crolla nell’estate del 1943 assieme al regime, rinnegato non solo dai liberatori, ma anche dal suo creatore Benito Mussolini durante la breve esperienza della Repubblica sociale. L’ordine corporativo viene soppresso definitivamente con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944,n. 369. Onde evitare un vuoto di tutela viene sancito all’art.43 che “per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative”.
Intanto nel 1944 viene siglato il Patto di Roma, con il quale viene riaffermata la libertà sindacale. Nasce in questa occasione la Confederazione italiana del lavoro (Cgil) che riunisce marxisti, liberali e cattolici.
Eppure la parentesi corporativa non si chiude completamente. Dal 1943 al 1945 l’Italia vive in bilico in una fase di transizione, sopraffatta da un cambiamento vertiginoso e repentino. In questa fase “il bilancio di previsione del diritto del lavoro, al cambiamento del Regime è … un bilancio a zero”.31 I giuristi hanno l’arduo compito di ricostruire il diritto del lavoro dopo un ventennio corporativo scandito dalla statualità, dalla repressione e dalla progettualità. Il diritto corporativo scompare dalle università lasciando il posto a quella che sarà definita come la “cenerentola delle cattedre di giurisprudenza”32 in balia di corporativisti che dovranno reinventarsi giuslavoristi, spostandosi dal diritto pubblico al diritto privato.
Il tema della “crisi del corporativismo” diverrà centro di dibattito in dottrina: nel corso della seconda metà del Novecento si parlerà addirittura di corporativismo reale, guardando a un sistema di consuetudini e prassi contrapposte alle norme. Lo stesso Costantino Mortati proporrà una Camera corporativa in sostituzione al Senato, progetto che non sarà accolto dall’assemblea costituente.
La fase di transizione termina nel 1948 quando il primo gennaio entra in vigore la Costituzione, che sancisce all’art.39 la libertà sindacale. Il testo costituzionale, figlio del compromesso raggiunto tra le compagini politiche che hanno sconfitto il fascismo, non chiude però il periodo di incertezza aperto dalla caduta del corporativismo. Il nodo sindacale non appare ancora sciolto: nuove sono le questioni che deve affrontare il giurista. Assieme al quadro giuridico muta profondamente anche il contesto storico. Il sindacalismo compatto e unitario imposto dalla legge del 1926 è ormai dimenticato, nonostante l’art.3933 della Costituzione sia ancora legato a un modello che inesorabilmente presenta incrostazioni corporative. In particolare si deve far riferimento ai comma 2-4, nei quali viene affrontato il tema della natura giuridica del sindacato. La disposizione subordina l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi all’iscrizione del sindacato stipulante presso un registro pubblico, funzionale all’ottenimento della personalità giuridica. Tale disciplina pare porsi in contrasto con il principio di libertà sindacale espresso al primo comma e riecheggia, invece, l’impostazione corporativa adottata dalla legge sindacale del 1926. Il dettato dell’art.39 non troverà, però, mai attuazione, complice il sistema dei controlli pubblici troppo legato al passato. Per altro anche la storia non seguirà il tracciato della norma. Il sindacato unitario nato a Roma nel 1944 va in frantumi già nel 1948 e si rompe inesorabilmente la linea di continuità con la legge sindacale. L’attentato a Palmiro Togliatti, leader del partito comunista, getta il mondo del lavoro nel caos e nel biennio 1948-1950 la compagine laico-liberale e socialdemocratica si staccano definitivamente dal Cgil unitaria per fondare l’Unione italiana del lavoro (Uil), allo stesso tempo anche l’anima cattolica che trova suo punto di riferimento in Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana, forma la Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (Cisl). Il contesto politico che si va formando provoca uno sbilanciamento tra rappresentanza politica e sindacale che rende ancora più problematica l’applicazione dell’art.39. La Cgil è il sindacato maggioritario, ma allo stesso tempo sindacati di piccole dimensioni vengono sorretti da partiti dalla rappresentanza solidissima, si pensi alla Democrazia Cristiana, partito che detiene le redini del Paese. L’unico sindacato che mostra di avere i requisiti per accedere al riconoscimento della personalità giuridica è la Cgil, ma incontra l’ostacolo dei sindacati minori, meno rappresentativi, ma politicamente forti in un contesto geopolitico particolare, che è quello della Guerra fredda.
Il contratto collettivo ha una sorte incerta. Il sindacato decide di agire come ente di fatto, nella forma giuridica dell’associazione non riconosciuta e, pertanto, il contratto collettivo da esso stipulato diviene un semplice contratto di diritto comune con tutte le problematiche del periodo liberale. Si crea dunque un’enorme voragine normativa, uno spazio franco lasciato al dibattito dottrinale. Il contratto collettivo, durante il periodo corporativo oggetto di un processo di pubblicizzazione, torna nell’area del diritto privato. Santoro Passarelli, in linea con le riflessioni sviluppate in fase corporativa, elabora la teoria dell’autonomia privata collettiva, valorizzando il primo comma dell’art.39. Il sindacato è una libera associazione che persegue interessi privati. Sostiene lo stesso come “l’interesse collettivo è per sé un interesse privato, e gli strumenti per la sua realizzazione sono quelli del diritto privato”. Il sindacato per essere effettivamente libero deve agire al di fuori degli schemi pubblicistici, che ne imbrigliano l’azione:
la concezione artificiosamente detta privatistica del sindacato, lungi dall’essere quella concezione sorpassata, derisa dai fautori del sindacalismo di Stato, è veramente la sola che consente al sindacato di essere se stesso, senza precludergli i nuovi compiti di carattere pubblico cui aspira e si prepara.34
Dall’applicazione di tale impostazione discende l’efficacia circoscritta del contratto collettivo, che si estende solo ai soggetti rappresentati dal sindacato stipulante, secondo gli schemi del diritto privato. Si crea, però, una frattura all’interno della dottrina tra privatisti e pubblicisti, rappresentati da Carnelutti, che considerano in qualche modo il contratto collettivo come fonte del diritto. Nonostante le diatribe dottrinali, la giurisprudenza si assesterà sull’impostazione privatistica con un atteggiamento caratterizzato da grande flessibilità.
In conclusione questo itinerario storico giunge al punto di partenza: i punti risolti dalla legge del 1926 ritornano questioni aperte. La mancata applicazione dell’art.39 riporta in auge il dibattito ormai datato sull’efficacia soggettiva e oggettiva del contratto collettivo.
L’eredità corporativa non colta dal legislatore che non hai mai concretamente attuato la norma programmatica contenuta all’art.39, viene invece trova una propria continuità presso la giurisprudenza che ha innanzitutto cercato di allargare l’ambito di applicazione del contratto collettivo. I giudici hanno sostenuto che il datore di lavoro che sia iscritto a un’associazione firmataria debba essere tenuto a estendere il contratto anche ai dipendenti non iscritti, allo stesso modo anche qualora il datore lo applichi volontariamente.
Essa ha affermato l’estensione degli effetti ultra partes delle clausole retributive del contratto, secondo un percorso logico sviluppo logico sviluppatesi a partire dell’art. 2099 c.c. secondo cui la retribuzione viene determinata dal giudice, che secondo il parametro dell’art.36 Cost. viene individuato, secondo la giurisprudenza, nel contratto collettivi. Una netta linea di continuità con il contratto corporativo è visibile per quanto riguarda il tema dell’efficacia oggettiva. La giurisprudenza sin dai primi anni della Repubblica ha infatti continuato ad applicare l’art. 2077 c.c. andando a configurare un’inderogabilità della natura reale, che sarà poi successivamente rafforzata dalla l.533/1973 che novellerà l’art.2113 c.c. sancendo il principio di inderogabilità del contratto collettivo.
1 A.Rocco, Legge sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, relazione al disegno di legge letta alla Camera dei deputati il 18 novembre 1925, in La trasformazione dello Stato, p.335
2 U.Romagnoli, Il diritto del lavoro durante il fascismo, Uno sguardo d’insieme, in Lavoro e diritto, XVII, 2003, p.78
3 F. Carnelutti, Il nuovo diritto del lavoro e la dottrina, in Rivista di Diritto processuale civile, vol. 4,
4 O. Kahn Freund, Il mutamento della funzione del diritto del lavoro, in Laboratorio Weimar, cit., p. 239
5 L.Gaeta, Appunti dal corso di diritto del lavoro, Giappichelli editore, Torino, 2020, pp.50-51
6 V. Veneziani, G. Vardaro, La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavoristica delle origini, in Quaderni fiorentini, 1987, p.456
7 M.De Simone, Nuovi aspetti del diritto pubblico nello Stato fascista, in Archivio giuridico, 1941
8 L. Barassi, Contro la violazione dei concordati collettivi in Ministero di Agricoltura. Direzione generale dell’Agricoltura, Due relazioni al Comitato tecnico dell’Agricoltura, Firenze 1920, p. 131
9F. Carnelutti, Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi di lavoro, in Rivista di diritto pubblico, 1911, p.422
10Barassi, Contro la violazione dei concordati collettivi in Ministero di Agricoltura, cit., p.132
11 ivi, p.133
12P. Passaniti, Storia del diritto del lavoro, La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale, in Quaderni di studi senesi, Giuffrè, Milano, 2006, p. 514
13F. Carnelutti, Teoria del regolamento collettivo, 1930, p. 87
14 I. Stolzi, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, Giuffrè, 2007, p.154
15 Carnelutti, cit., p.
16 Così la definisce enfaticamente Gaeta, Appunti dal corso di diritto del lavoro, cit., p.51
17Art. 54: I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.
18 F. Carnelutti, Contratto collettivo, in Diritto del lavoro, 1928, p.184
19 D.Guidi, L’oggi e il domani del contratto collettivo, in Diritto del lavoro, 1928, p. 124
20 U. Romagnoli, Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti, Lavoratori e sindacati, p.187
21 U. Romagnoli, Lavoro impresa e corporazione, in Contributo italiano alla storia del pensiero: diritto, 2012
22 G.Giugni, Conclusioni, in Dallo stato corporativo alla libertà sindacale, a cura di L. Bellardi, Angeli, Milano, 1985, p.221
24 Carnelutti, Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, cit. p.116
25 L.Gaeta, Appunti dal corso di diritto del lavoro, cit., p. 63 Come nota Gaeta, la situazione rimane pressoché immutata con l’avvento della Costituzione. Il contratto collettivo diviene nuovamente contratto tra privati, ma sotto il profilo “fattuale” rimane il rapporto gerarchico. Il contratto collettivo può essere, in questa fase, qualificato come “fonte di fatto” subordinata alla legge, che si limita a indicare i principi generali in ossequio ai valori costituzionale. La stessa Corte Costituzionale in due sentenze- sentt. 88/1965, 60/1968) sancisce questa definizione di competenze, per la quale la contrattazione collettiva finisce per avere una “riserva assoluta” nella disciplina del rapporto di lavoro. Un vero e proprio cambio di marcia vi sarà solo negli anni Settanta con le politiche di deregulation.
26 ivi, p. 190
27 G. Santoro Passarelli, Legislazione del lavoro, Padova, 1936, p.4-5
28 P. Passaniti, Autonomia collettiva e attuazione costituzionale. La «grande privatizzazione» di Francesco Santoro Passarelli, in O. Mazzotta (cur.), Introduzione al diritto sindacale. Letture e riletture, I, Torino 2023, pp. 57-75.
29 G. Santoro Passarelli, Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 7/2016, p. 79
30 L.Gaeta, Appunti dal corso di diritto del lavoro, cit. p. 63
31L.Mossa, Stato del diritto del lavoro in Italia, cit., p. 112
32 Riferimento a G.Ardau, La Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza, in Diritto del lavoro, 1947
33 Art.39: L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
34 F. Santoro Passarelli, Stato e sindacati, in Studi in onore di Antonio Cicu, Milano 1951, pp. 131-133
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