
La gig economy e il capitalismo maturo
La gig economy è una struttura economica fondata su lavori temporanei e a chiamata organizzata su piattaforme digitali, con forme di inusitato sfruttamento della forza lavoro senza alcuna protezione sociale.Di far fronte a questa novità il primo accordo territoriale a livello europeo è stato siglato a Bologna nel 2018 per garantire i diritti fondamentali in termini di sicurezza sociale, paga equa e quant’altro sia di garanzia in termini di relazioni sociali. Come si è accennato la Carta di Bologna è stata sottoscritta dal Comune di Bologna, le riders Union Bologna, e i sindacati confederali e piattaforme locali con la fissazione di minimi di tutela sociale. I principi fondamentali sono la paga equa non inferiore ai minimi CCNL, l’obbligo di assicurazione INAIL e dispositivi di protezione individuali, informazione chiare e trasparenti sui meccanismi algoritmici di governo della forza lavoro, il divieto di penalizzazione e discriminazione dei rider o lavoratori di tutte le forme di gig economy, ricerca di superamento della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato proprio per proteggere i lavoratori digitali.
La carta di Bologna ha tentato di superare il vuoto normativo con un anticipo di oltre un anno della legge nazionale n.128/2019 e della normativa UE oltre che della giurisprudenza di Cassazione:1)la legge n.128/2019 ha impostato tutele per i riders in due fattispecie, lavoratori con prestazioni interamente stabilite dalla piattaforma in termini di luoghi e modalità a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, inoltre per i riders occasionali senza vincoli di orario e di percorsi lo stabilimento di divieto di cottimo puro, compenso stabilito parametrato dai CCNL, indennità di lavoro notturno e maltempo, assicurazione obbligatoria INAIL e divieto di discriminazione. Ma la stessa Corte di Cassazione ha smantellato il castello di carta delle discriminazioni a carico dei riders: a prescindere del nomen iuris la prestazione è quella delle stesse identiche tutele del lavoratore subordinato (sentenza 2020), e nel 2025 la stessa Corte ha sentenziato che se il riders mentre lavora è monitorato da un algoritmo scatta il diritto proprio della subordinazione.
A livello comunitario la direttiva UE del 2024 ha sostanziato la presunzione legale di subordinazione quando la piattaforma esercita controllo e direzione fissando i compensi, monitora le prestazioni,limita la libertà di organizzare il lavoro ecc. La legge italiana statuisce che non è più il rider a dimostrare di essere lavoratore subordinato con l’inversione dell’onere della prova spetta alla piattaforma a dimostrare il contrario. In più è obbligo di trasparenza algoritmica con l’introduzione della supervisione umana obbligatoria sulle decisioni di licenziamento o sospensione dell’account, e di valutazione dei rischi psico sociali da digitalizzazione.
Ma quali sono i confronti e valutazioni fra proletariato tradizionale e riders. Innanzitutto nel proletariato tradizionale la quantità del lavoro è definita dal tempo, laddove il lavoratore cede la propria forza lavoro all’interno di una organizzazione di orario lineare predefinito in cui la saturazione del tempo di lavoro è visibile standardizzata dalla catena di montaggio. Viceversa nei riders non è il tempo di presenza a catalogare l’atto produttivo ma bensì è il singolo atto produttivo o consegna o microprestazioni con il tempo morto essere a carico del lavoratore.Mentre nel proletariato tradizionale il controllo della prestazione è gerarchico e sottoposto al controllo del capo reparto, nei riders il controllo è invisibile è stabilito dall’algoritmo laddove lo stesso in qualità di accettazioni, velocità di spostamento, recensioni dei clienti e reazioni alle notifiche, tutte sono sussunte in un contesto in cui la penalizzazione finale non è un richiamo ma bensì la disconnessione o declassamento in turni successivi.
Mentre la condivisione dello stesso spazio fisico e dei ritmi di fabbrica hanno favorito storicamente la coscienza di classe, nei riders tutto questo non c’è e vige l’atomizzazione lavorativa.
Le differenze sono in breve sintesi quanto segue: 1) 40 ore settimanali per il proletariato, numero di cottimi o consegna per i riders; 2) i tempi morti sono pagati nella fabbrica, il tempo di attesa su chiamata non è retribuito per i riders; 3) numeri dei turni rigidi nella fabbrica con produzione pianificata, nei riders c’è fluttuazione non stabile per meteo, ore pasti,giorni,4)il tempo è fondato sulla velocità della macchina per l’operaio, per i riders esiste una pausa autoimposta per il salario minimo.
In buona sostanza quella dei riders è una battaglia all’inizio mentre potrebbe darsi che modelli di organizzazioni del lavoro possano essere esportati nella fabbrica fordista robotizzata e delocalizzata.
I numeri in proposito: in Italia i riders attivi sono circa 30.000 – 40.000 con età compresa tra i 21 ai 39 anni e oltre il 50% immigrato e sono una nicchia specifica nel contesto lavorativo generale che conta quest’ultimo al 2023 5.528.599 di manodopera.
Bibliografia
P. G. Ardeni, M. Morini, “Il lavoro del futuro”, Bologna, editrice Pendragon, 2019
P. G. Ardeni, “Le classi sociali in Italia oggi”, Bari Roma, Edizioni Laterza, 2024
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Benvenuto Cerchiara
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