
L’adesione automatica alla previdenza complementare dopo la legge n. 199/2025
La deliberazione COVIP 19 giugno 2026 e i profili sistematici del nuovo modello di «automatic enrolment»
Abstract. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha sostituito, con decorrenza dal 1° luglio 2026, il previgente meccanismo del silenzio-assenso semestrale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005 con un sistema di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato alla previdenza complementare. Il presente contributo analizza, alla luce della Deliberazione COVIP 19 giugno 2026, la struttura giuridica del nuovo istituto — qualificabile come una fattispecie legale di iscrizione ex lege soggetta a facoltà di rinuncia entro sessanta giorni — nonché i suoi riflessi sistematici sul principio di volontarietà dell’adesione, sulla qualificazione della rinuncia come atto unilaterale recettizio ad efficacia retroattiva, e sulla ripartizione delle competenze tra fonte legale, autonomia collettiva e vigilanza dell’Autorità. Si offre, infine, una lettura critica delle criticità applicative connesse ai rapporti di lavoro a tempo determinato di breve durata e all’individuazione della forma pensionistica di destinazione in presenza di una pluralità di fonti istitutive.
Sommario: 1. Il quadro previgente e la genesi della riforma – 2. La ratio legis: dal silenzio-assenso all’automatic enrolment – 3. L’ambito soggettivo di applicazione – 4. Il meccanismo di funzionamento dell’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione – 4.1. L’obbligo informativo del datore di lavoro – 4.2. La finestra dei sessanta giorni e il suo oggetto – 4.3. Decorrenza e versamenti – 5. La natura giuridica della rinuncia: atto unilaterale recettizio ad efficacia ex tunc – 6. I criteri di individuazione della forma pensionistica di destinazione – 7. Il regime dei lavoratori non di prima assunzione (art. 8, comma 9-bis) – 8. Profili critici e questioni applicative aperte – 8.1. Il coordinamento con la contrattazione collettiva in fase di prova – 8.2. I contratti a termine di durata inferiore a sessanta giorni – 8.3. Il criterio residuale e la sua tenuta rispetto al principio di adeguatezza – 9. Considerazioni conclusive
1. Il quadro previgente e la genesi della riforma
L’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedeva, nella sua formulazione previgente, un meccanismo di c.d. silenzio-assenso in forza del quale il lavoratore di prima assunzione disponeva di un termine di sei mesi dalla data dell’assunzione per decidere se destinare il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a una forma pensionistica complementare ovvero mantenerlo presso il datore di lavoro secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c. Il decorso infruttuoso del termine determinava un’adesione tacita limitata al solo TFR maturando, con destinazione automatica alla forma collettiva prevista dalla contrattazione applicabile in azienda.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) — e segnatamente l’art. 1, commi 195-205 — ha inciso in modo strutturale su tale assetto, sostituendo il modello del silenzio-assenso con un vero e proprio meccanismo di adesione automatica, che opera, ai sensi dell’art. 1, comma 205, della legge citata, a decorrere dal 1° luglio 2026 e riguarda le assunzioni successive a tale data[1]. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione — esercitando i poteri di vigilanza generale attribuitile dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, e segnatamente la funzione di emanazione di istruzioni di carattere generale di cui alla lett. i) del medesimo comma — è intervenuta con la Deliberazione del 19 giugno 2026, recante «Direttive in materia di adesione automatica» (di seguito, le «Direttive»), fornendo un quadro interpretativo dettagliato e sostituendo integralmente, con decorrenza dalla medesima data, le precedenti indicazioni contenute nella Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008.
Il presente contributo si propone di ricostruire, sul piano sistematico e con l’ausilio delle Direttive COVIP, la struttura del nuovo istituto, i suoi presupposti applicativi e le sue implicazioni sul piano della teoria generale degli atti unilaterali e della tutela costituzionale della libertà di previdenza complementare di cui all’art. 38, comma 5, Cost.
2. La ratio legis: dal silenzio-assenso all’automatic enrolment
La riforma si inserisce in una linea di politica legislativa già sperimentata in altri ordinamenti — il riferimento corre, evidentemente, ai modelli di automatic enrolment di matrice anglosassone — e risponde a un’esigenza, ampiamente segnalata dalla dottrina previdenzialistica, di superare l’inerzia decisionale dei lavoratori, in particolare dei più giovani, di fronte alla scelta se destinare il proprio TFR a forme di previdenza integrativa[2]. I dati raccolti dalla stessa COVIP nelle proprie relazioni annuali confermano, del resto, un tasso di adesione ancora largamente insoddisfacente tra i lavoratori più giovani, a fronte di una spesa pensionistica pubblica futura sempre più gravata dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Rispetto al previgente sistema, la novità di maggior rilievo non risiede soltanto nell’accorciamento del periodo di riflessione (da sei mesi a sessanta giorni), quanto piuttosto nel mutamento della tecnica normativa: mentre il silenzio-assenso presupponeva un’inerzia che si trasformava, ex post, in un consenso tacito limitato al TFR, l’adesione automatica configura, sin dal momento dell’assunzione, una fictio iuris di adesione già perfezionata, sub condicione risolutiva rappresentata dall’eventuale rinuncia esercitata entro il termine di decadenza di sessanta giorni. Come chiariscono le Direttive COVIP, infatti, «il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato ‘aderente’ alla previdenza complementare», con la conseguenza che il datore di lavoro deve considerare il TFR già destinato, per effetto di legge, alla forma pensionistica complementare individuata, salva la successiva rinuncia.
Il mutamento non è meramente terminologico. Sotto il previgente regime l’adesione tacita produceva effetti ex nunc, trasferendo alla forma pensionistica il solo TFR maturato dopo la scadenza del semestre di riflessione. Nel nuovo sistema, viceversa, l’adesione retroagisce alla data di assunzione e investe, oltre al TFR, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e — salvo l’esonero per i redditi inferiori all’assegno sociale — quella a carico del lavoratore, secondo la misura stabilita dagli accordi collettivi applicabili.
3. L’ambito soggettivo di applicazione
L’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, come modificato, individua l’ambito soggettivo dell’adesione automatica nei «lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione», con espressa esclusione dei lavoratori domestici. Le Direttive COVIP precisano che per «lavoratori di prima assunzione» devono intendersi «i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti», formula che consente di distinguere nettamente la fattispecie da quella, pur affine, dei lavoratori che mutano datore di lavoro pur avendo già maturato un rapporto di lavoro subordinato in precedenza.
Restano estranei all’ambito applicativo della riforma, come le Direttive espressamente chiariscono, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai quali continua ad applicarsi la disciplina, non modificata, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e per i quali resta ferma la regolamentazione rimessa alle parti istitutive dei fondi ai sensi dell’art. 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205[3]. Il legislatore non ha, dunque, esteso l’automatic enrolment al pubblico impiego, scelta che si spiega anche con le peculiarità del regime del TFS/TFR nel lavoro pubblico e con l’assenza, in tale comparto, di un’esigenza di ‘spinta gentile’ analoga a quella riscontrata nel settore privato.
Accanto a tale nucleo originario, l’art. 8, comma 9-bis, del d.lgs. n. 252/2005 estende — «con i necessari adattamenti», come recita la disposizione — il meccanismo dell’adesione automatica ai lavoratori non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro e che risultino già titolari, al momento dell’assunzione, di una posizione presso una forma pensionistica complementare alimentata da versamenti di TFR. Su tale distinta fattispecie, di natura più complessa in quanto innestata su una posizione previdenziale già esistente, si tornerà infra, al § 7.
4. Il meccanismo di funzionamento dell’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione
4.1. L’obbligo informativo del datore di lavoro
L’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005 pone a carico del datore di lavoro, al momento dell’assunzione, un obbligo di informativa dettagliata avente ad oggetto gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, il funzionamento del meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica di destinazione, le diverse scelte disponibili al lavoratore e la relativa tempistica. Si tratta di un obbligo informativo qualificato, funzionale a garantire che la decisione del lavoratore — sia essa attiva (rinuncia o scelta di una diversa forma) sia essa omissiva (conferma per silenzio) — sia in ogni caso una decisione consapevole, in coerenza con il principio, più volte ribadito dalle stesse Direttive, della volontarietà dell’adesione sancito dagli artt. 1, comma 2, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005.
4.2. La finestra dei sessanta giorni e il suo oggetto
L’art. 8, comma 7-quater, individua in sessanta giorni dalla data di prima assunzione il termine entro cui il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica. Si tratta, come si dirà meglio infra, di un termine di decadenza, non soggetto a sospensione per effetto di eventuali sospensioni dell’attività lavorativa, come le Direttive COVIP espressamente precisano.
Entro tale termine il lavoratore può esercitare, alternativamente, una delle seguenti opzioni: (i) confermare, anche implicitamente attraverso il silenzio, l’adesione automatica già prodottasi ex lege; (ii) rinunciare all’adesione automatica per destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare, già prescelta in precedenza o successivamente individuata; (iii) rinunciare all’adesione automatica per mantenere il TFR secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c., fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in tema di Fondo di Tesoreria INPS; (iv) destinare, in luogo dell’intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, ove ciò sia consentito dagli accordi collettivi applicabili.
Le Direttive COVIP chiariscono, inoltre, un profilo di significativo rilievo operativo: ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sessanta giorni non si applica il meccanismo dell’adesione automatica, «posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione, indispensabile per l’adozione di scelte ponderate». Analogamente, l’adesione automatica non esplica i propri effetti qualora il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza del termine[4].
4.3. Decorrenza e versamenti
Ai sensi del comma 7-quinquies, l’adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione. I versamenti, tuttavia, sono effettuati a partire dal mese successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni, ma comprendono quanto dovuto sin dalla data di assunzione, così da neutralizzare, sul piano economico, lo scarto temporale tra insorgenza del diritto e sua concreta liquidazione. La forma pensionistica destinataria è tenuta, a sua volta, a informare tempestivamente il lavoratore dell’avvenuta adesione e del percorso o delle linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi, così da consentirgli la piena conoscenza delle opzioni alternative disponibili.
5. La natura giuridica della rinuncia: atto unilaterale recettizio ad efficacia ex tunc
Un profilo di sicuro interesse dogmatico riguarda la qualificazione giuridica della rinuncia all’adesione automatica. Le Direttive COVIP la definiscono espressamente come atto unilaterale recettizio, la cui manifestazione di volontà deve essere «portata a conoscenza del datore di lavoro» affinché produca effetto, in coerenza con la disciplina generale degli atti unilaterali recettizi di cui all’art. 1334 c.c. Tale qualificazione non è priva di conseguenze pratiche: in assenza di un’idonea comunicazione al datore di lavoro, la rinuncia non può dirsi perfezionata, quand’anche il lavoratore abbia già maturato, internamente, la relativa determinazione volitiva.
Ancor più significativa è la precisazione secondo cui la rinuncia produce effetti ex tunc, retroagendo cioè al momento dell’adesione automaticamente prodottasi al momento dell’assunzione, e configurandosi come «causa estintiva dell’adesione automatica regolata dalla normativa». Si tratta di una scelta ricostruttiva coerente con la struttura dell’istituto quale fictio di adesione già perfezionata: se l’adesione si produce ex lege sin dal primo giorno di lavoro, la rinuncia non può che elidere retroattivamente tale effetto, come se l’adesione non si fosse mai prodotta, evitando così la formazione di una posizione previdenziale — sia pure di breve durata — solo per essere successivamente sciolta.
Sul piano sistematico, il silenzio del lavoratore che lasci decorrere infruttuosamente il termine di sessanta giorni non costituisce, a rigore, un consenso tacito nel senso tradizionale della categoria civilistica, bensì, come le Direttive stesse chiariscono, «una manifestazione implicita di volontà di conferma dell’adesione già avvenuta in via automatica, ex lege, al momento dell’assunzione». La differenza non è meramente nominalistica: nel modello del silenzio-assenso l’inerzia produce l’effetto giuridico dell’adesione; nel modello dell’adesione automatica l’inerzia si limita a consolidare un effetto già prodotto ex lege, impedendo che si perfezioni la causa estintiva rappresentata dalla rinuncia. Ne discende che il principio di volontarietà dell’adesione alla previdenza complementare, presidiato dall’art. 38, comma 5, Cost. e ribadito dagli artt. 1, comma 2, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, viene salvaguardato non già attraverso la richiesta di un consenso espresso preventivo, bensì attraverso l’attribuzione al lavoratore di una simmetrica e consapevole facoltà di exit, opportunamente presidiata da un obbligo informativo rinforzato.
6. I criteri di individuazione della forma pensionistica di destinazione
L’art. 8, comma 7-bis, conferma, in linea con il previgente comma 7, che l’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicati in azienda. Il datore di lavoro è dunque tenuto a individuare la forma di destinazione sulla base della contrattazione collettiva concretamente applicabile al rapporto di lavoro, secondo una gerarchia che le Direttive COVIP articolano in tre livelli:
a) in presenza di una pluralità di forme pensionistiche di riferimento (fondi negoziali di categoria, fondi territoriali, forme collettive aziendali), prevale la forma individuata da un accordo aziendale ovvero, in mancanza, quella alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, da determinarsi con riferimento alla data di assunzione;
b) in assenza di accordi o contratti collettivi applicabili, trova applicazione la forma residuale individuata dal d.m. 31 marzo 2020, n. 85, individuata nel Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini («COMETA»), al quale è devoluto l’intero TFR, senza contribuzione datoriale o del lavoratore, non sussistendo, in tale ipotesi, un accordo collettivo di riferimento;
c) in ogni caso, la forma pensionistica individuata deve risultare adeguata, sotto il profilo dei percorsi e delle linee di investimento, alle Istruzioni COVIP adottate ai sensi dell’art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005, sicché il datore di lavoro è gravato da un onere di preventiva verifica presso la forma pensionistica di riferimento circa tale idoneità, prima di procedere alla destinazione dei flussi di TFR e di contribuzione.
Il criterio sub b), in particolare, merita una notazione critica: l’assenza di qualsivoglia accordo collettivo di riferimento, che pure dovrebbe rappresentare un’ipotesi residuale nel sistema italiano delle relazioni industriali — caratterizzato da un elevatissimo tasso di copertura della contrattazione collettiva nazionale — finisce per attrarre nell’orbita di un unico fondo negoziale, storicamente riferito al comparto metalmeccanico, lavoratori privi di qualsiasi collegamento merceologico o professionale con tale settore. Si tratta di una soluzione già presente nel previgente sistema del silenzio-assenso, che la riforma del 2025 non ha ritenuto di rivedere, e che può generare, in concreto, una dissociazione tra la forma pensionistica di destinazione e gli interessi collettivi propri del settore di effettiva appartenenza del lavoratore.
7. Il regime dei lavoratori non di prima assunzione (art. 8, comma 9-bis)
La disciplina dei lavoratori non di prima assunzione, pur costruita «con i necessari adattamenti» sul modello dell’adesione automatica, presenta una struttura più articolata, in ragione della necessità di coordinarsi con una posizione previdenziale complementare eventualmente già esistente in capo al lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto, in questo caso, ad acquisire un’apposita dichiarazione del lavoratore circa la sussistenza, alla data di assunzione, di un’adesione a una forma di previdenza complementare con destinazione, in tutto o in parte, del TFR.
Le Direttive COVIP distinguono, sul punto, tre distinte ipotesi:
(i) il lavoratore dichiara di non avere in essere alcuna adesione a previdenza complementare: il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c. (con eventuale destinazione al Fondo di Tesoreria INPS, ove ne ricorrano i presupposti dimensionali), senza che operi alcun meccanismo di adesione automatica;
(ii) il lavoratore è già iscritto a una forma di previdenza complementare, ma senza versamento di quote di TFR (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi volontari): anche in questo caso il meccanismo di adesione automatica non opera, poiché la fattispecie del comma 9-bis richiede espressamente che l’adesione preesistente comporti la destinazione, anche parziale, del TFR;
(iii) il lavoratore è già iscritto a una forma di previdenza complementare con versamento di TFR: in tal caso il datore di lavoro deve informarlo della possibilità di indicare, entro sessanta giorni, la forma alla quale destinare il TFR maturando presso il nuovo rapporto; in difetto di indicazione, trova applicazione il medesimo meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima assunzione (commi da 7 a 7-ter), con gli effetti di cui al comma 7-quinquies, e con conferimento dell’intero TFR salva la facoltà di destinarne una percentuale, ovvero, per gli iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 privi di previsione contrattuale collettiva sul punto, in misura non inferiore al 50 per cento.
Un profilo di rilievo, opportunamente chiarito dalle Direttive, riguarda l’irrilevanza, ai fini dell’operatività dell’art. 8, comma 9-bis, della mera perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente prescelto, ove non accompagnata dall’integrale riscatto della posizione individuale maturata: in tale evenienza, infatti, il lavoratore rientra comunque nel meccanismo dell’adesione automatica, non essendo stata dismessa la posizione previdenziale preesistente. Diversamente, l’avvenuto riscatto integrale della posizione individuale nel precedente rapporto di lavoro esclude l’applicazione dell’art. 8, comma 9-bis, poiché tale disposizione — come le Direttive COVIP espressamente puntualizzano — «riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell’assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare».
8. Profili critici e questioni applicative aperte
8.1. Il coordinamento con la contrattazione collettiva in fase di prova
Le Direttive COVIP affrontano l’ipotesi in cui l’accordo o il contratto collettivo di riferimento preveda la sospensione dei versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova. In tal caso, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare, sin dal giorno dell’assunzione, il TFR alla forma di destinazione dell’adesione automatica, riservando alla sola contribuzione (datoriale e del lavoratore) la sospensione sino al superamento del periodo di prova. Si tratta di una soluzione che opportunamente scinde il regime del TFR — che la legge vuole irrimediabilmente attratto, sin dall’origine, nell’orbita della previdenza complementare, salva rinuncia — da quello della contribuzione aggiuntiva, la cui debenza resta, viceversa, integralmente rimessa all’autonomia collettiva.
8.2. I contratti a termine di durata inferiore a sessanta giorni
Come si è anticipato, le Direttive COVIP escludono l’applicazione dell’adesione automatica ai rapporti a tempo determinato di durata inferiore al termine di riflessione. Tale soluzione, pur pienamente condivisibile sul piano della coerenza sistematica, pone un problema di raccordo con la prassi dei rapporti di lavoro a termine di breve durata caratterizzati da reiterazione presso il medesimo datore di lavoro: occorrerà verificare, in sede di prima applicazione, se e in quale misura la sommatoria di più contratti succedutisi senza soluzione di continuità rilevi ai fini del computo del termine di sessanta giorni, questione che le Direttive non affrontano esplicitamente e che presumibilmente formerà oggetto di futuri chiarimenti amministrativi.
8.3. Il criterio residuale e la sua tenuta rispetto al principio di adeguatezza
Come già rilevato supra al § 6, la persistenza del criterio residuale imperniato sul fondo COMETA, in assenza di qualsiasi accordo collettivo di riferimento, solleva interrogativi in punto di adeguatezza della soluzione rispetto alla peculiarità dei settori privi di contrattazione collettiva strutturata. Sarebbe stato, forse, preferibile un meccanismo di individuazione più flessibile, ancorato a criteri di prossimità merceologica o territoriale, anziché la designazione statica di un unico fondo di categoria.
9. Considerazioni conclusive
La Deliberazione COVIP 19 giugno 2026 restituisce, nel complesso, un quadro interpretativo coerente e in larga misura in continuità con l’impostazione sistematica già elaborata sotto il vigore del previgente silenzio-assenso, pur segnando una discontinuità tecnica di rilievo nella struttura dell’atto di adesione, ora ricostruito come fictio di iscrizione già perfezionata sin dal primo giorno di lavoro, superabile soltanto attraverso l’esercizio tempestivo e consapevole della facoltà di rinuncia. Il baricentro della tutela del lavoratore si sposta, così, dal momento genetico della manifestazione di volontà preventiva al momento, successivo, dell’informativa datoriale e dell’esercizio della rinuncia, in un equilibrio che le Direttive COVIP tentano di presidiare attraverso un rafforzamento sistematico degli obblighi informativi a carico del datore di lavoro e delle forme pensionistiche destinatarie.
Se, sul piano della politica del diritto, l’obiettivo di ampliare la platea degli aderenti alla previdenza complementare — specie tra le generazioni più giovani, storicamente meno inclini all’adesione volontaria — appare pienamente condivisibile alla luce delle criticità strutturali del sistema pensionistico pubblico a capitalizzazione contributiva, resta affidato alla prassi applicativa e alla vigilanza della stessa COVIP il compito di verificare, nel medio periodo, se il nuovo meccanismo riesca effettivamente a conciliare l’efficacia della ‘spinta gentile’ con la piena salvaguardia del principio costituzionale di volontarietà dell’adesione alla previdenza complementare, di cui all’art. 38, comma 5, Cost.
[1]Cfr. art. 1, comma 205, l. 30 dicembre 2025, n. 199. La deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) del 19 giugno 2026, recante «Direttive in materia di adesione automatica», ha integralmente sostituito, dal 1° luglio 2026, la previgente Deliberazione COVIP 24 aprile 2008, come successivamente modificata.
[2]Sul tema dell’inerzia decisionale e delle tecniche di «nudging» normativo applicate alla previdenza complementare, la dottrina ha da tempo evidenziato come il meccanismo del silenzio-assenso, già nella sua originaria formulazione, rispondesse a una logica di paternalismo libertario. V., sul rapporto tra adesione automatica e principio di libertà previdenziale ex art. 38, comma 5, Cost., M. PERSIANI, La riforma della previdenza complementare, in Dir. lav., 2007, 727 ss.; T. TREU, La previdenza complementare nel sistema previdenziale, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, IV, a cura di M. Bessone e F. Carinci, Torino, 2004; R. VIANELLO, Previdenza complementare e tutela della posizione assicurativa individuale, in Riv. dir. sic. soc., 2009, 372 ss.
[3]La distinzione tra il regime del lavoro pubblico contrattualizzato e quello del lavoro privato in materia di previdenza complementare costituisce, del resto, un dato strutturale del sistema italiano fin dall’istituzione del c.d. ‘secondo pilastro’, non essendo mai stata realizzata una piena unificazione delle fonti istitutive tra i due comparti.
[4]Si tratta di una precisazione di sistema coerente con la ratio dell’istituto: l’adesione automatica presuppone che il lavoratore disponga, in concreto, di un periodo minimo per esercitare consapevolmente la facoltà di rinuncia, sicché un rapporto di lavoro geneticamente incompatibile con tale periodo — o che cessi anticipatamente — non può dare luogo a un’adesione perfezionata.
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