
La Consulta e la perequazione a blocchi: note sulla sentenza n. 52/2026
Sommario: 1. Premessa: dal “raffreddamento” delle aliquote al nodo del criterio di calcolo – 2. Il quadro normativo: un ritorno al “vecchio” sistema a blocchi in un contesto nuovo – 3. Le questioni del giudice rimettente: proporzionalità, adeguatezza e non contraddizione di sistema – 4. La risposta della Corte: una “forbice ristretta” entro i confini della ragionevolezza – 5. Profili critici: tra micro-ingiustizie strutturali e “costituzionalizzazione” della scarsità – 6. Conclusioni: una conferma, non un cambio di paradigma
1. Premessa: dal “raffreddamento” delle aliquote al nodo del criterio di calcolo
Con la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026 la Corte costituzionale è chiamata, per la prima volta in modo diretto, a pronunciarsi non tanto sulla legittimità delle aliquote decrescenti di perequazione – già scrutinata con le sentenze n. 19 e n. 167 del 2025 – quanto sul diverso profilo, più tecnico ma non meno delicato, del criterio di calcolo prescelto dal legislatore per gli anni 2023 e 2024.
L’oggetto del giudizio è noto: l’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e l’art. 1, comma 135, l. n. 213/2023 stabiliscono che le aliquote di rivalutazione si applichino “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi”, adottando così un sistema “a blocchi” in deroga alla regola generale “a scaglioni” prevista, a regime, dall’art. 1, comma 478, l. n. 160/2019.
Il Tribunale di Trento, muovendo da esempi concreti e da elaborazioni tecniche, denuncia gli effetti di appiattimento, allineamento e, nei casi limite, di sorpasso tra pensioni contigue, con un effetto di trascinamento nel tempo che finirebbe per erodere stabilmente la proporzionalità tra trattamento e storia lavorativa.
La Corte, pur prendendo sul serio il quadro ricostruttivo del rimettente, conclude per la non fondatezza delle questioni, ritenendo che il sistema a blocchi rientri, con i suoi effetti, nell’area di tolleranza già riconosciuta ad altri strumenti di “raffreddamento” della perequazione.
2. Il quadro normativo: un ritorno al “vecchio” sistema a blocchi in un contesto nuovo
La sentenza dedica ampio spazio alla ricostruzione dell’evoluzione normativa, insistendo su due linee di fondo: da un lato, la storica alternanza tra calcolo per fasce e calcolo per blocchi; dall’altro, la progressiva stratificazione di misure di contenimento della spesa pensionistica.
Dopo aver ricordato il modello originario “per fasce” (art. 24, l. n. 41/1986; art. 69, l. n. 388/2000), la Corte ripercorre l’introduzione del cumulo (art. 34, l. n. 448/1998) e, soprattutto, l’emersione del sistema a blocchi nelle fasi di maggiore tensione finanziaria: dapprima per il biennio 2012‑2013, poi per i trienni successivi, fino al 2021, con discipline già ritenute compatibili con la Costituzione (sentenze n. 173/2016 e n. 234/2020).
Il punto di svolta è rappresentato dalla legge di bilancio 2020, che, da un lato, prolunga il sistema a blocchi fino al 2021, dall’altro ripristina a regime, dal 2022, il modello “per fasce” con tre scaglioni e aliquote 100‑90‑75%, poi effettivamente applicato per quell’anno.
Su questo sfondo, le leggi di bilancio 2023 e 2024 introducono una nuova deroga: sei scaglioni, aliquote fortemente decrescenti (fino al 22% per il 2024) e, soprattutto, applicazione “all’importo complessivo” del trattamento.
La Corte sottolinea che il sistema a blocchi non è un corpo estraneo, ma un correttivo già sperimentato all’interno della logica di “raffreddamento” della dinamica perequativa, ora riproposto in un contesto di inflazione elevata e di forte pressione sui conti pubblici.
3. Le questioni del giudice rimettente: proporzionalità, adeguatezza e non contraddizione di sistema
L’ordinanza del Tribunale di Trento individua con chiarezza il nucleo problematico: a parità di aliquote decrescenti, il passaggio dal sistema “per fasce” al sistema “a blocchi” determina una penalizzazione ulteriore, che si traduce in: a) allineamento di pensioni originariamente diverse (esempio emblematico: 2.626,90 euro e 2.692,00 euro che, dopo la perequazione a blocchi, convergono sul medesimo importo di 2.807,76 euro); b) sorpasso di trattamenti inferiori su quelli superiori, poi neutralizzato dalle clausole di salvaguardia, ma al prezzo di un allineamento definitivo; c) effetto di trascinamento, in quanto le successive rivalutazioni si innestano su un importo già compresso, con perdite cumulative nel medio‑lungo periodo.
Da qui le censure: 1) violazione degli artt. 36 e 38 Cost., perché la pensione – intesa come retribuzione differita – non sarebbe più proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e non garantirebbe un’adeguata protezione nel tempo; 2) violazione dell’art. 3 Cost., nella declinazione del principio di non contraddizione, poiché un sistema di calcolo perequativo che tende ad appiattire trattamenti differenziati si porrebbe in contrasto con i sistemi retributivo e contributivo che li hanno prodotti.
Il rimettente, in sostanza, chiede alla Corte se il criterio di calcolo – e non solo l’entità delle aliquote – possa diventare il punto di rottura rispetto al perimetro di tolleranza già segnato dalle decisioni precedenti.
4. La risposta della Corte: una “forbice ristretta” entro i confini della ragionevolezza
La Corte affronta il nodo con un duplice movimento: riconosce gli effetti segnalati dal rimettente, ma li ridimensiona sul piano della loro incidenza costituzionale.
Sul piano fattuale, la sentenza prende sul serio gli esempi numerici: l’allineamento tra pensioni contigue si verifica entro differenziali massimi dell’ordine di 60‑70 euro (nel caso esaminato, 65,10 euro), con una “ristretta forbice di valore” che non sarebbe tale da mettere in discussione la proporzionalità complessiva del sistema.
Sul piano sistemico, la Corte ribadisce che: a) il nesso tra retribuzione e pensione è “solo tendenziale”, non rigido; b) la perequazione è uno strumento tecnico la cui modulazione rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore; c) il sindacato resta ancorato al canone della manifesta irragionevolezza, non alla ricerca del modello tecnicamente migliore.
Ne deriva che l’annullamento di scarti marginali tra trattamenti contigui, pur costituendo un effetto in peius per alcuni pensionati, non integra, di per sé, una violazione manifesta degli artt. 36 e 38 Cost., soprattutto ove si consideri che: 1) l’intervento è temporalmente circoscritto (biennio 2023‑2024); 2) le pensioni più basse restano integralmente rivalutate; 3) anche i trattamenti più elevati continuano a beneficiare di una, sia pur ridotta, rivalutazione; 4) il risparmio di spesa è puntualmente documentato nelle relazioni tecniche (2,1 miliardi nel 2023, 4,1 nel 2024, 4 nel 2025) e inserito in uno scenario di alta inflazione e caro energia.
Quanto al parametro dell’art. 3 Cost., la Corte chiude il cerchio: una volta escluso che le marginali variazioni tra pensioni “allineate” intacchino la proporzionalità, viene meno anche la pretesa contraddittorietà di sistema tra criteri di liquidazione e criteri di perequazione.
5. Profili critici: tra micro‑ingiustizie strutturali e “costituzionalizzazione” della scarsità
Nella logica seguita dalla Corte, la sentenza n. 52/2026 appare coerente con la linea inaugurata da n. 70/2015 e proseguita da n. 173/2016, n. 234/2020, n. 19/2025 e n. 167/2025: la perequazione è una variabile di aggiustamento, sulla quale il legislatore può intervenire in modo significativo, purché non si arrivi a una sospensione generalizzata e si mantenga un nucleo di adeguatezza complessiva.
Proprio questa coerenza, tuttavia, solleva alcune perplessità.
In primo luogo, l’insistenza sulla “forbice ristretta” rischia di ridurre una questione strutturale – la trasformazione del criterio di calcolo in fattore sistematico di appiattimento – a un problema di aritmetica spicciola. Il fatto che i differenziali siano limitati non elimina il dato che, per una serie non trascurabile di pensionati, il nesso tra contributi versati e trattamento percepito nel tempo viene oggettivamente indebolito.
In secondo luogo, l’argomento di finanza pubblica assume un ruolo sempre più espansivo: le esigenze di contenimento della spesa, sorrette da dati ufficiali, diventano fattore decisivo per giustificare correttivi regressivi, senza che la Corte individui criteri positivi per misurare la proporzione tra risparmio perseguito e sacrificio imposto, né per verificare l’esistenza di alternative meno distorsive (come il mantenimento del sistema a scaglioni a parità di onere complessivo).
Infine, la sentenza non definisce una soglia di tutela oltre la quale il ripetersi di misure analoghe – specie se nuovamente in deroga al modello a regime – diverrebbe costituzionalmente intollerabile. Il limite resta affidato a formule elastiche (temporaneità, contesto eccezionale, forbice ristretta), che lasciano al legislatore un margine molto ampio per future modulazioni al ribasso della perequazione.
6. Conclusioni: una conferma, non un cambio di paradigma
La sentenza n. 52/2026 non inaugura un nuovo corso, ma consolida la traiettoria già delineata dalle decisioni degli ultimi anni: la Corte si conferma giudice di ragionevolezza esterna, più attento a evitare gli eccessi palesi (blocchi totali, misure indefinite, colpi alle pensioni basse) che a presidiare un determinato standard sostanziale di indicizzazione nel medio‑lungo periodo.
Il sistema “a blocchi” esce dalla prova di costituzionalità con una patente di compatibilità condizionata: è legittimo in quanto strumento temporaneo, applicato in un contesto eccezionale, con effetti di appiattimento circoscritti e risparmi di spesa documentati.
Resta aperta, tuttavia, la domanda che attraversa l’intera giurisprudenza in materia di perequazione: fino a che punto la logica della scarsità finanziaria può comprimere, anche per via di tecniche “raffinate” come il calcolo a blocchi, il nesso tra pensione e storia lavorativa senza erodere, in modo non più solo “tendenziale”, il contenuto sostanziale dei diritti garantiti dagli artt. 36 e 38 Cost.?
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