Rateizzazioni, nessuna sanzione in caso di lieve ritardo nel pagamento di una rata

Rateizzazioni, nessuna sanzione in caso di lieve ritardo nel pagamento di una rata

Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione/Collegio 5, Sentenza del 4 luglio 2018 n. 2773

È illegittima l’irrogazione delle sanzioni in misura piena effettuata a seguito del ritardo di appena due giorni nel pagamento di una rata.

Il ritardo di due solo giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l’accidentalità dell’evento (Cass. n. 6905/11) e non quindi l’intenzionalità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste. Inoltre, la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio.

E, d’altra parte, l’illogicità delle sanzioni, in caso di lievi ritardi è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, con il comma 31 dell’art. 23 del D.lg. n. 78/2011, ha esteso a tutti i tributi l’ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, della sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

Lo stesso concetto è stato poi ripreso e indicato più specificamente con il d.lgs. N. 159 del 24.09.2015 che ha introdotto il principio del “lieve inadempimento”, in base al quale viene stabilito che la rateizzazione non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni.

Sulla base delle dedotte considerazioni, la CTR Catania ha accolto l’appello di un contribuente che, avendo versato una rata con un ritardo di soli due giorni, si era visto annullare la rateazione con conseguente richiesta di pagare gli importi dovuti, a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni in misura piena.


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