
La sanzione del richiamo militare tra dovere informativo, contraddittorio e tutela giurisdizionale
Abstract. La sentenza del T.A.R. Abruzzo affronta l’impugnazione di un richiamo inflitto a un appartenente alla Guardia di finanza per asserite omissioni informative connesse a una vicenda penale. La decisione riconosce la lesività della misura, distingue l’obbligo di comunicare la pendenza del procedimento dall’irrilevanza di una iniziativa difensiva endoprocedimentale, valorizza il rispetto della catena gerarchica e annulla la sanzione per violazione del contraddittorio. L’analisi mette in luce i punti di tenuta dell’arresto e le necessarie precisazioni sul fondamento attuale della lesività del richiamo, sul limite oggettivo dell’obbligo informativo e sul valore della decisione resa in sede gerarchica.
Sommario: 1. La lesività del richiamo nella disciplina militare vigente – 2. La rilevanza per il servizio e i confini dell’obbligo informativo – 3. La linea gerarchica come regola di corretto adempimento – 4. Il procedimento disciplinare e l’irriducibilità del contraddittorio – 5. La decisione sul ricorso gerarchico e la persistenza della lesione originaria
1. La lesività del richiamo nella disciplina militare vigente
Con la sentenza 20 aprile 2026, n. 239, il T.A.R. Abruzzo annulla il richiamo inflitto a un appartenente alla Guardia di finanza per asserite omissioni nell’adempimento di doveri informativi e dichiara, al contempo, inammissibile la domanda diretta contro la decisione resa sul ricorso gerarchico. L’interesse della pronuncia non risiede soltanto nell’esito favorevole al ricorrente. Essa offre, soprattutto, un punto di osservazione particolarmente netto sul rapporto tra la legalità dell’azione disciplinare militare, la struttura gerarchica del servizio e la garanzia di un sindacato giurisdizionale non ridotto al controllo estrinseco dell’atto.
La prima questione affrontata dal Collegio è la configurabilità dell’interesse a impugnare il richiamo, sanzione di corpo collocata al livello minimo della scala disciplinare. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 347, il Tribunale osserva che il richiamo «perpetua effetti negativi oltre misura sulla sfera professionale del soggetto che ne viene colpito». Ne discende l’esclusione di ogni lettura che assimili la misura a una raccomandazione inofficiosa, priva di effetti apprezzabili e dunque sottratta al controllo del giudice.
Il risultato è condivisibile, ma la sua giustificazione va oggi calibrata sulla disciplina vigente. L’art. 1359 del codice dell’ordinamento militare qualifica il richiamo come ammonizione rivolta per lievi mancanze o negligenze nell’adempimento dei doveri; ne esclude la trascrizione nella documentazione personale, ma ne conserva la rilevanza, per due anni, ai fini della recidiva nelle infrazioni suscettibili di rimprovero. La mancanza di annotazione matricolare non neutralizza, pertanto, la natura provvedimentale della misura né elide il suo inserimento nel fascicolo funzionale dell’azione disciplinare. Il richiamo non può essere degradato a un’esortazione priva di forma: presuppone l’accertamento di un illecito e istituzionalizza un precedente disciplinare, sia pure temporalmente circoscritto.
Proprio questa previsione tipica consente di fondare l’interesse ad agire senza ricorrere a un’affermazione indistinta di conseguenze professionali. L’interesse è concreto perché l’eliminazione dell’atto impedisce che una sanzione illegittima sia utilizzata come antecedente valutativo nel periodo indicato dalla legge e perché restituisce al militare la posizione giuridica che l’Amministrazione ha inciso mediante l’esercizio del potere disciplinare. La tutela giurisdizionale opera, dunque, non in funzione meramente reputazionale, ma a presidio della legalità del procedimento e della corretta delimitazione del potere punitivo interno.
2. La rilevanza per il servizio e i confini dell’obbligo informativo
Nel merito, il giudizio concerne due condotte omissive tra loro profondamente diseguali. La prima riguarda la comunicazione della pendenza di un procedimento penale; la seconda attiene al deposito, da parte del difensore del militare, di un’istanza di anticipazione della camera di consiglio fissata per l’esame di una richiesta di archiviazione. Il T.A.R. separa correttamente i due piani, rifiutando che la mera connessione con una vicenda penale trasformi ogni atto difensivo in un fatto automaticamente rilevante per il servizio.
L’art. 748 del d.P.R. n. 90 del 2010 impone al militare di dare tempestiva comunicazione al proprio comando o ente degli eventi che possano avere riflessi sul servizio. La disposizione non istituisce un obbligo di trasparenza assoluta sulla vita privata o sulla strategia processuale dell’interessato; seleziona, invece, fatti oggettivamente suscettibili di incidere sull’organizzazione, sull’affidabilità funzionale o sulle determinazioni che l’Amministrazione è chiamata ad assumere nell’interesse del reparto. In tale ottica, la conoscenza della pendenza di un procedimento penale può legittimamente assumere rilievo anche prima dell’eventuale rinvio a giudizio, poiché consente la valutazione di misure organizzative e cautelari compatibili con lo status del militare.
La pronuncia si colloca così nel solco dell’orientamento secondo cui la sottoposizione a indagini non coincide con un indice di responsabilità, ma rappresenta un evento potenzialmente incidente sul servizio, che l’Amministrazione deve poter valutare in modo autonomo. La distinzione è decisiva: la comunicazione non anticipa una colpevolezza né consente automatismi sfavorevoli; rende possibile l’esercizio di una valutazione discrezionale e proporzionata sulle concrete esigenze dell’ufficio. Anche la direttiva del Ministero della difesa del 12 luglio 2012, richiamata dal Collegio, va letta entro questo perimetro e non come fonte idonea ad ampliare, per via amministrativa, la fattispecie regolamentare.
Diversa è la conclusione sull’istanza difensiva diretta ad anticipare la trattazione della richiesta di archiviazione. Il Tribunale la definisce «istanza a valenza endoprocedimentale», rilevando che essa non imponeva alcuna ulteriore misura organizzativa e che non vi era prova della sua conoscenza o della sua preventiva autorizzazione da parte del ricorrente. L’argomento presenta una duplice coerenza. Sul piano oggettivo, un’attività volta ad accelerare un possibile esito favorevole del procedimento penale non modifica, di per sé, i presupposti delle determinazioni di servizio; sul piano soggettivo, non è configurabile una responsabilità disciplinare per omessa comunicazione di un fatto ignoto. La pretesa informativa, se proiettata sugli atti interni alla difesa tecnica, assumerebbe un’estensione incompatibile con la tassatività dei doveri sanzionabili.
3. La linea gerarchica come regola di corretto adempimento
Accertata la rilevanza della pendenza del procedimento penale, il punto realmente controverso diviene l’individuazione del destinatario della comunicazione. Il militare aveva informato il comandante della Sezione operativa volante, ossia il proprio superiore diretto, e non il comandante della Compagnia. Per il T.A.R. tale condotta integra esatto adempimento, poiché l’art. 748 esige che la notizia sia resa «al proprio comando o ente», formula che non impone un rapporto diretto con il vertice della struttura di appartenenza.
La conclusione appare sistematicamente corretta. L’ordinamento militare organizza la trasmissione delle informazioni secondo una logica di responsabilità graduata, nella quale il superiore immediato costituisce il primo snodo di conoscenza, istruttoria e inoltro. Pretendere che l’interessato, anche in assenza di circostanze eccezionali, scavalchi tale livello significa sostituire alla regola gerarchica un onere di interlocuzione diretta con il comandante di Compagnia, privo di un espresso fondamento normativo e potenzialmente disfunzionale rispetto alla stessa struttura del comando.
Il Collegio rafforza questa lettura attraverso l’art. 735 del d.P.R. n. 90 del 2010 e mediante una nota della comandante di Compagnia, nella quale si precisava che «ogni problematica inerente al servizio dovrà essere in primo luogo affrontata con il proprio diretto comandante di sezione». Il richiamo alla disposizione regolamentare richiede, tuttavia, una puntualizzazione. L’art. 735 disciplina direttamente le relazioni con i superiori e le richieste di conferire; la deroga alla via ordinaria è regolata dal comma 6, non dal comma 5, ed è configurata per ipotesi giustificate o urgenti. La decisione individua correttamente il principio applicabile, ma imputa in modo non del tutto preciso la disposizione che contempla il contatto diretto eccezionale.
L’imprecisione non incide sulla validità del ragionamento decisorio, poiché l’art. 748 non attribuisce al comandante di Compagnia una competenza informativa esclusiva e la stessa organizzazione interna confermava il ruolo del comandante di Sezione. Essa segnala però una cautela metodologica necessaria nei procedimenti disciplinari militari: l’esatta identificazione della fonte che governa il canale comunicativo non costituisce un dettaglio redazionale, ma delimita l’oggetto dell’addebito. Soltanto una previsione chiara può trasformare il mancato inoltro diretto a un superiore non immediato in una condotta disciplinarmente rilevante; diversamente, la notizia trasmessa lungo la via gerarchica ordinaria deve ritenersi giunta al comando nelle forme prescritte.
4. Il procedimento disciplinare e l’irriducibilità del contraddittorio
Il secondo motivo accolto dalla sentenza concerne la violazione dell’art. 1370 del codice dell’ordinamento militare. La norma esprime una garanzia essenziale: nessuna sanzione può essere irrogata senza preventiva contestazione degli addebiti e senza acquisizione e valutazione delle giustificazioni dell’interessato. Il Collegio rileva che, nel caso concreto, mancavano la notifica preventiva, l’assegnazione di un termine per difendersi e la successiva valutazione delle deduzioni eventualmente rese. Il vizio non attiene a una formalità accessoria; riguarda la stessa formazione della volontà punitiva dell’Amministrazione.
La circostanza che la sanzione del richiamo segua un rito semplificato e possa essere definita oralmente non attenua tale esigenza. L’oralità non equivale a informalità e la celerità non autorizza la sostituzione del contraddittorio con una ricostruzione unilaterale dei fatti. La contestazione deve rendere conoscibili la condotta ascritta, la sua collocazione temporale e il parametro disciplinare ritenuto violato; solo in tal modo il militare può comprendere l’oggetto del procedimento, articolare una difesa e indicare elementi idonei a escludere il fatto, la colpevolezza o la rilevanza disciplinare.
Particolarmente persuasivo è il passaggio nel quale il Tribunale esclude che una relazione spontaneamente inviata dall’interessato possa surrogare il contraddittorio, perché «non è stata anteceduta dalla contestazione degli addebiti». Un documento difensivo può avere rilievo nel procedimento soltanto quando sia collocato nella sequenza che dalla formulazione dell’accusa conduce alla decisione. Se redatto in assenza di un addebito determinato, esso non consente di stabilire se il militare abbia potuto confrontarsi con la precisa prospettazione dell’Amministrazione né se abbia avuto modo di dedurre su tutti i profili posti a fondamento della sanzione.
Merita invece una precisazione il riferimento alla necessità che l’Amministrazione confuti la relazione e al brevissimo intervallo tra quest’ultima e l’irrogazione del richiamo. L’art. 1370 richiede acquisizione e valutazione delle giustificazioni, non necessariamente una replica analitica a ciascun argomento difensivo. La motivazione può essere concisa, specie nelle sanzioni minori, purché renda riconoscibile l’effettiva ponderazione delle deduzioni e il percorso che conduce alla loro disattesa. Nel caso deciso, l’assenza radicale della contestazione preventiva è di per sé sufficiente a fondare l’illegittimità; l’ulteriore difetto di confronto con la relazione vale come indice sintomatico della mancata istruttoria, non come postulato di un obbligo di confutazione atomistica.
5. La decisione sul ricorso gerarchico e la persistenza della lesione originaria
La sentenza dichiara inammissibile la domanda rivolta contro il provvedimento con cui il ricorso gerarchico era stato dichiarato inammissibile. Il principio affermato è quello, consolidato, per cui il sindacato giurisdizionale successivo al ricorso amministrativo ha per oggetto l’atto originario, mentre la decisione gerarchica negativa non costituisce, di regola, un nuovo provvedimento autonomamente lesivo. Richiamando Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 8122, il T.A.R. qualifica l’atto di secondo grado come provvedimento «a effetto confermativo», incapace di sostituirsi alla determinazione sanzionatoria o di rinnovarne il contenuto.
Invero, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 16129/2025) ha affermato che: «oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l’onere dell’impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l’oggetto del giudizio e pertanto consente all’interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico».
Considerata nel suo insieme, la pronuncia ricompone i diversi segmenti della vicenda attorno a una medesima esigenza di legalità sostanziale. Il dovere informativo non può essere esteso fino a comprendere ogni snodo della difesa penale; la gerarchia non può essere invocata per rimproverare il rispetto della sua ordinaria catena; il carattere lieve della sanzione non consente di comprimere le garanzie del contraddittorio; il ricorso gerarchico non altera l’oggetto reale della tutela. Ne emerge un indirizzo che, pur senza disconoscere le esigenze organizzative proprie del servizio militare, restituisce al potere disciplinare la sua natura di potere strettamente regolato, esercitabile soltanto nei limiti della fattispecie, della procedura e degli effetti stabiliti dall’ordinamento.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Rosa Romano
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