Assegno di divorzio: possibile il sequestro del TFR del coniuge obbligato inadempiente

Assegno di divorzio: possibile il sequestro del TFR del coniuge obbligato inadempiente

La crisi familiare è vicenda socialmente e giuridicamente sempre più dilagante e dall’aspetto molto dinamico, prova ne sia il fatto che sono molteplici le novità che negli ultimi mesi sono state introdotte da varie pronunce, emanate dalla Suprema Corte e dai Tribunali italiani.

La normativa civilistica italiana prevede taluni obblighi di assistenza familiare atti alla realizzazione della quanto più efficace tutela realizzabile nella fase di crisi e disgregazione del nucleo familiare, realizzatasi a seguito di un’intervenuta separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il nostro ordinamento prevede che attraverso l’emanazione di una sentenza di divorzio da parte del giudice competente adito, il coniuge economicamente più forte possa esser obbligato, in virtù della sentenza medesima a sostenere economicamente l’ex coniuge.

Si tratta di una tutela di grande importanza, prova ne sia il fatto che dall’inosservanza di tale obbligo da parte del coniuge potrebbero scaturire conseguenze rilevanti sul piano giuridico sia civile che penale.

L’assegno divorzile è un efficace strumento consistente nell’obbligo posto in capo ad uno dei coniugi di versare periodicamente nei confronti ed in favore dell’altro un assegno, nel caso in cui quest’ultimo non disponga di mezzi economici adeguati al proprio sostentamento o comunque non sia in grado di procurarseli in ragione di sussistenti motivazioni oggettive.

A disciplinare tale strumento è l’ultimo comma dell’art. 5 della L. 898/1970, il cui tenore afferma che con una pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale adito possa fissare in capo ad uno dei due coniugi l’obbligo di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati o sia impossibilitato nel procurarseli.

L’ammontare dell’assegno è determinato dal tribunale competente stesso in forza di una meticolosa analisi delle condizioni di vita ed economico-patrimoniali di entrambi i coniugi, i quali sono tenuti a produrre, durante lo svolgimento dell’udienza di comparizione ogni documento attestante i rispettivi redditi e patrimoni personali o comuni.

Tali informazioni possono esser integrate attraverso la disposizione di indagini da parte del tribunale competente coadiuvato, se dal caso, dalla polizia tributaria, da svolgersi in capo ai redditi, ai patrimoni e all’effettivo tenore di vita condotto dai coniugi.

Alla luce di quanto fin qui argomentato, è possibile asserire che la corresponsione da parte del coniuge obbligato dell’assegno divorzile in favore dell’ex è un  vero e proprio obbligo giuridico, tanto che l’art. 8 della Legge 898/1970 a tutela del coniuge creditore dispone che, nel caso in cui sussista il concreto pericolo che il coniuge possa sottrarsi a suddetto obbligo di corresponsione, il giudice può imporre all’obbligato stesso di prestare idonea garanzia reale o personale e conseguentemente la  sentenza di divorzio costituirà un vero e proprio titolo per l’iscrizione d’ ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.

Tale disposto offre naturalmente una tutela preventiva rispetto al concreto percepito pericolo di inadempienza da parte del coniuge debitore ed in via del tutto precauzionale.

Ad oggi, tuttavia, molti sono i casi di inadempienza registrati nella corresponsione dell’assegno divorzile e per tali ragioni è opportuno disaminare la concreta tutela offerta dal sistema normativo italiano alla luce di una realizzata e non meramente temuta inadempienza.

L’art. 8 della legge sul divorzio sancisce che: “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.”

Dalla lettura ed analisi del portato normativo appena richiamato si evince che il coniuge creditore, a cui spetta dunque l’assegno periodico, dopo aver costituito in mora l’ex per trenta giorni, possa rivolgersi direttamente al terzo debitore del coniuge inadempiente, ad esempio il datore di lavoro, chiedendogli di corrispondergli direttamente l’ammontare  giudizialmente stabilito, decurtandolo dallo stipendio  spettante all’ex coniuge obbligato, potendo così, in caso d’inadempimento perpetrato anche da parte del datore di lavoro, procedere attraverso le vie esecutive.

Con lo scopo di aggirare tale pratica molti sono i coniugi che spesso provvedono alla pianificazione di veri e propri escamotage atti a simulare la cessazione di un rapporto di lavoro che in realtà prosegue illecitamente “in nero” ed è in questi casi che potrebbero prospettarsi delle difficoltà nel recupero delle somme che il coniuge avrebbe dovuto versare nei confronti dell’altro. Tuttavia, l’ultimo comma dell’appena citato art. 8, offre una più efficace tutela del coniuge creditore, disponendo che: “Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.”

Indi, la legge consente il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l’assegno. Tra i beni sequestrabili c’è, nel caso in cui l’obbligato sia un lavoratore dipendente, lo stipendio ed il TFR già maturato e accantonato da parte dell’azienda datrice.

Recentissima l’applicazione di tale disposizione da parte del Tribunale di Roma, il quale con sentenza n. 5420/2019, ha letteralmente bloccato il TFR dell’ex marito per essersi reso inadempiente, nei confronti dell’ex moglie e dei figli, dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. Secondo quanto reputato ed asserito dal giudice, la donna per dedicarsi alla cura del marito, della casa e dei figli, è stata impossibilitata a lavorare ed attualmente, ormai alla soglia dei 60 anni di età non dispone di alcuna possibilità di reperire un’occupazione. Vieppiù,  secondo quanto stabilito dal giudice, l’ex moglie ha comunque contribuito alla formazione del patrimonio comune e alla carriera dell’ex, divenuto dirigente aziendale, ragion per cui il TFR dovrà essere posto sotto sequestro con il precipuo scopo di soddisfare le ragioni creditorie dell’ex moglie e per evitare che siano disperse le garanzie patrimoniali in favore della stessa.

Lo strumento del sequestro del TFR persegue la specifica finalità di impedire la libera disponibilità di beni o crediti dell’obbligato, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di mantenimento e per evitare che nelle more del giudizio di divorzio venga dispersa ogni garanzia patrimoniale a opera dell’obbligato, onde eludere il relativo adempimento.

Sulla scorta di tale normativa, il tribunale ha disposto il sequestro del 50% degli importi e delle somme relativi al TFR di competenza del coniuge ed allo stesso dovuto all’esito della cessazione del rapporto di lavoro con la società datrice.

Si tratta di una procedura molto snella in forza del fatto che non richiede l’instaurazione di un procedimento apposito in tribunale. Il coniuge creditore delle somme a titolo di assegno di divorzio può rivolgersi direttamente al datore di lavoro dell’ex e intimargli di versargli le somme dovute a titolo di stipendio o TFR.

Il coniuge creditore dovrà notificare una lettera di diffida all’ex, tramite raccomandata a/r, attraverso cui gli intimerà il pagamento di tutte le somme dovute e non versate entro il termine di 30 giorni.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, si provvederà poi alla notifica della sentenza attraverso cui il giudice ha quantificato la misura dell’assegno, al datore di lavoro del coniuge inadempiente, invitandolo a versare direttamente le somme dovute, dando notizia di ciò al coniuge debitore.

La medesima possibilità è riconosciuta anche in caso di separazione, ma con la differenza che, a seguito del divorzio, non sarà necessario formulare una richiesta al giudice per ottenere l’autorizzazione al sequestro del TFR o dello stipendio dell’ex.

La possibilità di sequestrare il TFR o lo stipendio non trova ostacoli neanche nel caso in cui vi sia già un pignoramento in corso, sebbene è opportuno precisare che spetterà al giudice dell’esecuzione ripartire le somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno e il creditore che ha avviato il pignoramento.

Il datore di lavoro può versare alla moglie non più della metà delle somme vantate dall’ex. Tale limite riguarda solo il datore di lavoro e non altri terzi debitori del coniuge obbligato.

Restano escluse dal limite posto dalla norma le somme periodiche diverse dai proventi pensionistici o di lavoro, rispetto alle quali il sequestro può essere totale.

Se l’azienda datrice a cui il coniuge creditore ha notificato la richiesta di sequestro del TFR o dello stipendio non adempie, contro di essa potrà avviarsi un vero e proprio pignoramento.

Anche in questo caso, la legge prevede un limite al prelievo delle somme, nella misura massima della metà dell’importo dovuto al coniuge obbligato, comprensivo di assegni ed emolumenti accessori.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Eleonora Deborah Iannello

Avvocato, docente di diritto e redattore di articoli giuridici in materi di diritto civile e penale.

Articoli inerenti