Che calore!

Che calore!

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. La decisione del T.A.R.

 

1. Introduzione

Un cospicuo numero d’individui ha una soglia di resistenza al calore relativamente bassa, la qual cosa si ripercuote sovente sul rendimento in sede lavorativa.

Tale assunto ben s’attaglia al personale docente che, di anno in anno, viene investito dell’incarico di valutare gli alunni che concludono il percorso di studi superiori: chi scrive, ancorché estraneo all’ambiente scolastico, comprende pienamente che le temperature elevate sono (rectius: possono essere) foriere di stanchezza; tuttavia, dovendosi, in situazioni del genere, procedere ad una valutazione suscettibile di condizionare notevolmente il futuro, personale e lavorativo, dei nostri giovani, è pressoché intollerabile condurre pedestremente l’esame delle prove da essi svolte.

La pronunzia del TAR per il Friuli-Venezia Giulia oggetto della presente disamina inerisce alla vicenda di un’alunna costretta a pagare lo scotto dell’estrema trascuratezza caratterizzante il lavoro dei commissari chiamati a giudicare il suo esame di Stato, dettaglio che ha rischiato di comprometterne significativamente tanto l’avvenire quanto la serenità interiore.

2. Il caso

Lo scotto delle disattenzioni messe in luce nel paragrafo introduttivo è stato pagato dalla studentessa di un istituto superiore, la quale, in virtù della mancata attribuzione del punteggio integrativo alla maturità, s’è vista costretta ad instaurare una lite giudiziaria.

Nello specifico, l’alunna s’è doluta della violazione, ad opera dei commissari d’esame, dell’art. 16, comma VIII, dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, a tenore del quale ogni sottocommissione è chiamata a stabilire, in sede di riunione preliminare, anche «i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo,  fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti» (lett. c).

Orbene, nonostante la ricorrente fosse stata ammessa all’esame con un punteggio di partenza pari a quarantasei crediti ed avesse, all’esito del suddetto, totalizzato ben quarantaquattro punti, la commissione le ha attribuito il voto finale di novanta centesimi, risultato della somma aritmetica dei valori poc’anzi riportati.

Sulla base di quanto appena sottolineato, la malcapitata ragazza ha adìto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, gravando il provvedimento dei commissari perché viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Nelle more del giudizio, il Dirigente dell’istituto ha provveduto a convocare nuovamente la sottocommissione, la quale ultima, tuttavia, non è tornata sui propri passi, confermando la decisione assunta in estate. Tale condotta ha spinto l’istante a proporre motivi aggiunti e contestuale domanda cautelare, sottolineando, altresì, la sussistenza di un interesse ad agire (anche) di natura morale, da ravvisarsi nell’attesa di vedersi giudicare in conformità alle disposizioni vigenti ed ai princìpi costituzionali.

3. La decisione del T.A.R.

Con la sentenza n. 46 del 13 febbraio 2023, il Collegio ha il ricorso della studentessa, condannando l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio.

Nello specifico, i Giudici hanno ritenuto sussistente non solo la natura morale connotante l’interesse, in capo all’allievo, ad esser correttamente giudicato, ma anche i risvolti materiali del voto conclusivo (primo tra tutti la rilevanza ai fini dell’assunzione presso una determinata azienda).

Sotto l’aspetto squisitamente giuridico, il consesso triestino ha osservato che la sventurata adolescente soddisfava appieno le condizioni di cui all’art. 16, co. VIII, O.M. 65 del 14 marzo 2022 ai fini dell’attribuzione del punteggio integrativo: difatti, la motivazione addotta dai commissari risulta palesemente contraddetta da quanto versato dalla ricorrente, la quale ultima ha sempre brillato nelle materie d’indirizzo e, in più, è abilmente riuscita ad operare, in sede di colloquio, una revisione critica piuttosto approfondita delle prove scritte.

In altri termini, la statuizione contenuta nell’ordinanza ministeriale richiamata ha carattere vincolante, dacché rende obbligatorio il confronto tra candidato e commissari riguardo agli elaborati scritti: a ben vedere, nel caso di specie la commissione – precisa il TAR – «(…) ha fatto dipendere proprio dalla revisione critica delle prove scritte da parte del candidato la possibile attribuzione di 1 punto integrativo», di talché i provvedimenti gravati sono viziati (anche) per la natura illogica e contraddittoria della motivazione. 


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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro. Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi. Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.

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