Come si esplica il diritto di difesa per l’indagato?

Come si esplica il diritto di difesa per l’indagato?

La Costituzione italiana prevede all’art. 111, in materia di giusto processo, il principio del diritto di difesa, disciplinato in maniera più compiuta all’art. 24, il quale prevede che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”.

Il diritto di difesa è prima di tutto una garanzia costituzionale, inoltre costituisce una garanzia per il corretto svolgimento delle indagini prima e del processo in via successiva. Dunque il diritto di difesa si esplica in primis nel diritto alla prova e nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Bisogna precisare che il diritto di difesa è garantito in egual misura tanto all’indagato quanto all’imputato. L’indagato è il soggetto iscritto nel registro delle notizie di reato. Gli sono riconosciute le stesse garanzie dell’imputato, come all’art. 61 c.p.p., che prevede l’estensione temporale del diritto di difesa anche durante le indagini. Al fine di evitare possibili abusi, qualunque contatto con le autorità deve avvenire nel rispetto del diritto di difesa dell’indagato, circostanza che giustifica la figura del giudice per le indagini preliminari, che non ha propriamente poteri decisori, ma interviene anche nel rispetto della libertà personale dell’indagato.

L’imputato, invece, è il soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale, come conseguenza della formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero. Si determina in questo modo la fine delle indagini preliminari e l’inizio del processo fino a sentenza di non luogo a procedere, formulata dal gup, oppure sentenza di condanna o proscioglimento divenuta irrevocabile. Con la sentenza di non luogo a procedere il gup dispone l’archiviazione del caso, non ritenendo sussistano sufficienti elementi di prova per sostenere l’accusa in giudizio.

Per l’indagato il diritto di difesa si esplica con il diritto di nominare il difensore (definito diritto di difesa tecnica) e il diritto dell’indagato a non collaborare con la giustizia, con il divieto di testimonianza e con la tutela anticipata del diritto al silenzio.

Il divieto di testimonianza trova la propria disciplina all’art. 62 c.p.p., che prevede che le dichiarazione rese nel corso del procedimento dall’indagato, come anche dall’imputato, non possono formare oggetto di testimonianza. L’art. 63 c.p.p. prevede che se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini  nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. L’indagato ha l’obbligo di presentarsi in caso di avviso, ma non ha l’obbligo di dire il vero; nel caso di indizi di reità a proprio carico, scatta l’avviso che le dichiarazioni possono essere utilizzate nei suoi confronti.

L’art. 64 c.p.p., invece, prevede le regole generali per l’interrogatorio. Esso è l’atto garantito per eccellenza, che assicura il contraddittorio debole, così che possiede maggiore cognizione in ordine all’accusa prospettatagli e possibilità di confutare il materiale probatorio raccolto fino a quel momento dagli inquirenti. L’interrogatorio è uno strumento che consente agli inquirenti di ottenere delucidazioni e chiarimenti circa la corretta dinamica del commesso fatto criminoso. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stadio di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Inoltre non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interrogata metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad ottenere la capacità di ricordare e di valutare i fatti. L’art. 64 c.p.p. contiene anche degli avvertimenti che devono essere fatti prima dell’interrogatorio: l’indagato deve essere consapevole che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti; ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma il procedimento seguirà il suo corso; se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197 bis. L’interrogatorio così come descritto costituisce uno strumento di difesa di cui il soggetto indagato può avvalersi, con tutte la tutele garantite dal legislatore.


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Emanuela Fico

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