Esclusione di responsabilità penale per il coltivatore di cannabis sativa l. anche in caso di superamento della percentuale di THC ammessa dalla legge

Esclusione di responsabilità penale per il coltivatore di cannabis sativa l. anche in caso di superamento della percentuale di THC ammessa dalla legge

Commento alla Sentenza n. 273/2021, emessa dal Tribunale di Pescara in data 08.02.2021

Il caso. Nel mese di settembre 2019, i Carabinieri effettuavano una verifica presso l’abitazione di Tizio dove avevano appreso esservi una illecita coltivazione di piante di marijuana.

In effetti, i predetti militari vi rinvenivano 103 di piante di cannabis coltivate nel giardino dell’abitazione. Oltre alla piantagione, in un locale attiguo al giardino dell’abitazione vi erano anche infiorescenze di cannabis in essiccazione.

Pertanto, i Carabinieri effettuavano cinque campionamenti della suddetta sostanza vegetale, prelevati da parti già tagliate ed in essiccazione e da piante vegetanti, in vaso ed in terreno.

L’esito della verifica analitica effettuata sulle parti oggetto di prelievo rivelava (soltanto per alcuni campioni) la presenza di una percentuale di THC superiore al limite di 0,6 % previsto dalla Legge n. 242/2016.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia Tizio dichiarava di essere titolare di un’azienda, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, avente come oggetto sociale  l’attività di coltivazione di piante di canapa con tasso di THC nei limiti di legge.

Inoltre, Tizio era in possesso anche dei cartellini della semente di provenienza lecita secondo la normativa C.E.

Terminate le indagini, Tizio veniva rinviato a giudizio per rispondere del “delitto p. e p. dagli art.73 c. I e c. 1 e 4 D.P.R. 309/90 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con D.L. 30.12.2005 n.272 conv. in L. 49/2006, per avere, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 e senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 DPR cit, nel giardino di pertinenza della propria abitazione, coltivato numerose (almeno 203) piante di marijuana di varie dimensioni tra cui piante certamente in grado di produrre infiorescenze aventi THC superiori ai limiti di legge”.

La decisione del Tribunale di Pescara. Il Tribunale di Pescara, facendo applicazione della Legge 242/2016 e della giurisprudenza formatasi sull’argomento in questione, ha statuito quanto segue: <<posto che il superamento della percentuale di THC ammessa nella coltivazione, nel caso in cui l’agricoltore dimostri di aver rispettato le prescrizioni della legge n.242/2016 non comporta la penale responsabilità del medesimo, XXX deve essere mandato assolto per difetto dell’elemento soggettivo del reato di coltivazione di sostanza stupefacenti a lui ascritto in  rubrica>>.

Sulla esclusione di responsabilità penale per il coltivatore di canapa sativa l., prevista dalla legge 242/2016. Come è noto, la coltivazione delle piante di canapa (cannabis sativa) è regolata dalla Legge n.242/2016, la quale consente la coltivazione di tale essenza senza necessità di autorizzazione, purché rientrante nell’ambito delle varietà ammesse secondo il disposto dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002.

Al riguardo, è doveroso premettere che la cannabis è una pianta dioica che produce, sostanzialmente, esemplari di fiori sia maschili che femminili.

Tra questi, solamente i fiori di sesso femminile rappresentano – generalmente – l’obiettivo principale di ogni coltivatore, perché in grado di sviluppare due sostanze chimiche: il chemiotipo  CBD (cannabidiolo), che viene utilizzato per usi agroindustriali e terapeutici ed il chiemiotipo THC (delta-9-tetraidrocannabinolo), che caratterizza le varietà destinate a produrre inflorescenze con effetto stupefacente.

Ad oggi, il CBD in Italia è considerato legale, a patto che abbia un contenuto di THC entro i limiti imposti dalla normativa (ossia lo 0,6 %, prevedendosi tale percentuale come contenuto complessivo della coltivazione.).

Sul punto, si precisa che in commercio si registrano diverse aziende che vendono semi di cannabis sativa legale, con tanto di certificazione attestante il valore di THC inferiore alla predetta percentuale.

Tuttavia, sembrerebbe essere prassi corrente, tra i coltivatori di questo tipo di pianta in discorso, sottoporre – privatamente –  ad analisi una campionatura dei fiori di canapa al fine di verificare, da un lato, che il valore THC risulti sotto la soglia legale dello 0,6 % e, dall’altro lato, che il valore di CBD sia di qualità tale da poter essere impiegata nei settori individuati dall’art. 1 della Legge n. 242/2016.

Ma veniamo al fulcro della questione: cosa accade all’agricoltore se, all’esito dei controlli effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, il contenuto complessivo di THC della coltivazione dovesse comunque risultare superiore al predetto limite legale ?

Ebbene, come ha ben evidenziato anche il Tribunale di Pescara con la Sentenza in esame, la Legge n.242/2016 prevede, in tale ipotesi, l’esclusione della responsabilità anche penale dell’agricoltore (v. art. 4, ultimo comma, della L. N. 242 del 2016) a condizione, però, che quest’ultimo conservi i cartellini della semente acquistata e le relative fatture di acquisto (v. art. 3 della L. N. 242 del 2016,), e ciò allo scopo di dimostrare di aver messo in coltivazione varietà lecite (v. ex multis Corte di Cassazione Penale, Sentenza n. 4920 del 29.11.2018).

Si tratta, dunque, di una causa di giustificazione a tutti gli effetti, la cui ratio va ricercata nel fatto che il legislatore, con la Legge in discorso, ha voluto promuovere e diffondere, nel sistema produttivo italiano, l’uso della canapa (in particolare, della canapa sativa L.), delineando molteplici settori in cui la stessa può essere impiegata.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
L' avv. Luca Presutti ha svolto i propri studi presso l'Università di Teramo, discutendo due tesi di laurea (triennale e specialistica) in materia di Diritto Penale, sotto la guida del Prof. Guglielmo Marconi: La responsabilità “penale” delle persone giuridiche (anno 2006); La cooperazione nel delitto colposo (anno 2009).Nutre da sempre un grande interesse per la materia del Diritto Penale , che lo porta a dedicarsi ad essa con particolare impegno e motivazione: è in grado di offrire servizi di assistenza e consulenza legale in tutte le aree del diritto penale “classico”, nonché del diritto penale dell’economia, del lavoro e dell’impresa in genere.Nel 2014, ha conseguito un attestato di proficua partecipazione alla "Scuola di formazione e qualificazione dell'avvocato penalista", il cui corso veniva organizzato dalla Camera Penale di Pescara (a cura del Prof. Avv. Mercurio Galasso).Nel corso degli anni ha maturato, altresì, una consolidata esperienza nei principali rami del Diritto Civile . L'avvocato si occupa, con maggior frequenza, di: - diritto dei consumatori; - compliance in materia di Privacy (GDPR); - richieste di risarcimento danni da responsabilità civile; - infortunistica stradale; - successioni; - separazioni e divorzi consensuali o giudiziali; - Obbligazioni e contratti; - tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali; - sfratti, locazioni e condominio.Con riferimento specifico al settore del Diritto del Lavoro, l’avv. Luca Presutti offre assistenza legale tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore.Cura costantemente l'aggiornamento professionale, offrendo peraltro contributi dottrinali a noti quotidiani telematici di interesse giuridico.L' avv. Luca Presutti svolge la propria professione offrendo un servizio qualificato e puntuale nella scelta e condivisione della strategie difensive, volte a coniugare il giusto equilibrio tra tempi di giustizia e soluzioni pratiche.Contatti: 379.2432207 luca.presutti83@gmail.com

Articoli inerenti