La registrazione fonografica di colloqui tra presenti è utilizzabile?

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti è utilizzabile?

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest’ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio”.

Con la Sentenza n. 40148 del 06/07/2022 Ud. (dep. 24/10/2022 ), la Corte di Cassazione, affrontando la questione dell’utilizzabilità o meno delle registrazioni di conversazioni tra presenti, ha espresso il principio sopra riportato, dando seguito all’orientamento prevalente che trova la sua origine nel dictum della pronuncia a Sezioni unite (n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465 – 01) con cui fu stabilito che «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa».

Le Sezioni unite chiarirono, inoltre, che il tipo di registrazione in discorso non può essere ricondotto alla nozione di intercettazione contenuta nel codice di rito, difettando «la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la “terzietà” del captante», poiché «con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori».

Il discorso è diverso per la registrazione di colloqui eseguiti dalla polizia giudiziaria con soggetti indagati, con imputati e con persone informate sui fatti (senza adottare le prescritte modalità di documentazione), ovvero con informatori anonimi, la quale non potrebbe essere utilizzata nel processo poiché verrebbero superati i divieti fissati dalla legge, ed in particolare di quelli previsti agli artt. 62, 63, 141 bis, 195, 203, cod. proc. Pen, volti a limitare, in osservanza soprattutto del principio fondamentale del contraddittorio, l’acquisizione di contributi dichiarativi ad opera della polizia giudiziaria con modalità non consentite.

Laddove, invece, la registrazione sia stata operata dal privato – pur se su indicazione della polizia giudiziaria, o con mezzi da essa forniti – non sussistono i limiti di utilizzabilità nel sistema processuale rispetto all’assunzione della testimonianza del privato sul contenuto di quelle dichiarazioni: «la spendibilità processuale delle registrazioni clandestine si gioca sulla pertinenza del documento fonico alla rappresentazione di notizie (aventi ad oggetto il contenuto del colloquio) che ben possono essere introdotte nel processo attraverso la testimonianza del partecipe implicato nella registrazione».


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L' avv. Luca Presutti ha svolto i propri studi presso l'Università di Teramo, discutendo due tesi di laurea (triennale e specialistica) in materia di Diritto Penale, sotto la guida del Prof. Guglielmo Marconi: La responsabilità “penale” delle persone giuridiche (anno 2006); La cooperazione nel delitto colposo (anno 2009).Nutre da sempre un grande interesse per la materia del Diritto Penale , che lo porta a dedicarsi ad essa con particolare impegno e motivazione: è in grado di offrire servizi di assistenza e consulenza legale in tutte le aree del diritto penale “classico”, nonché del diritto penale dell’economia, del lavoro e dell’impresa in genere.Nel 2014, ha conseguito un attestato di proficua partecipazione alla "Scuola di formazione e qualificazione dell'avvocato penalista", il cui corso veniva organizzato dalla Camera Penale di Pescara (a cura del Prof. Avv. Mercurio Galasso).Nel corso degli anni ha maturato, altresì, una consolidata esperienza nei principali rami del Diritto Civile . L'avvocato si occupa, con maggior frequenza, di: - diritto dei consumatori; - compliance in materia di Privacy (GDPR); - richieste di risarcimento danni da responsabilità civile; - infortunistica stradale; - successioni; - separazioni e divorzi consensuali o giudiziali; - Obbligazioni e contratti; - tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali; - sfratti, locazioni e condominio.Con riferimento specifico al settore del Diritto del Lavoro, l’avv. Luca Presutti offre assistenza legale tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore.Cura costantemente l'aggiornamento professionale, offrendo peraltro contributi dottrinali a noti quotidiani telematici di interesse giuridico.L' avv. Luca Presutti svolge la propria professione offrendo un servizio qualificato e puntuale nella scelta e condivisione della strategie difensive, volte a coniugare il giusto equilibrio tra tempi di giustizia e soluzioni pratiche.Contatti: 379.2432207 luca.presutti83@gmail.com

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