Il Consiglio di Stato sull’agrovoltaico

Il Consiglio di Stato sull’agrovoltaico

Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12 aprile 2021, n. 2983

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a giudicare sul ricorso proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali che ha impugnato la determinazione della Regione Lazio con la quale era stata adottato il provvedimento di autorizzazione unica regionale (PAUR), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con potenza pari a 17,28 MW, da realizzare nel comune di Tuscania (VT) in località Poggio della Ginestra.

I motivi del ricorso del MIBACT erano fondati sul parere negativo espresso dal medesimo Ministero. Il MIBACT, infatti, affermava che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico avrebbe alterato l’ambiente e il paesaggio circostante all’aerea agricola interessata e che, in tale tipologie di aree, non sarebbe stato altresì possibile in qualsivoglia ipotesi installare impianti di produzione di energie rinnovabili.

Sul punto, con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha in primis rilevato che lo sviluppo di impianti FER (fonti di energie rinnovabili) riveste carattere di interesse pubblico.

Più nel dettaglio ha affermato che “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici”.

In secondo luogo, in merito al parere negativo del MIBACT, il Consiglio di Stato ha fatto presente che in assenza di particolari vincoli paesaggistici e/o ambientali, non grava sull’Autorità procedente alcun particolare onere motivazionale per affrontare, giustificare e superare il parere negativo espresso dal Ministero, questo perché le Regioni sono chiamate a esprimersi e a giudicare tenendo conto soprattutto dell’interesse pubblico (prevalente) alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili.

In conclusione, per lo scrivente, il Giudice ha correttamente ribadito che solamente le Regioni hanno il potere di stabilire e individuare le aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili.

Venendo al caso di specie, la Regione Lazio con l’adozione del proprio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) ha consentito l’installazione di impianti FER sia in zone di Paesaggio Agrario di Valore sia in quelle di Paesaggio Agrario di comunità e dunque non si ravvisa profilo alcuno di incompatibilità con la realizzazione in un’area agricola del fotovoltaico a terra.

La sentenza n. 2983 del 2021 è senza dubbio un importante apripista per ciò che riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e, più nel dettaglio, degli innovativi impianti agrovoltaici che oltra a garantire la produzione di energia green, permettono anche di sfruttare il terreno per fini agricoli e zootecnici.

Il governo e la politica, dunque, sembrano spingere verso un’approvazione dell’agrovoltaico: non resta che attendere l’approvazione del nuovo decreto FER2, che verrà emanato presumibilmente entro l’estate.


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Valerio Di Stefano

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso l'Università degli Studi Roma Tre con tesi in diritto amministrativo. Dottorando di ricerca in energia e ambiente, collabora con la cattedra di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Roma Tre e con la cattedra di diritto ambientale all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

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