La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale: la giurisdizione ordinaria italiana (6/8)

La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale: la giurisdizione ordinaria italiana (6/8)

1. Introduzione

Nell’accingersi ad affrontare la tematica dell’opinione dissenziente nell’ordinamento giurisdizionale italiano, e ad esaminarne le relative problematiche, appare d’uopo, in considerazione della novità dell’istituto de quo, delineare un itinerario di ricerca proteso alla individuazione di quei settori dell’ordinamento in cui il dissenso giudiziale trova – o potrebbe trovarvi – espressione, così da evidenziare le sue peculiarità.

E difatti, sebbene sia opinione diffusa che la dissenting opinion non abbia ancora assunto formale cittadinanza nell’ordinamento italiano, è pur vero che, in taluni rami di esso, l’istituto medesimo sembra far capolino tra le righe di norme di non recente fattura, come se questa “antica novità” fosse stata da poco ridestata dal letargo in cui dimorava da tempo obliata, il tutto grazie ai contributi di un’attenta dottrina (1).

Ci si accorgerà, inoltre, che anche nel nostro sistema di giustizia costituzionale, tradizionalmente retrivo verso la pratica del voto di scissura, si avrà modo di imbattersi in forme per così dire “indirette” o “ufficiose” di dissenting (fra tutte, la discussa pratica delle esternazioni dei membri della suprema Corte (2)), la cui ricorrente cadenza suggerisce a chiare lettere la opportunità, ancor più che la necessità, della formalizzazione di tali intenzioni di voto.

Prendendo spunto da quest’ultima considerazione, si evidenzia altresì l’opportunità di indicare una premessa metodologica che si ritiene utile adottare ai fini della presente trattazione, e consistente nella distinzione (anche per ragioni espositive) della giustizia ordinaria dalla giustizia costituzionale.

Pur ribadendo, infatti, che l’istituto in parola trova indubbia espressione in entrambe le giurisdizioni, ragioni squisitamente giuridiche impongono tuttavia una inevitabile differenziazione tra di esse, specialmente con riferimento agli effetti – fisiologicamente diversi – cui l’eventuale introduzione dell’opinione dissenziente darebbe luogo.

In primis, un elemento differenziale sarebbe da cogliersi nell’aspetto che impropriamente potremmo definire “qualitativo” delle due diverse corti.

Il giudice delle leggi, difatti, sappiamo essere il giudice supremo o di ultima istanza, il cui ricorso non è dunque strettamente connesso ad un singolo ramo dell’ordinamento, come potrebbe essere – è – per la suprema Corte di Cassazione o per il Consiglio di Stato, bensì riveste carattere generale, in quanto ad esso afferisce ciascuna giurisdizione ordinaria nel momento in cui viene in essa sollevata una questione di legittimità costituzionale (3).

Un rilievo, questo, indubbiamente di natura qualitativa, con l’accorgimento però di non dover essere interpretato in termini decettivi, di supremazia della giurisdizione costituzionale sulle altre giurisdizioni interne, bensì in termini di ampliamento delle competenze e di estensione dell’ambito di giudizio, proprie appunto della giustizia costituzionale.

Obiezioni critiche potrebbero sollevarsi in merito all’esclusivo status di giudice costituzionale, le cui prerogative e guarentigie non trovano applicazione presso la magistratura ordinaria (laddove, di contro, trovasi la scure della responsabilità civile, penale e disciplinare), sicché parrebbe che il giudice delle leggi non dovesse rappresentarsi le stesse remore che inevitabilmente assediano il collega ordinario al momento dell’eventuale formulazione di una opinione dissenziente (4).

Altra, e non di meno importante considerazione, risiede tanto nell’oggetto del giudizio, quanto nella portata del medesimo.

L’assunto è che, ovviamente, non tutte le questioni oggetto del giudizio ordinario possono essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale (sia perché non sempre incidono su diritti costituzionalmente garantiti, sia perché comunque son soggette al filtro del giudice a quo (5), non essendo contemplato nel nostro ordinamento l’accesso diretto alla Corte come autonomo atto della parte del processo ordinario).

A quanto detto si aggiunge che il giudizio ordinario ha tendenzialmente efficacia inter partes, circoscritta alla singola questione ed esaurentesi nell’ambito dei vari stati e (eventuali) gradi della medesima controversia, a differenza del giudizio costituzionale, le cui determinazioni si estendono erga omnes (oltre che, naturalmente, nei confronti delle parti del giudizio), in quanto incidenti su precetti normativi e dunque su disposizioni generali ed astratte.

Ancora, non è da sottovalutare la inoppugnabilità (6) della decisione della stessa Consulta, da cui deriva quindi la impossibilità di muovere censure alle sue determinazioni da parte di qualsiasi altro organo giurisdizionale, a differenza delle decisioni dei collegi ordinari le cui pronunce possono essere, anche a distanza di tempo, riconsiderate qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge (ad esempio, con il giudizio di revisione).

Da ultimo, occorre altresì evidenziare come il principio della collegialità del giudizio, assoluto dinanzi alla Corte costituzionale, può ben relativizzarsi davanti alle corti ordinarie qualora si proceda con il rito monocratico (7), nel quale la dissenting opinion è evidentemente inconciliabile per la mancanza di un contesto pluralistico di giusdicenti.

2. Il dissent nel diritto processuale tra codificazione e fonti normative

Ricongiungendosi a quanto prima osservato sulla previsione del dissent all’interno dei soli organi giurisdizionali di natura collegiale, perveniamo adesso ad esaminare gli aspetti dell’istituto in parola nell’ambito dei collegi ordinari, e dunque nel giudizio civile, penale ed amministrativo.

Per quanto concerne il processo civile (8), non si rileva nel codice di rito alcun riferimento diretto alla eventuale previsione di un voto dissenziente in seno al collegio, né tantomeno, qualora in esso emergano comunque divergenti valutazioni di giudizio, non è dato tuttavia di verbalizzarle (tale carente previsione è però a tutt’oggi sopperita in virtù dell’art. 16 della legge 117/1988, come vedremo diffusamente tra breve).

Le fonti in oggetto (9), in ispecie, sono rappresentate da tre articoli del codice di procedura civile: in primis, l’art. 276 (Deliberazione), ove si statuisce, tra l’altro, che <<la decisione è deliberata in seguito nella camera di consiglio>>, che <<la decisione è presa a maggioranza di voti>>, e che <<la motivazione è … stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice>>.

Poi, una volta redatta la sentenza collegiale con le prescrizioni di cui all’art. 132 c. p. c., la medesima viene, ai sensi dell’ultimo comma del predetto articolo, <<sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore>> (10).

Come si può agevolmente osservare, l’unico elemento da cui fin qui è possibile riscontrare la possibilità che possano esprimersi dissensi in camera di consiglio, è dato dal fatto che, ai sensi dell’art. 276, terzo comma, c. p. c., <<la decisione è presa a maggioranza di voti>> e non dunque necessariamente all’unanimità, e ben sappiamo che una maggioranza presuppone la contestuale presenza di una minoranza, che a sua volta implica l’espressione di un dissenso avverso le determinazioni della pars maior (11).

Ulteriore conferma sulla possibile previsione di un voto dissenziente all’interno del collegio si ricava dalla lettura dell’art. 118 disp. att. c. p. c., il cui ultimo comma dispone che <<la scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione>>.

Da qui si evince a chiare lettere come può ben essere espresso un voto dissenziente in questo tipo di giudizio ordinario, benché tale dissenso rimanga tuttavia “interno” al collegio, “rigorosamente circoscritto, in ogni caso, all’interno della cerchia dei membri dell’organo giudicante” (12).

Una dissenting opinion, dunque, del tutto priva di pubblicità e di diffusione erga omnes (ancorché possa comunque essere verbalizzata in forza del cennato art. 16 l. 117/1988), e pertanto una opinione dissenziente “occulta” (13).

Del resto, il fatto che il segreto di quanto avvenga in camera di consiglio rimanga imperturbato da conoscenze esterne (almeno fino al giudizio di rivalsa avverso il magistrato responsabile del danno ingiusto ex legge 117/1988), lo si ricava dal dettato dell’art. 119 disp. att. c. p. c. (Redazione della sentenza), laddove la dinamica del modus deliberandi non riesce in alcun modo a trapelare dal testo della sentenza (14).

Sulla base delle presenti considerazioni, dunque, l’unico elemento di maggior respiro e di apertura verso il riconoscimento, seppur indiretto, della formulazione di un voto dissenziente in collegio (che si traduce, tra l’altro, nel rispetto della posizione di coscienza assunta dal giudice dissenziente e dunque nell’evitare che si vengano a produrre le c. d. “sentenze suicide”) (15), “sembra consistere nel fatto di porre una sorta di obbligo a carico del presidente, il quale è conseguentemente tenuto ad effettuare la scelta dell’estensore tra i (soli) componenti che hanno espresso voto conforme alla decisione, impedendosi, così, che l’onere della stesura della motivazione venga fatto ricadere su chi ha manifestato apertamente la sua contrarietà al provvedimento” (16).

Il tutto in ottemperanza alle prescrizioni del cennato ultimo comma dell’art. 118 disp. att. c. p. c..

Inoltrandosi nell’ambito del processo penale (17), anche qui è dato di rilevare come l’intentio del legislatore fosse non del tutto incline a dar pubblica rilevanza alle opinioni dissenzienti eventualmente emerse all’interno del collegio giudicante.

Il nuovo codice di procedura penale del 1988, in particolare, riserva alla nostra attenzione due significativi articoli, relativi alla forma ed ai requisiti dei provvedimenti collegiali (18).

L’art. 125 c. p. p. (Forma dei provvedimenti del giudice) disciplina i provvedimenti del giudice penale sotto il profilo formale (19).

Dopo aver specificato che la deliberazione avviene nel segreto della camera di consiglio, il quinto comma (modificato dall’art. 1 del D. L.vo 30 ottobre 1989, n. 351, in seguito e per effetto della sentenza della Corte costituzionale dell’11 gennaio 1989, n. 18, su cui avremo modo a breve di soffermarci adeguatamente), introduce la ben nota formulazione della previsione del dissenso eventualmente manifestatosi all’interno del collegio.

Si dispone pertanto che <<nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti>>.

Il verbale così formato viene poi <<sottoscrittto da tutti i componenti>> del collegio medesimo, e di seguito <<conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio>> (20).

Il citato articolo 125, dedicato ai provvedimenti del giudice in generale, si riconnette altresì all’articolo 546 del medesimo codice di rito, che enuclea invece i requisiti del provvedimento tipico del collegio penale: <<la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore>> (21).

Quest’ultima disposizione, in particolare, ci richiama la figura del giudice estensore (ossia del componente il collegio designato dal presidente per la redazione della parte motiva della sentenza).

Detta figura sembra tuttavia divergere – per quanto riguarda la ratio di siffatta nomina – dalla pratica, già riscontrata nel processo civile, di individuare tale soggetto nella persona di colui che non ha espresso un dissenso nella camera di consiglio.

Difatti, l’incipit dell’art. 154 disp. att. c. p. p. prescrive che, nel caso in cui non sia possibile redigere tempestivamente i motivi della sentenza, il presidente, qualora non intenda procedervi personalmente, provvede semplicemente alla designazione di <<un estensore tra i componenti del collegio>>, laddove il cennato art. 118 disp. att. c. p. c. impone invece che il presidente debba scegliere l’estensore della motivazione della sentenza <<tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione>>.

La diade monocraticità – collegialità di giudizio è data da riscontrare anche nel processo amministrativo (22), con la specificazione che quivi, in assenza di un autonomo codice di procedura, la fonte primaria risiede nella normativa dettata per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato (23).

Più in dettaglio, per quanto di nostro interesse, è stabilito che “la sentenza viene presa in camera di consiglio … con la votazione a maggioranza assoluta dei componenti il collegio (art. 43 t. u. Cons. St.) … il presidente designa in seno alla maggioranza (che ha votato a favore della decisione adottata) chi dovrà estendere la decisione (art. 63 reg. proc. Cons. St.): estensore della decisione è di regola il relatore (salvo che il relatore sia restato in minoranza) … la sentenza … deve essere redatta per iscritto (dall’estensore) e si perfeziona con la sottoscrizione di essa da parte di tutti i componenti del collegio che hanno partecipato alla sua adozione (art. 66 reg. proc. Cons. St.)” (24).

Come è agevole osservare, dunque, anche dinanzi al giudice amministrativo non v’è traccia, nelle disposizioni processuali, di un esplicito riconoscimento del dissenso giudiziale, almeno in ordine alla possibilità di una sua formale estrinsecazione al di fuori della camera di consiglio (25).

Tuttavia, un autorevole studioso della giustizia amministrativa, il Presidente emerito della Corte costituzionale Vincenzo Caianiello, ebbe a riscontrare proprio nel Regolamento di esecuzione del Consiglio di Stato del 21 aprile 1942, n. 444, un fondamentale precedente sulla codificazione dell’opinione dissenziente nel nostro attuale ordinamento giuridico. E difatti, nell’articolo 45 del citato Regolamento, “si prevede appunto che i membri di minoranza possano chiedere di inserire a verbale la loro ragionata argomentazione” (26).

Tuttavia, chiarisce lo stesso giurista che il detto articolo 45 non consente di essere immediatamente applicato, quand’anche in via analogica, al diritto processuale, ordinario e/o costituzionale: la sua adozione, e dunque “la possibilità di far conoscere l’opinione dissenziente”, sarebbe infatti “non così automatica, perché al Consiglio di Stato si applica in campo consultivo e non giurisdizionale, ma la norma c’è. Non costerebbe nulla applicarla” (27).

3. La disciplina sulla responsabilità del giudice come precedente per l’eventuale introduzione dell’opinione dissenziente

Nel paragrafo precedente si è già avuto modo di soffermarsi, sia pure molto succintamente, sulla legge 13 aprile 1988, n. 117, recante disposizioni in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, la cui introduzione si è resa necessaria a seguito dell’abrogazione degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile, quale conseguenza della consultazione referendaria dell’8 novembre 1987.

Questa nuova legge sulla responsabilità del giudice rappresenta indubbiamente un importante risultato in ordine alla possibilità di introdurre formalmente l’opinione dissenziente nel nostro ordinamento giusprocessuale, giacché, nella sua originaria formulazione, statuisce l’obbligo della verbalizzazione dei voti espressi in qualsiasi collegio giurisdizionale, essendo essa applicabile <<a tutti gli appartenenti alle Magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali>> (art. 1, con evidente esclusione della magistratura costituzionale) (28).

Nondimeno, la presente legge sembrerebbe aggiungere ben poco a quanto previsto dalle norme di procedura dei singoli ordinamenti giurisdizionali del nostro paese, se non fosse per il contributo arrecato dalla fondamentale pronuncia della Corte costituzionale (sentenza del 19 gennaio 1989, n. 18), adita in considerazione delle non poche eccezioni di legittimità costituzionale sollevate avverso la legge medesima (29).

Una pronuncia che, come riscontreremo tre breve, ha senz’altro autorevolmente contribuito alla positiva previsione della dissenting opinion nel nostro ordinamento, dissipando così ogni ragionevole dubbio circa l’estraneità e l’incompatibilità dell’istituto de quo con il sistema giurisdizionale del nostro paese.

Orbene, la legge in parola reca disposizioni a favore del cittadino che abbia subito un danno ingiusto cagionato da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni giudiziarie.

Detto nocumento presuppone dunque una condotta che “può consistere in un atto, in un provvedimento giudiziario, o in un comportamento, anche omissivo. Fra di questi la legge esplicitamente menziona il diniego di giustizia (artt. 2 e 3)” (30).

L’articolo 2 altresì specifica che il danno ingiusto deve essere stato posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, mentre l’art. 4 puntualizza che l’azione non può comunque essere direttamente rivolta avverso lo stesso giudice fautore del danno ingiusto, avendone legittimazione passiva lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (31).

Quest’ultimo, tuttavia, promuove (32) l’azione di rivalsa (art. 7) nei confronti dello stesso magistrato, entro un anno dall’avvenuto risarcimento (in tal caso, ex art. 8, il giudice risponde non oltre il terzo dello stipendio netto annuale da questi percepito al tempo in cui l’azione di rivalsa è stata proposta) (33).

Per quanto a noi maggiormente riguarda, la chiave di volta della presente legge è rappresentata dall’art. 16, rubricato <<Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali>>.

Nella sua originaria formulazione, il cennato articolo “introduce espressamente, per tutti i provvedimenti collegiali, l’obbligo della compilazione di un sommario processo verbale che contenga la menzione dell’unanimità della decisione, ovvero del dissenso manifestato da taluno dei componenti dell’organo” (34).

La ratio della norma è chiara: l’introduzione dell’obbligo di riportare in verbale i voti (unanimi o dissenzienti) è preordinata esclusivamente alla (futura) individuazione di quel o di quei giudici responsabili, con la loro deliberazione, del nocumento indebitamente arrecato al destinatario della stessa (35).

Il medesimo art. 16, tra l’altro, ha contribuito a fomentare un vivace e costruttivo dibattito dottrinale, proteso soprattutto alla specificazione della natura e delle finalità di siddetto dissenso, nonché alla disamina della stessa rilevanza ed utilità del processo verbale di voto, anche in considerazione degli interventi del legislatore e della giurisprudenza costituzionale.

Le prese di posizione della dottrina non sembrano apparire tuttavia univoche.

Accanto a quegli Autori che disconoscono la previsione di un vero e proprio dissent nel corpo dell’art. 16, ritenendolo invero una mera “dichiarazione esimente” (36), giacché “la finalità della verbalizzazione in parola è solo quella di evitare che il giudice che non sbaglia non paghi insieme a quegli che invece sbaglia” (37), vi son coloro che , contra, qualificano il dissenso ex art. 16 come vera e propria dissenting opinion (38), sia pure evidentemente “occulta” (39) (vale a dire “sino all’avvenuto risarcimento del danno da parte dello Stato e all’inizio del giudizio di rivalsa nei confronti dei componenti del collegio giurisdizionale” (40)).

Talaltra dottrina, invece, ha ritenuto doversi soffermare anche sul rapporto tra la cennata previsione della verbalizzazione del dissenso del giudice e il principio “dogmatico” (41) della segretezza della deliberazione giudiziale.

Segnatamente, si ricava in primo luogo come ancora una volta “il nostro legislatore non ha saputo e voluto rifiutare questa cristallizzata cultura del segreto”, resa evidente dall’intentio “di escludere la pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali fin dove fosse possibile e cioè sino alla soglia del giudizio di rivalsa” (42).

Ma ciò che ancora particolarmente sorprende (a comprova del mantenimento dell’anzidetto crisma del voto segreto), è che il testo provvisorio dell’art. 16 (che prevedeva la stesura del processo verbale soltanto qualora fosse emerso un dissent in seno al collegio), sia stato oggetto di modifica in sede di approvazione del progetto di legge definitivo, laddove – di contro – si impone la redazione del verbale di voto anche nel caso di decisione unanime.

Come è stato efficacemente osservato, pertanto, il principio della segretezza della deliberazione collegiale viene in tal modo conservato, giacché “il semplice fatto che si venisse a sapere della formazione del plico sigillato avrebbe lasciato intendere la presenza di una dissenting opinion; pericolo che invece viene evitato se il plico viene formato in ogni caso” (43).

Si è già avuto modo di ricordare, nelle pagine immediatamente precedenti, come non poche siano state le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dinanzi il supremo collegio a seguito dell’entrata in vigore della legge 117/1988.

Sebbene un numero non indifferente di tali questioni non abbia trovato accoglimento da parte della Consulta, l’attenzione del giudice delle leggi si è tuttavia ampiamente soffermata proprio sull’art. 16 della legge in parola.

Segnatamente, la nostra attenzione viene a focalizzarsi su una paradigmatica pronuncia di accoglimento, che potrebbe essere considerata, a parere di chi scrive, una pietra miliare per l’eventuale accoglimento dell’opinione dissenziente nel nostro ordinamento (44), o quanto meno una tappa obbligata cui dovrà tenersi conto ogni qual volta si animi un dibattito o emerga una proposta sull’introduzione dell’istituto in parola.

La suprema Corte argomenta, nella sentenza del 19 gennaio 1989, n. 18, che l’obbligo della compilazione del sommario processo verbale riportante la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso ex art. 16 l. 117/1988, si atteggerebbe in palese contrasto con l’esigenza di celerità dell’azione dei pubblici poteri ex art. 97 Cost, giacché il sistematico ricorso alla verbalizzazione comporterebbe <<un intralcio costante all’attività giudiziaria, incompatibile col principio del buon andamento dell’amministrazione della giustizia>> (45).

In forza di queste considerazioni, la Corte ritiene opportuno facultare il ricorso alla redazione del processo verbale di voto, rimettendone la richiesta alla mera opzione di taluno dei componenti il collegio giudicante (46).

Si ritiene utile altresì rilevare come la sentenza della Consulta non abbia specificato se siddetta facoltà di redigere il processo verbale sia riservata soltanto al giudice dissenziente oppure indistintamente a taluno dei componenti il collegio, né se la formazione di detto verbale possa essere richiesta anche in assenza di opinioni divergenti, e dunque in caso di deliberazione unanime.

Il tutto ha fisiologicamente innescato un ulteriore dibattito dottrinale, che pur tuttavia, in assenza di un diretto intervento del legislatore o di una autorevole presa di posizione della giurisprudenza, non sembra inoltrarsi al di là del campo teorico (47).

Un’ultima riflessione sull’argomento di cui al presente paragrafo – senz’altro la più rilevante per quanto concerne l’oggetto della nostra trattazione – riguarda ancora la citata sentenza della Corte costituzionale n. 18/1989, e scaturisce, da un lato, dall’esplicita presa di posizione dei giudici della Consulta in ordine alla previsione di opinioni dissenzienti in seno ad un qualsivoglia collegio giurisdizionale, e per converso, dall’altrettanta esplicita negazione (o non positivo riscontro) del principio costituzionale della segretezza del voto giudiziale (48).

Afferma sul punto la Corte che <<nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza, nel senso indicato nelle ordinanze di rimessione, cioè quale mezzo per assicurare l’indipendenza attraverso l’impersonalità della decisione … nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della loro indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto sull’esistenza di opinioni dissenzienti all’interno del collegio.

Viceversa, è espressamente prevista la figura di giudici monocratici (art. 106, comma secondo), le cui decisioni non possono essere impersonali>> (49).

Ciò che dunque sembrano evidenziare i giudici della Consulta è giustappunto l’assenza, tra le righe della nostra Carta costituzionale, di ostacoli, di impedimenti alla pubblicità del voto giudiziale e quindi alla conoscibilità erga omnes di opinioni dissenzienti eventualmente proferite in collegio.

Altresì opinano che tantomeno sussiste vincolo alcuno tra il principio della indipendenza del magistrato e la segretezza della deliberazione giudiziale, come salvaguardia della propria indipendenza ed autonomia (50), giacché il segreto della camera di consiglio è ritenuto <<materia di scelta legislativa e nulla ha a che vedere con la garanzia dell’indipendenza dei giudici>>; quella stessa indipendenza che peraltro assurge a <<valore morale, che si realizza in tutta la sua pienezza, proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento>> (51).

Dunque, non pare ricavarsi dalla Costituzione, neppure indirettamente, una specifica traccia che possa dare avallo a siffatta correlazione (52).


Note:

1. Ci si riferisce, in particolare, alla tesi patrocinata dal presidente emerito della Corte costituzionale Vincenzo CAIANIELLO nell’intervista rilasciata ad Alessandro Caprettini per Il Giornale del 6 gennaio 1999: <<La Consulta stavolta ha poco da obiettare>>., con specifico riferimento all’art. 45 del Regolamento del Consiglio di Stato del 21 aprile 1942, come si approfondirà nel prosieguo di questa trattazione.

2. In merito a siffatta prassi, occorre opportunamente distinguere le esternazioni informali dei singoli giudici costituzionali (che sovente risultano dispensate in interviste televisive, in articoli di quotidiani, in commenti su riviste giuridiche, in opinioni in seno a convegni o congressi vari), dalle più note dichiarazioni del Presidente della Consulta, espresse nella tradizionale conferenza stampa annuale. Sul punto, v. L. D’ANDREA, La Corte commenta … se stessa (attraverso le conferenze-stampa del suo presidente), in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale (Atti del seminario di Messina 7-8 maggio 1993), Torino, 1994, 376 ss., ad avviso del quale tale incontro, “pur mantenendo carattere informale – nel senso che non costituisce esercizio di pubblica funzione –” ha ormai assunto, per il suo ripetersi con cadenza annuale, carattere consuetudinario, avendo esso “il fine di illustrare e commentare l’attività della Corte nel corso dell’anno precedente” per bocca del suo rappresentante più autorevole, quale mediatore del “dialogo della Corte con la pubblica opinione e le istituzioni”. Nondimeno, rileva l’Autore come il Presidente, in considerazione della sua “posizione di primazia” rispetto agli altri giudici costituzionali, per quanto “si sforzi di restare fedele al proprio ruolo di <<voce>> della Corte”, non sempre riesce a far sì che dalla conferenza stampa non si intraveda il carattere della individualità, “che si manifesta se non altro nella scelta delle sentenze da menzionare e nel complessivo taglio espositivo”.

3. In argomento, per tutti, v. A. CERRI, Sindacato di costituzionalità (ordinamento italiano), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1993, 1 ss., spec. 5, il quale, oltre ad evidenziare una ricca casistica di pronunce della Corte in merito alla legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale da parte dei diversi giudici in ordine a ciascun tipo di giudizio, puntualizza altresì come debba “intendersi per <<giudice>> ogni organo che decida sull’esatta applicazione di una norma in posizione di radicale <<terzietà>> (sent. N. 83-1966)”. Cfr. altresì A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2001, 235 ss., in part. 241 ss. per l’individuazione dei diversi casi in cui può essere sollevata un’ eccezione di legittimità costituzionale, in ottemperanza al c. d. “criterio oggettivo” della pendenza di un “giudizio”, a fronte del “dato <<soggettivo>> (l’esserci un <<giudice>>)”.

4. Rileva in merito S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1998, 137, come nella giustizia costituzionale “non solo l’organo, ma anche i suoi singoli componenti sono solitamente assistiti da un complesso di garanzie molto esteso, che sovente ricomprende la stessa irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni”. Sull’argomento, e con ulteriore incisività, sottolineano A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 69, che “l’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati dai giudici nell’esercizio delle loro funzioni (art. 5, l. cost. n. 1/1953) dà vita alla connessa irresponsabilità civile, penale e amministrativa, da intendersi nel senso più ampio che la dottrina e la giurisprudenza hanno previsto per i parlamentari e i consiglieri regionali (v. art. 68, I c., e 122, IV c., Cost.). In assenza – al momento – del dissent, va avvertito che, in forza del canone di collegialità (e della connessa <<copertura>> che viene dal segreto della camera di consiglio), la prerogativa in parola, in quanto riferita alle attività poste in essere dai giudici uti singuli, ha modo in concreto di spiegarsi assai di rado (ad esempio, in occasione della <<relazione>> introduttiva al dibattimanto o per le <<esternazioni>> del Presidente”. Che poi siffatte guarentigie risultino addirittura più ampie di quelle previste dall’art. 68, comma II, Cost. per i membri del Parlamento, “ivi compresa quella per la sottoposizione a giudizio penale, ormai abolita per i parlamentari”, è rilevato tra l’altro da T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 2002, 301, il quale aggiunge che “le relative autorizzazioni sono date dalla Corte stessa (art. 3 legge cost. n. 1 del 1948)”. Cfr. anche V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 1984, 248 ss.; M. RAVERAIRA, Corte costituzionale, in Enc. giur. Treccani, IX, cit., 1988, 1 ss., in part. 7.

5. Il famoso “portiere” nella colorita espressione di Piero CALAMANDREI, così come riportata da T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit., 313: “il giudice funziona da portiere, o, se sembra irriverente questa parola, diciamo da introduttore necessario del giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale”. Affermano in proposito A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 240, che “il giudice della causa – secondo la ricordata e fortunata immagine di P. Calamandrei – si pone quale “introduttore” del processo costituzionale, il <<portiere>> che apre le porte del giudizio di costituzionalità ed in quest’ultimo immette … gli elementi, sia normativi che <<fattuali>>, che connotano il processo in seno al quale prende corpo la “questione” di legittimità costituzionale”. In ordine al mancato riconoscimento di un potere di ricorso diretto dei cittadini alla Consulta, cfr. le osservazioni di V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano, cit., 263, ad avviso del quale l’art. 1 della legge cost. del 9 febbraio 1948, n. 1, ha adottato “come sistema di generale applicazione, l’accesso alla Corte <<in via incidentale>> , vale a dire nel corso di un comune giudizio (civile, penale od amministrativo). Non soltanto, cioè, per poter impugnare una legge, bisogna attenderla <<al varco>>, per così esprimersi, di un giudizio qualsiasi, nel quale si abbia a farne applicazione, ma si richiede per di più … che la questione di costituzionalità, insorta nel corso del giudizio, non sia ritenuta dal giudice che di questo è investita <<manifestamente infondata>>. Come fu detto con felice immagine dal CALAMANDREI, il giudizio comune è <<l’anticamera>> della Corte e il giudice, davanti al quale esso pende, è il soggetto cui spetta di aprire o no il <<portone>>, che dà accesso alla Corte costituzionale”.

6. E difatti, proprio “lo stesso carattere definitivo e non impugnabile che è normalmente riconosciuto alle pronunce del Giudice costituzionale toglie gran parte del possibile significato ad una valorizzazione in termini strettamente endoprocessuali della singola manifestazione di dissenso”. Anche da ciò discende pertanto il fenomeno della c. d. overruling, ossia dell’evoluzione e della modificazione della giurisprudenza (spesso con soluzioni conformi alla sensibilità popolare), posto che anche “sul piano più generale dello sviluppo della giurisprudenza costituzionale e dell’evoluzione dell’interpretazione della costituzione … quella opinione dissenziente dispiegherà gli effetti di persuasione e di condizionamento cui è capace”; così S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 136.

7. Sulla distinzione tra organi monocratici ed organi collegiali, cfr. E. LUPO, Organi giudiziari, in Enc. giur. Treccani, XXII, cit., 1990, 1 ss., in part. 2; A. PIZZORUSSO, Organi giudiziari, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 83 ss..

8. In generale, cfr., per tutti, C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, I-III, spec. I, Torino, 2001.

9. Per ciascuno degli articoli oggetto di disamina, si consulti F. CARPI, V. COLESANTI, M. TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2001.

10. Ulteriormente specifica C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, I, cit., 406, che “la sentenza emessa da un organo collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. Così dispone l’ultimo comma dell’art. 132 nel suo testo modificato con la L. 18 ottobre 1977 n. 793”. Ma v., amplius, la nota 14 del presente capitolo.

11. Su tale argomento, vedasi le considerazioni esposte nella Parte prima, capitolo I, di questa trattazione.

12. Così S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 151.

13. V., amplius, la nota 39 del presente capitolo. La ratio che ha indotto il legislatore a non contemplare l’immediata pubblicità delle opinioni dissenzienti nei collegi giurisdizionali, sembra tra l’altro riscontrarsi nelle parole di M. TARUFFO, Motivazione (motivazione della sentenza – dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, XX, cit, 1990, 1 ss., in part. 5, ad avviso del quale “l’ufficialità e l’impersonalità della motivazione, che tendono a farla apparire come un discorso non ricollegabile ad uno specifico autore, discendono dalla sopravvalutazione della sentenza come Staatsakt di un ufficio piuttosto che come discorso proveniente da un giudice determinato. La ragione è evidente nei giudizi collegiali, ove la sentenza è un atto del collegio, non è possibile sapere se è stata deliberata a maggioranza o all’unanimità, e il principio della deliberazione segreta vieta ai giudici eventualmente rimasti in minoranza di esprimere il loro dissenso. Il giudice che redige la motivazione in questo contesto non esprime le proprie ragioni, né quelle dei giudici che hanno condiviso la decisione , ma quelle che ritiene essere le ragioni <<oggettive>> ed <<ufficiali>> della decisione”.

14. Occorre ulteriormente rilevare come, dalla lettura dell’ art 119 disp. att. c. p. c., sembra in effetti che la sentenza sia stata apparentemente emessa all’unanimità, giusta la sottoscrizione della medesima da parte di tutti e tre i giusdicenti, ivi compreso colui che eventualmente abbia manifestato un’opinione dissenziente (della quale pertanto non risulta esservi menzione alcuna in sentenza, ancorché il giudice in dissenso sia tenuto comunque a sottoscrivere la sentenza medesima). Tuttavia, siffatta previsione,contenuta nel secondo comma del cennato articolo, non sembra più trovare applicazione nel processo civile (e vedremo anche nel processo penale), essendo stata tale parte di norma “implicitamente abrogata … dall’art. 6 della l. 8 agosto 1977, n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario), che ha sostituito l’ultimo comma dell’art. 132 c. p. c.”: così G. TARZIA, G. L. FONTANA, Sentenza (sentenza civile), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, cit., 1992, 1 ss., spec. 4. Pertanto, la sentenza viene adesso sottoscritta esclusivamente dal presidente del collegio “quando cumuli in sé anche la qualifica di estensore”, ovvero anche dal giudice estensore della medesima, “il quale aggiunge tale qualifica alla propria firma”.

15. In tema, si ritiene utile riportare le riflessioni, più che mai attuali, di P. CALAMANDREI, Sentenze sintomatiche, in Riv. dir. proc., 1941, I, 358 ss., citate da S. PANIZZA, ibidem, 152, nota 11: “se l’estensore rimasto in minoranza non si sente, in coscienza, di poter redigere una motivazione contraria al suo convincimento, nessuno può forzarvelo, ed egli potrà passare quell’incarico ad altro componente del collegio; ma ciò che non si può ammettere è che l’estensore, pur conservandolo, se ne serva per sostituire di frodo la sua volontà che conta per uno alla volontà della maggioranza che, manifestata nelle forme volute dalla legge, è ormai diventata la volontà indiscutibile dello Stato”.

16. In questi termini si esprime S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 151 ss., il quale rileva altresì che “l’eventuale inosservanza del segreto della camera di consiglio può assumere rilevanza sia sul piano disciplinare, sia, in ipotesi peraltro estreme, su quello penale”, e cita in tema le considerazioni di A. PIZZORUSSO, Organi giudiziari, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 99, inerenti il finora unico caso in Italia in cui sia stata data applicazione dell’art. 326 c. p. (Rivelazione di segreti d’ufficio), in relazione ad una ipotesi di violazione del segreto della camera di consiglio.

17. Cfr, fra i tanti, F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2001, e G. CONSO, V. GREVI (a cura di), Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 1989.

18. Sul punto, cfr., almeno, A. NAPPI, Sentenza penale, in Enc. dir., XLI, cit., 1989, 1313 ss.; G. CONSO, Atti processuali penali, IV, ibidem, 1959, 140 ss. Sul nuovo processo penale, v., in sintesi, G. D. PISAPIA, Codice di procedura penale (riforma del), in Enc. giur. Treccani, VI, cit., 1988, 1 ss.

19. Per ciascuno degli articoli oggetto di disamina, si consulti G. CONSO, V. GREVI, Commentario breve alnuovo codice di procedura penale, Padova, 2002.

20. Sulla pratica dei c. d. “voti occulti” nel collegio penale si sofferma ampiamente F. CORDERO, Procedura penale, cit., 981, il quale opina che “nell’ordinamento italiano la decisione è atto inscindibile: non esiste <<dissenting vote>>; e il segreto della camera di consiglio occulta gli itinera decidendi. Serve solo all’ipotetico giudizio sulla responsabilità civile (l. 13 aprile 1988 n. 117) il <<sommario verbale>> delle deliberazioni collegiali, redatto dal meno anziano dei componenti togati e sottoscritto da tutti, indi custodito dal presidente, <<in plico sigillato, presso la cancelleria>>: vi figurano eventuali dissensi, succintamente motivati, sulle varie questioni decise, con i nomi dei dissidenti (art. 125)”.

21. Puntualizza E. FORTUNA, Sentenza (sentenza penale), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, cit., 1992, 1 ss., spec. 6, che la sottoscrizione da parte del presidente e del giudice estensore è stata disposta dalla citata legge 8 agosto 1977, n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario), essendo in precedenza necessaria la firma di tutti i componenti il collegio giudicante.

22. Cfr, per tutti, M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 2002.

23. “Il processo amministrativo non dispone di una legge processuale unica (un codice o qualcosa di simile)”: così M. NIGRO, Processo (processo amministrativo), in Enc. giur. Treccani, XXIV, cit., 1991, 1. Le fonti più significative risultano dunque essere: il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r. d. 26 giugno 1924, n. 1054), il Regolamento di esecuzione del Consiglio di Stato (r. d. 21 aprile 1942, n. 444), il Regolamento di procedura del Consiglio di Stato (r. d. 17 agosto 1907, n. 642), e da ultimo, la legge 34 settembre 1971, n. 1034 istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, quali giudici amministrativi di primo grado ex art. 125 Cost. Più in dettaglio, afferma in proposito P. VIRGA, Diritto amministrativo, II, Atti e ricorsi, Milano, 2001, 299, che “per i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le norme di procedura innanzi al Consiglio di Stato (art. 19 primo comma l. tar). Ma poiché, a loro volta, le norme di procedura sul Consiglio di Stato sono integrate da quelle generali del codice di procedura civile, anche nel processo innanzi al tribunale amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e le altre norme integrative del medesimo”. Conforme altresì F. CARINGELLA, Il diritto amministrativo, Napoli, 2001, 1089 ss.

24. In questi termini, A. ANDREANI, Sentenza (sentenza amministrativa), in Enc. giur. Treccani, XVIII, cit., 1992, 2. V. altresì A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 1476.

25. Come già accennato all’inizio del presente capitolo, sembra che il legislatore, pur rimanendo intransigente nel mantener celata la dinamica delle intenzioni di voto formulate in camera di consiglio, consente tuttavia di risalire all’eventuale formulazione di un dissent in seno al collegio dal modo in cui è strutturata la sentenza. Osserva infatti A. ANDREANI, Motivazione (motivazione della sentenza – dir. proc. amm.), in Enc. giur. Treccani, XX, cit., 1990, 4, che “la stesura della sentenza non può essere affidata a un giudice che si è espresso contro la decisione e che è rimasto in minoranza in camera di consiglio; questo principio (ricavabile dall’art. 118, 4° co., disp.att. c. p. c.) in particolare consente al relatore rimasto in minoranza di essere esonerato dalla stesura della decisione, del che si dà atto indicando, a fianco della sottoscrizione, la formula <<estensore>> che risulta perciò attribuita ad un componente del collegio diverso da quello che nella premessa risulta relatore”.

26. V., al riguardo, l’intervista rilasciata dal presidente Caianiello ad Alessandro Caprettini per l’articolo pubblicato su Il Giornale del 6 gennaio 1999: <<La Consulta stavolta ha poco da obiettare>>.

27. V. CAIANIELLO, ibidem. Ad ogni buon conto, non ci si può esimere dall’osservare come il rapporto tra le fonti normative della Corte costituzionale e le fonti regolamentari del Consiglio di Stato non sia affatto nuovo, né tantomeno sia attribuzione esclusiva degli studi della dottrina. Un precedente, per così dire “ufficiale” o normativo, si riscontra infatti nella legge 11 marzo 1953, n. 87, recante Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, il cui articolo 22 primo comma dispone appunto come “nel procedimento davanti alla Corte costituzionale salvo che per i giudizi sulle accuse …, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale”. Sul punto, cfr. le osservazioni di V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano, cit., 236 ss., in particolare laddove l’Autore si sofferma sulla singolarità della potestà regolamentare attribuita alla Corte.

28. La consultazione del testo integrale della legge 13 aprile 1988, n. 117, è avvenuta nell’apposita Addenda al volume di A.GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano, 1987, che contiene altresì il commento di L. SCOTTI alla medesima legge e alla sentenza della Corte costituzionale del 19 gennaio 1989, n. 18.

29. Un’ampia panoramica dei quesiti posti all’attenzione della suprema Corte è riscontrabile in L. SCOTTI, I profili di costituzionalità della legge 13 aprile 1988, n. 117, e la sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, della Corte costituzionale, in A.GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, cit., Addenda, 13 ss.

30. Così V. VIGORITI, Responsabilità del giudice (responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari, del P. M.), in Enc. giur. Treccani, XXVI, cit., 1991, 1 ss., in part. 15.

31. “L’azione può essere esercitata entro il termine di decadenza di due anni, che decorre dal momento in cui l’azione è esperibile e cioè una volta che siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e comunque non sia più possibile la modifica o la revoca del provvedimento fonte del danno. Il danneggiato può però agire, sempre entro il biennio, decorsi tre anni dal fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato”: così F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1992, 694.

32. Rileva tuttavia V. VIGORITI, Responsabilità del giudice (responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari, del P. M.), cit., 15, come “la legge non è chiara sull’obbligatorietà della rivalsa (esclusa per gli altri dipendenti pubblici)”.

33. E’ interessante osservare che, ancor prima dell’entrata in vigore della legge 13 aprile 1988, n. 117, che sancisce inequivocabilmente la sussidiarietà della responsabilità risarcitoria del magistrato, incentrandosi l’azione direttamente contro lo Stato e non contro il giudice-persona fisica (art. 2), taluna dottrina aveva già avuto modo di soffermarsi sulla tematica in questione, soprattutto alla luce delle esperienze d’oltr’alpe. Rilevano difatti A.GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, cit., 240 ss., che, tra le tre funzioni che sono legate alla struttura della responsabilità civile del giudice, e cioè “una funzione ideologica, in quanto l’istituto della responsabilità civile del giudice nella storia della civiltà giuridica continentale, rappresenta il simbolo dei valori metagiuridici – collegati alla professio iurisprudentiae – peculiari del diritto comune europeo; una funzione preventivo-punitiva, in quanto esercita una pressione psicologica sul giudice: il timore di incorrere nella sanzione risarcitoria costituisce una remora a commettere nuovi e più gravi illeciti; una funzione compensativa o satisfattoria, in quanto attua la traslazione del danno dal soggetto che lo ha subito ad altri soggetti individuati in base ad un criterio d’imputazione, … il profilo oggi emergente pare rappresentato dalla accentuazione della funzione compensativa”. La “crisi” dei primi due postulati viene giustificata dagli Autori attraverso la considerazione che “la sociatà tollera sempre meno che il danno non venga risarcito. D’altra parte, il giudice colpevole, con il suo patrimonio, non è normalmente in grado di garantire il danneggiato, soprattutto nei processi che hanno per oggetto rilevanti interessi, nei quali si possono, quindi, provocare danni potenziali di notevole entità. Per la natura delle cose si impone, perciò, una graduale liberazione del giudice responsabile; di qui la ricerca di forme di assicurazione volontarie o obbligatorie, fino alla traslazione dell’obbligo di un soggetto ad hoc, quale lo Stato-giudice.”

34. In questi termini, S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 158.

35. Utilmente osserva L. SCOTTI, I profili di costituzionalità della legge 13 aprile 1988, n. 117, cit., 21, come “il contenuto dell’art. 16 dette luogo ad un tormentoso e frenetico via vai tra una Camera e l’altra, e alla fine il testo fu approvato tra incertezze, contrasti e ripensamenti, i quali esprimevano le difficoltà di contemperare collegialità e responsabilità del giudice, in un quadro normativo che volesse mantenersi rispettoso di divergenti esigenze … l’esigenza di non sottrarre i componenti degli organi collegiali all’azione di rivalsa, per non creare nell’ambito della magistratura un’area di immunità incompatibile col principio di eguaglianza, e nel contempo quella di consentire ai membri del collegio rimasti dissenzienti la precostituzione della prova del proprio dissenso, evitandosi una responsabilità comune che per tali dissenzienti avrebbe avuto carattere oggettivo”.

36. Cfr. B. CAPPONI, Commento all’art. 16, in N. PICARDI, R. VACCARELLA, La responsabilità civile della Stato giudice (Commentario alla legge 13 aprile 1988 n. 117 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), Padova, 1990, 192 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, 163.

37. Così G. M. BERRUTI, Sulla responsabilità civile dei magistrati (le fattispecie della legge n. 117 del 1988), in Giur. it., 1988, IV, 235 ss, cit. in S. PANIZZA, ibidem, 160.

38. Su questa linea di pensiero, v. G. P. CIRILLO, F. SORRENTINO, La responsabilità del giudice. Legge 117/1988, Napoli, 1988, 121 ss.

39. L’espressione è di A. ROSSI, La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati e gli organi collegiali, in Questione giustizia, 1988, 241 ss., cit. in S. PANIZZA, ibidem, 160.

40. A. ROSSI, ibidem, 259. Sulla considerazione che comunque si è ben al di fuori della dissenting opinion dei sistemi di common law, cfr. i contributi di B. CAPPONI, Commento all’art. 16, cit., 192 ss., e di V. CAVALLARI, Commento agli artt. 1-2, 9, 16, 19 della l. n. 117/1988, in Legislazione penale, 1988, 255 ss., in part. 334, entrambi riportati in S. PANIZZA, ibidem, 159 e 161.

41. Il c.d. “rigoroso dogma” coniato da Piero CALAMANDREI, cfr: Processo e democrazia, Padova, 1954, 89.

42. In questi termini v. A. ROSSI, La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati, cit., 261, cit. in S. PANIZZA, ibidem, 163.

43. La presente riflessione è ascrivibile a G. P. CIRILLO, F. SORRENTINO, La responsabilità del giudice, cit., 119. Dello stesso avviso risulta L. SCOTTI, I profili di costituzionalità della legge 13 aprile 1988, n. 117, cit, 25, secondo cui “non c’è dubbio che con l’art. 16 il Parlamento ha compiuto un’opzione ben precisa in termini di garanzia di segretezza, addirittura esasperandola – nella prospettiva della Corte – con la redazione del verbale <<in ogni caso>>”.

44. Sul punto, parzialmente contra, vedi le osservazioni critiche di Sergio BARTOLE riportate in nota 52, infra.

45. Specifica in proposito L. SCOTTI, I profili di costituzionalità della legge 13 aprile 1988, n. 117, cit., 22 e 14, che, “premesso che l’art. 97 si riferisce anche all’amministrazione della giustizia e non soltanto agli organi della pubblica amministrazione in senso stretto (sentenza n. 86 del 7 maggio 1982) … attengono invece al precetto costituzionale di buona amministrazione (art. 97), e non all’ordine giudiziario come tale o alla posizione di specifiche categorie di magistrati, le eccezioni concernenti l’obbligo di redigere il processo verbale di camera di consiglio con conseguente formazione e conservazione del plico”.

46. In termini pratici, la pronuncia in esame dichiara la illegittimità costituzionale dei primi due commi dell’art. 16 della legge 117/1988 nella parte in cui dispongono che <<è compilato processo verbale>> anziché <<può, se uno dei componenti dell’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale>>.

47. Per cui, in mancanza di ulteriori elementi, la dottrina converge circa un’interpretazione estensiva di tale prescrizione, consentendosi in tal modo la redazione del processo verbale anche su richiesta di uno qualsiasi dei membri del collegio, ed indipendentemente da una deliberazione unanime o a maggioranza. Per la disamina delle prese di posizione della dottrina in materia, cfr. S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 169 e 170, in part. nota 16.

48. Osserva in merito L. SCOTTI, I profili di costituzionalità della legge 13 aprile 1988, n. 117, cit, 24, che “se è vero che la sentenza si è dato carico di sottolineare l’assenza nel nostro ordinamento di un principio costituzionale di segretezza della camera di consiglio, è altrettanto vero che l’argomentazione è riferita alla necessità di svelare quel segreto per le esigenze della rivalsa, non al valore sintomatico del plico”, Difatti, precisa l’Autore che, secondo l’intentio del legislatore, l’immediata conoscibilità del contenuto del plico avrebbe prodotto “incidenze negative sulla tranquillità dei magistrati e sulla <<solidità>> della stessa decisione; questa, specie in fase di gravame, finirà per assumere un peso diverso se adottata all’unanimità o a maggiornaza, e perciò tale aspetto dovrebbe rimanere segreto, quanto meno finché non sorgono questioni di responsabilità civile”.

49. Questo esplicito riferimento alla figura del giudice monocratico si ritiene abbia valenza non indifferente, soprattutto alla luce dell’emanazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati che consente appunto la verbalizzazione dei dissenting votes, ai fini dell’eventuale futura individuazione degli autori del danno ingiusto. Da ciò si ricava che, in assenza di siffatta previsione, ben “si determinerebbe una ingiustificata discriminazione fra giudici collegiali, sostanzialmente irresponsabili, e giudici monocratici, responsabili”: così A.GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, cit., 234.

50. Convengono pertanto A.GIULIANI, N. PICARDI, ibidem, 235, come l’istituto dell’opinione dissenziente “garantirebbe non solo la dialetticità del processo pur nel momento della decisione, ma anche l’indipendenza del giudice: esso potrebbe contribuire a trasformare la funzione stessa della deliberazione collegiale, rendendo tutti i giudici effettivamente partecipi della decisione. Inoltre il dissenso, in quanto permette una forma di controllo esterno, parrebbe lo strumento idoneo per soddisfare le istanze di un miglior collegamento fra magistratura e società”. Sulla tematica delle garanzie d’indipendenza del magistrato, cfr., in generale, S. BARTOLE, Indipendenza del giudice (teoria generale), in Enc. giur. Treccani, XVI, cit., 1989, 1 ss.; ID, Giudice (teoria generale), ibidem, XV, 1989, 1 ss.; M. DEVOTO, Ordinamento giudiziario, ibidem, XXI, 1990, 1 ss., in part. 6.

51. Cfr., amplius, in P. CARETTI, Motivazione (diritto costituzionale), in Enc. giur. Treccani, XX, cit, 1990, 1 ss., in part. 3, secondo cui è questa “un’affermazione che, mentre risponde in maniera convincente alle obiezioni che da sempre sono state avanzate contro l’introduzione dell’istituto della dissenting opinion, ne coglie a pieno il significato più ampio di garanzia non strettamente legata alla specifica vicenda processuale e ai suoi protagonisti”.

52. Osserva tuttavia S. BARTOLE, Opinioni dissenzienti: profili istituzionali e cautele procedurali, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Milano, 1995, 3 ss., spec. 11, che l’intervento della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 18/1989, debba essere essenzialmente circoscritto alle problematiche inerenti la responsabilità del giudice, e non ulteriormente estenso alla tematica dell’introduzione del dissent nell’ordinamento giurisdizionale, giacché è pur vero che la Consulta con la sentenza in oggetto “ha ritenuto di non ravvisare illegittimità nella normativa che consente la formalizzazione dell’opinione del giudice dissenziente”, ma in effetti siddetta pronuncia si limita soltanto a sancire “una regola direttamente funzionalizzata alla disciplina della responsabilità che, anzi, conferma il principio che vuole segreto il dissenso nella misura in cui ne consente la rottura nei soli casi in cui un magistrato lo richieda ad esonero della propria responsabilità”.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Fabio Schepis

Laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, ha esercitato per alcuni anni l'attività di Avvocato. Successivamente è stato immesso nei ruoli del Ministero dell’Interno quale vincitore di concorso pubblico, per esami, per Funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno, e presta servizio presso un Ufficio periferico della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ha approfondito alcuni rami del diritto, specialmente pubblico e giuslavoristico, attraverso il conseguimento di alcuni Master e la frequenza di numerose attività formative. Ha tra l'altro seguito un corso annuale di perfezionamento in Diritto Processuale Penale tenuto dalla Camera Penale presso la Corte di Appello, due corsi Jean Monnet sul diritto italiano e comunitario presso il centro studi universitario "Eurodip - Salvatore Pugliatti" e un seminario sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre effettuato attività di docenza nei confronti del personale della Polizia di Stato nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale curate dalla Questura. I settori di competenza riguardano prevalentemente i seguenti rami del diritto: amministrativo, costituzionale, lavoro pubblico, , previdenza e assistenza sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione del personale e relazioni sindacali, ordinamento e attività istituzionali della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno.

Articoli inerenti