La postergazione dei finanziamenti di soci di cooperative

La postergazione dei finanziamenti di soci di cooperative

La restituzione dei rimborsi effettuati ai soci per i finanziamenti da questi effettuati. Il caso delle società cooperative.

Una delle disposizioni più innovative introdotte dal d.lgs. 6/2003 è certamente l’art. 2467 c.c. che disciplina la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci quando la società “versa in condizione di c.d. sottocapitalizzazione nominale” (Cagnasso, “La postergazione dei finanziamenti dei soci”).

Ma qual è la fattispecie? Senza addentrarci in discussioni, sicuramente interessanti, ma poco utili al fine di questo articolo, si può semplicemente sostenere che  gli apporti erogati dai soci di una S.r.l. alla propria società che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale sono postergati rispetto alla soddisfacimento dei creditori e, nel caso in cui siano avvenuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, devono essere restituiti. Per rendere più chiaro il concetto, la società non deve trovarsi in una situazione debitoria tale da generare un rischio di insolvenza (“…che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” art. 2467.2 c.c.); inoltre, il termine “finanziamento” fa in realtà riferimento ad una serie di fattispecie molto variegata, che può ricomprendere anche, exempli gratia, contratti di mutuo, finanziamenti con tassi variabili, apertura di credito, leasing, pagamento di debiti della società (“ai fini de precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati…” art. 2467.2 c.c.).

Ai fini del nostro discorso bisogna ricordare, nondimeno, come l’articolo 2467 c.c. sia norma direttamente applicabile alla società a responsabilità limitata, essendo situato nel Libro V, Titolo V, Capo VII, Sezione II del Codice Civile.; nella disciplina delle Società Cooperative non esiste una disposizione similare. Ciononostante, l’applicazione dell’art. 2467 c.c. alle società cooperative potrebbe trovare sede giustificativa nell’art. 2519 c.c.. Tale disposizione afferma che “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni sulla società di azioni. L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”.

Il secondo comma dell’art. 2519 c.c. sembra garantire una possibilità di applicazione per le Società Coperative. Non trovandosi nella disciplina delle società cooperative regole espresse in materia, l’eventualità di tale applicazione trova la sua sede nel Testo Statutario. Tale “concessione” prevista dal Legislatore circa la possibilità da parte delle società di chiedere la restituzione dei finanziamenti dei soci riguarda tuttavia solo le cooperative di piccole dimensioni (con un  numero di soci inferiore a venti e un attivo patrimoniale inferiore ad un milione).  Si tratta comunque di “un’apertura” per le società cooperative di piccole dimensioni che può avere effetti positivi in caso di fallimento. Lo strumento dei finanziamenti dei soci trova infatti larga applicazione anche nelle società cooperative: secondo alcuni dati riportati da Il Sole-24 Ore qualche anno fa, in Italia 1.100.000 soci hanno finanziato società cooperative per un totale di 11.350.000.000 €.

Un ultimo accenno. La possibilità di applicazione analogica alle società per azioni dell’art.  2467 c.c. è stata lungamente dibattuta in dottrina. La tesi prevalente (sostenuta tra gli altri da Cagnasso, Terranova, Irace e Rivolta), nega la possibilità di tale applicazione. L’introduzione dell’art. 2467 c.c. nelle disciplina delle società a responsabilità limitata sarebbe stato giustificato infatti da aspetti tipici della disciplina della S.r.l., soprattutto in riferimento ai penetranti poteri di informazione e di controllo che i soci di tale species societaria hanno nei confronti dell’andamento della società, come ad esempio il diritto previsto dall’articolo 2476 c.c.. Tale controllo non è invece presente nelle S.p.A. ed il Legislatore ha voluto privilegiare l’aspetto garantistico dei soci, non prevedendo l’obbligo della restituzione dei finanziamenti rimborsati, piuttosto che quello della società.

L’applicazione analogica attraverso il riferimento alle S.p.A. rimane quindi preclusa.


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Avvocato e dottore in economia, Junior Partner dello Studio Mainini & Associati, Istruttore federale di vela. Laureato in Giurisprudenza e in Economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha frequentato un corso di specializzazione di un anno in diritto di impresa all'Università Bocconi di Milano. Assistente di diritto privato all'Università Statale di Milano, facoltà di Scienze Politiche.

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