Perquisizioni preventive in materia di stupefacenti, poteri e limiti della Polizia Giudiziaria

Perquisizioni preventive in materia di stupefacenti, poteri e limiti della Polizia Giudiziaria

Sommario: 1. Introduzione – 2. La natura giuridica e le decisioni della Corte – 3. Il verbale e la convalida – 4. Le perquisizioni illegittime, le sanzioni alla P.G. – 5. Conclusione

 

1. Introduzione

Le perquisizioni preventive in materia di stupefacenti, sono disciplinate dalle leggi speciali, nello specifico l’art. 103 del D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) al terzo comma statuisce che “gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni”, purché finalizzate all’attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti.

La disposizione normativa sancisce i seguenti presupposti specifici che permettono lo svolgimento delle perquisizioni da parte della Polizia Giudiziaria; a) deve esserci una operazione di polizia in corso, orbene qualsiasi attività di polizia può tradursi, a seconda delle circostanze concrete, in una operazione di “prevenzione” della detenzione di sostanze stupefacenti, non è quindi necessario che la ricerca della droga debba essere il fine iniziale, principale o unico dell’azione di polizia. b) Deve sussistere il fondato motivo affinché si possa ritenere che dalla perquisizione possono rinvenirsi sostanze stupefacenti e psicotrope che può essere caratterizzato ad esempio da una particolare allocazione di oggetti, ovvero la c.d. “soffiata” o anche l’atteggiamento dei soggetti sottoposti al controllo da parte della P.G.; c) devono ricorrere motivi di particolare necessità ed urgenza, tali da rendere l’atto non procrastinabile e che non consentono di ottenere l’autorizzazione preventiva del P.M., neppure per via telefonica. E’ bene precisare che la perquisizione può essere personale e può comprendere anche i mezzi di trasporto in utilizzo al perquisito, i bagagli , gli effetti personali e locali dello stesso.

2. La natura giuridica e le decisioni della Corte

La natura giuridica delle perquisizioni ex art. 103 è di tipo preventivo – repressivo, a differenza delle disposizioni previste dal codice di procedura penale, non presuppone la commissione di un reato, infatti la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, 13 giugno 2007, Cassazione penale, sezione VI, sentenza 22 settembre 2005, n. 33988) ha precisato che “i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall’art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 hanno un ambito più ampio, perché sono finalizzati ad attività di carattere preventivo e sono perciò subordinati solo alla sussistenza del fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l’esito negativo di una perquisizione personale, qualora sussista il fondato motivo che il soggetto detenga all’interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, faccia svolgere, previa autorizzazione del pubblico ministero, un esame radiologico, trattandosi di attività diretta non soltanto all’accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l’avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale con il ricorso ad adeguata terapia), ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto. La Corte di Cassazione, quindi, ha sottolineato il carattere preventivo della perquisizione analizzando inoltre, l’influenza e l’incidenza della natura giuridica dell’istituto nel campo del diritto di difesa, precisando che la perquisizione in esame si differenzia da quella prevista dal codice di rito penale anche per quanto riguarda le garanzie difensive, infatti affinché la perquisizione sia legittima non è necessario che ci sia il preventivo avviso al difensore (Cassazione, sez. VI, sentenza 5 giugno 2003, n. 24621).

3. Il verbale e la convalida

La Polizia Giudiziaria ha l’onere di redigere apposito verbale di perquisizione, di cui una copia va rilasciata all’interessato e una copia trasmessa al P.M. competente entro 48 ore per la convalida dell’atto. Il verbale di perquisizione deve contenere specifici requisiti di forma: il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige, il nominativo delle altre persone presenti sul posto, la descrizione delle cose rinvenute, l’indicazione del nominativo della persona che le ha trovate, la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno eseguito la perquisizione e la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se quest’ ultimo rifiuta di firmare si procede alla sua identificazione e se ne dà atto nel verbale. Ai fini della convalida dell’atto di perquisizione e della legittimità dello stesso, nel verbale messo a disposizione dell’autorità giudiziaria devono essere indicati inoltre, i presupposti che legittimano la perquisizione, facendo menzione delle circostanze di necessità ed urgenza che hanno reso l’atto improcrastinabile, indicando le specifiche circostanze di tempo e di luogo che fanno insorgere in capo all’operatore di polizia il convincimento dell’esistenza del cd. “fondato motivo”, ovvero l’indicazione dell’ operazione di polizia in corso. Le cose rivenute all’esito della perquisizione dovranno essere indicate nel verbale di perquisizione e sottoposte a sequestro con lo stesso verbale ovvero con atto separato.

4. Le perquisizioni illegittime e le sanzioni dirette alla Polizia Giudiziaria

La perquisizione disposta dalla polizia giudiziaria senza il legittimo fondamento giuridico è definita arbitraria sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, determinando l’illegittimità della stessa, attribuendo, all’operatore di polizia che ha agito, sia la responsabilità penale che la responsabilità disciplinare. Il codice di procedura penale prevede una serie di disposizioni in materia; infatti l’art. 16 disp. att. c.p.p. stabilisce che “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi”. La responsabilità penale è prevista ai sensi dell’ art. 609 c.p. “il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno”, inoltre la perquisizione ex art. 103 del  D.P.R. n. 309/1990 illegittimamente eseguita potrebbe assumere la forma di una di violenza privata ex art. 610 c.p.” Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

5. Conclusione

In linea conclusiva, il legislatore con la determinazione della ex art. 103 del  D.P.R. n. 309/1990 ha cercato di supportare l’attività della polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione del traffico illecito di stupefacenti, facendo bene attenzione a quella sottile linea esistente tra azione repressiva e abuso di potere.


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