Reati procedibili a querela: il decreto 36/18 amplia l’elenco

Reati procedibili a querela: il decreto 36/18 amplia l’elenco

Il Decreto Legislativo recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103″ (pubblicato in G.U. il 24.4.2018), che amplia la procedibilità a querela di diversi reati, entrerà in vigore dal 9 maggio 2018.

Il provvedimento in commento ha esteso la procedibilità a querela di parte ai reati contro la persona e contro il patrimonio connotati dal valore privato dell’offesa ovvero dal modesto valore offensivo.

Tale scelta è orientata al fine di perfezionare l’efficienza del sistema penale, nonché ad agevolare gli strumenti di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso l’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che attiene ai reati procedibili a querela rimettibile.

Nello specifico, i seguenti articoli vengono modificati, come appresso spiegati.

  • 612 C.P. MINACCIA, sarà procedibile d’ufficio solo se la minaccia “è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339”.

  • 615 C.P. VIOLAZIONE DI DOMICILIO COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE, dapprima punibile d’ufficio, diviene procedibile a querela della persona offesa per il secondo comma della norma, cioè: “Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno”.

  • 617-TER FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE, diviene, nel caso di cui al primo comma, procedibile a querela della persona offesa.

  • 620, RIVELAZIONE DEL CONTENUTO DI CORRISPONDENZA, COMMESSA DA PERSONA ADDETTA AL SERVIZIO DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI O DEI TELEFONI, il delitto diviene Il delitto e’ punibile unicamente a querela della persona offesa.

  • Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, viene inserito il capo III- bis, volto a disciplinare l’incidenza sulla procedibilità circa i reati sopra detti, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale; sicchè, l’art. 623-ter (Casi di procedibilita’ d’ufficio), prevede: “Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia e’ grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

  • 640 TRUFFA , al terzo comma, la generica previsione circa la procedibilità d’ufficio in caso di un’altra circostanza aggravante, viene sostituita dalla specifica presenza della “circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7”.

  • 640-ter FRODE INFORMATICA, in chiusura, analogamente a quanto sopra la previsione della procedibilità ex ufficio nell’ipotesi di un’altra circostanza aggravante, viene sostituita dalla presenza di “taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7”.

  • ART 646 APPROPRIAZIONE INDEBITA, il terzo comma, che prevede la procedibilità d’ufficio viene abrogato.

  • Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, viene inserito il capo III- bis, volto a disciplinare l’incidenza sulla procedibilità circa i reati sopra detti, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, pertanto, viene inserito 649-bis (Casi di procedibilita’ d’ufficio) – “Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.”

Rilevante è poi la disamina delle disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela (cfr. ART 12 DECRETO IN COMMENTO), infatti, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 

Se è  pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà  di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e’ stata informata.


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Valeria Picaro

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