
Polizia di Stato, Commissari: è caduto il limite dei 30 anni
Sommario: 1. Il caso e la posta in gioco – 2. Il rinvio pregiudiziale e la “triplice verifica” richiesta dalla CGUE – 3. L’istruttoria come spartiacque: operatività reale e uso della forza – 4. Proporzionalità e massima partecipazione: il “costo non banale” dell’esclusione – 5. Ricadute sistemiche e traiettorie future del reclutamento
1. Il caso e la posta in gioco
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 397/2026, interviene su una questione che, da tempo, agita il reclutamento nelle carriere pubbliche: la legittimità dei limiti anagrafici come criterio selettivo.
Il Collegio muove da una vicenda paradigmatica: un aspirante nato nel 1988, escluso “a monte” dal sistema telematico perché privo del requisito «non aver compiuto il 30° anno di età», previsto dal bando 2 dicembre 2019 e dal D.M. 13 luglio 2018, n. 103.
La peculiare torsione fattuale è che l’interessato, ammesso cautelarmente, ha già superato la preselettiva; nondimeno, la questione non si esaurisce nella sua utilità individuale, perché investe l’architettura dei requisiti “di accesso” e la loro compatibilità con il divieto di discriminazione per età.
In controluce, il tema è istituzionale: fino a che punto l’Amministrazione può comprimere la platea dei concorrenti in nome di esigenze organizzative o operative, e con quale livello di giustificazione, specie quando la selezione riguarda funzioni direttive e di responsabilità.
2. Il rinvio pregiudiziale e la “triplice verifica” richiesta dalla CGUE
La pronuncia si colloca nel solco tracciato dalla Corte di giustizia (sentenza 17 novembre 2022, C-304/21), che ha affermato l’incompatibilità del limite a 30 anni «allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari» o, anche quando richieste, se il requisito risulti sproporzionato; con un passaggio decisivo: «circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».
Il Consiglio di Stato assume tale mandato come vincolo metodologico e lo traduce in una “verifica triplice”, scandita con precisione: (i) individuare le «funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale» e stabilire se le capacità fisiche siano requisito essenziale; (ii) solo in caso positivo, accertare finalità legittima e proporzionalità del limite; (iii) ancora, valutare se il ripristino di una «piramide delle età soddisfacente» possa giustificare la soglia anagrafica, anche alla luce dell’età media in servizio.
In questa impostazione si coglie un passaggio culturale: il discrimine non è più l’astratta descrizione normativa dei compiti, ma la realtà ordinaria del servizio, letta secondo un criterio di “tenuta probatoria” che non si accontenta di formule generali.
3. L’istruttoria come spartiacque: operatività reale e uso della forza
L’elemento più innovativo della decisione è l’uso dell’istruttoria come strumento di controllo sostanziale dell’argomentazione amministrativa.
Il Collegio, pur richiamando il d.lgs. n. 334/2000 (dove i funzionari «svolgono… funzioni inerenti ai compiti istituzionali… con autonoma responsabilità decisionale»), sottolinea che tale cornice «non prevede alcun accenno… alla necessità… di uso della forza fisica».
E, soprattutto, valuta criticamente la relazione ministeriale del 23 gennaio 2023: essa descrive contesti di ordine pubblico e statistiche su eventi critici, ma, per il Collegio, quei dati «non siano decisivi» rispetto al thema decidendum, ossia «se l’impiego della forza fisica sia di fatto normalmente richiesto».
La prova richiesta diventa allora puntuale e “operativa”: quanti episodi, in quanti anni, di uso personale e diretto di armi o coazione fisica da parte di commissari/vicecommissari. L’esito è netto: quindici episodi complessivi nel periodo considerato, un insieme «troppo ristretto» per sostenere che l’uso della forza sia «parte normale ed integrante» delle mansioni.
Qui la sentenza compie un’operazione di “smontaggio” dell’equazione frequente (polizia = forza fisica), senza negare il rischio, ma negando che esso, nella quotidianità del ruolo, basti a fondare una barriera anagrafica rigida.
4. Proporzionalità e massima partecipazione: il “costo non banale” dell’esclusione
La conseguenza logica è una motivazione che intreccia discriminazione e proporzionalità, con un lessico inusualmente esplicito.
Da un lato, il Collegio richiama l’orizzonte “evidence based” e osserva che «tale evidenza non appare confortata dall’istruttoria compiuta». Dall’altro, valorizza un principio spesso evocato ma raramente misurato: la massima partecipazione.
L’abbassamento dell’età massima produce «un effetto discriminatorio» e, parallelamente, «incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici» senza adeguata giustificazione. La critica si fa quasi contabile: «il costo non banale di restringere l’ambito dei partecipanti… non appare ragionevolmente compensato dal beneficio minimo» di «personale di due anni più giovane».
È un passaggio che merita attenzione perché ribalta la consueta asimmetria: non è il cittadino a dover dimostrare l’irragionevolezza della soglia, ma è l’Amministrazione a dover “pagare” in motivazione il prezzo di una selezione più chiusa, dimostrando che il guadagno operativo è reale e significativo.
Non a caso, il Collegio «consapevolmente dissente» da C.d.S., Sez. II, n. 5654/2023, imputandole di essersi fondata su «considerazioni di ordine generale» senza istruttoria: la proporzionalità, qui, non è retorica, ma verifica fattuale.
5. Ricadute sistemiche e traiettorie future del reclutamento
L’effetto demolitorio è calibrato e, al contempo, di sistema: l’annullamento colpisce il D.M. 13 luglio 2018, n. 103 nella parte del limite a 30 anni e “fa rivivere” la disciplina previgente, cioè il limite a 32 anni del D.M. 6 aprile 1999, n. 115; con conseguente caducazione della clausola del bando e del provvedimento implicito di esclusione, ferma la verifica delle prove.
La prospettiva futura è duplice. Sul piano amministrativo, la sentenza alza l’asticella: limiti anagrafici e requisiti selettivi, specie quando incidono su categorie ampie, dovranno poggiare su istruttorie documentate, non su generalizzazioni. Sul piano ordinamentale, la pronuncia suggerisce un criterio regolativo più raffinato: se l’obiettivo è garantire efficienza operativa, la leva più coerente potrebbe non essere l’età in sé, ma la taratura delle prove fisiche, l’addestramento e l’allocazione delle mansioni, in modo da connettere i requisiti al “fare” concreto.
In definitiva, la decisione non afferma un diritto all’accesso “senza limiti”, ma pretende che il limite, quando comprime e discrimina, sia dimostrato, non presunto; e in questo, più che chiudere un contenzioso, apre una stagione in cui la discrezionalità regolatoria dovrà dialogare stabilmente con la prova dei fatti.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore a Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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