
Iscrizione a Medicina senza semestre filtro: l’avv. Romano vince contro l’Università di Chieti. Via ai ricorsi
Una nuova ordinanza del Consiglio di Stato ribadisce un principio essenziale: l’Università non può sottrarsi all’esecuzione di un giudicato invocando, in un momento successivo, disposizioni già vigenti o presunti errori di diritto che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente mediante appello.
Con ordinanza del 17 giugno 2026, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara avverso la sentenza favorevole ottenuta da una studentessa assistita dall’avv. Giacomo Romano.
La vicenda giudiziaria
L’Università aveva impugnato la sentenza resa dal T.A.R. Abruzzo – Pescara all’esito del giudizio di ottemperanza, con la quale era stata accertata l’inidoneità dell’Avviso adottato dall’Ateneo a dare concreta e completa esecuzione alla precedente sentenza di cognizione.
Con tale precedente pronuncia, ormai passata in giudicato, il T.A.R. aveva affermato che <<…anche gli studenti ammessi al primo anno attraverso la selezione pubblica, se fanno domanda di ammissione ad anni successivi al primo, devono concorrere con tutti gli altri che vogliono ottenere il trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di Laurea (erra dunque l’Università laddove sostanzialmente sostiene che anche l’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis, agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva nazionale di primo ingresso e, solo in via residuale, agli altri studenti)…>>.
I Giudici avevano ritenuto che <<…la Università resistente dovrà riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo…>>. Al riguardo, il Collegio aveva chiarito che l’Università dovrà considerare <<…vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento della graduatoria di primo ingresso…>> (Medicina anni successivi, avv. Romano: molti posti alla d’Annunzio. Via ai ricorsi | Salvis Juribus).
Il nodo della controversia era dunque chiaro: l’Ateneo non poteva utilizzare la graduatoria nazionale di prima immatricolazione quale criterio prioritario o automatico per assegnare posti riferibili agli anni successivi al primo, così da precludere la valutazione delle domande provenienti da studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea o ad altri Atenei.
Il Consiglio di Stato: il giudicato deve essere eseguito
Il Collegio d’appello ha ritenuto che la domanda cautelare dell’Università non fosse «assistita dal prescritto fumus boni iuris», chiarendo che l’Ateneo è tenuto a dare effettiva esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cognizione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che l’Università potesse opporre il D.M. n. 418 del 30 maggio 2025 e il D.M. n. 454 del 16 luglio 2025, poiché tali decreti non costituiscono sopravvenienze normative rispetto alla decisione già resa dal T.A.R. Abruzzo – Pescara.
Il principio affermato riveste notevole rilievo pratico. Una volta che una sentenza sia divenuta definitiva, l’Amministrazione non può riaprire il confronto invocando, ex post, norme già esistenti, nuove letture della disciplina applicabile o presunti errori della decisione giudiziale.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, eventuali censure avverso la sentenza avrebbero dovuto essere dedotte mediante «apposito appello». In mancanza, il giudicato deve essere eseguito nei suoi esatti contenuti.
L’esecuzione del giudicato, dunque, non costituisce una facoltà dell’Ateneo, ma un preciso obbligo giuridico. L’Università è tenuta a conformare la propria attività amministrativa ai principi fissati dal giudice, senza introdurre nuove ragioni ostative fondate su presupposti già esaminati o comunque superati nel giudizio.
Cosa dovrà fare l’Università
Il Consiglio di Stato ha precisato che il giudicato impone all’Ateneo di riesaminare e valutare la posizione individuale della studentessa in conformità ai principi enunciati dal T.A.R.
L’Università dovrà quindi svolgere una valutazione effettiva, individualizzata e coerente con il percorso universitario della studentessa, senza utilizzare la graduatoria nazionale di prima immatricolazione quale criterio automatico o preferenziale per l’accesso agli anni successivi al primo.
In altri termini, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamare l’esistenza di un avviso generale per i trasferimenti o le regole ordinarie della procedura per sottrarsi alla verifica della concreta posizione della studentessa. Il riesame dovrà essere condotto attraverso un’istruttoria reale, verificabile e adeguatamente motivata.
La decisione conferma, pertanto, che la ricognizione dei posti disponibili negli anni successivi al primo deve essere svolta in modo corretto, trasparente e rispettoso delle regole fissate dal giudice amministrativo.
Quali conseguenze per gli studenti interessati
L’ordinanza assume particolare rilievo per gli studenti che intendano chiedere l’ammissione ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e Protesi Dentaria senza passare dal c.d. semestre filtro.
Il principio conferma che l’Ateneo chietino non può sottrarsi alla valutazione della carriera universitaria dello studente mediante il mero richiamo a graduatorie destinate al primo anno, ad avvisi generali o a formule istruttorie non verificabili.
Il giudicato impone una nuova ricognizione dei posti disponibili senza attribuire priorità agli studenti inseriti nella graduatoria nazionale di accesso al primo anno. Ne consegue che la posizione degli studenti provenienti da Corsi affini deve essere esaminata secondo criteri effettivi, trasparenti e coerenti con la disciplina dell’accesso agli anni successivi.
Lo Studio è pronto, pertanto, a chiedere l’iscrizione diretta ad anno successivo al primo in ipotesi di perdurante inottemperanza agli ordini giudiziali (Università di Chieti, l’avv. Romano vince: da Infermieristica a Medicina senza test | Salvis Juribus).
Ad oggi, considerata l’esistenza di posti disponibili presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara , è dunque possibile presentare istanza di immatricolazione a Medicina/Odontoiatria ad anni di corso successivi al primo anche se l’Ateneo non ha pubblicato uno specifico bando per trasferimenti.
«Il diritto allo studio non può dipendere da automatismi amministrativi né da una ricognizione dei posti disponibile solo sulla carta» – afferma l’avv. Giacomo Romano – «Quando uno studente ha già dimostrato, attraverso gli esami sostenuti e il proprio percorso universitario, di possedere una preparazione concreta e verificabile, l’Università ha il dovere di esaminarne la posizione con serietà, trasparenza e responsabilità. Le decisioni ottenute confermano un principio semplice, ma decisivo: il merito non può essere sacrificato sull’altare di procedure applicate in modo meccanico, soprattutto quando il giudice ha già indicato la strada che l’Amministrazione è tenuta a seguire».
Chi può richiedere l’immatricolazione?
Possono richiedere una preventiva valutazione della carriera universitaria gli studenti iscritti, laureandi o laureati in corsi di laurea le cui attività formative presentino esami potenzialmente riconoscibili nel percorso didattico di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Rientrano, a titolo esemplificativo, le carriere maturate nei corsi di Odontoiatria, Veterinaria, Chimica, Farmacia, Biologia, Infermieristica, Scienze infermieristiche, Scienze biologiche, Biotecnologie della salute, Biotecnologie mediche e farmaceutiche, molecolare e industriale, Chimica e tecnologia farmaceutica, nonché in ogni altro corso universitario nel quale siano stati sostenuti esami astrattamente convalidabili.
La condizione minima consiste nella possibilità di ottenere il riconoscimento di almeno un esame di profitto.
Il nostro Studio è pronto ad assistervi. Invieremo una richiesta alla Segreteria studenti di Medicina /Odontoiatria della Facoltà in cui ci si vuole immatricolare, allegando il piano di studi e chiedendo una valutazione della carriera universitaria ai fini dell’immatricolazione ad anni successivi al primo. In caso di rigetto della richiesta, agiremo in giudizio per ottenere l’iscrizione a Medicina/Odontoiatria senza passare dal semestre filtro.
Come posso aderire al ricorso?
Per ricevere un parere gratuito circa l’opportunità di procedere con l’azione è necessario inviare una e-mail all’indirizzo info@salvisjuribus.it scrivendo nell’oggetto del messaggio “Immatricolazione o Trasferimento anni successivi al primo”.
È necessario allegare l’autocertificazione degli esami sostenuti e/o della laurea già conseguita comprensiva dell’elenco di tutti gli esami, con relative votazioni, CFU e SSD (l’autocertificazione deve essere scaricata già pre-compilata dalla Segreteria online del proprio Ateneo).
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore a Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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