Il nuovo “equity crowdfunding”: ampliamento degli offerenti e delle garanzie

Il nuovo “equity crowdfunding”: ampliamento degli offerenti e delle garanzie

Premessa. – 1. I “nuovi” offerenti: le piccole e medie imprese. – 2. La forma di finanziamento: dall’esclusività per le start – up a tutte le PMI. – 3. Le innovazioni regolamentari sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online. – 4. (segue) La quota riservata e il trattamento dei conflitti di interesse.

Premessa.

Le modifiche apportate dalla Consob, con la delibera n. 20204 del 29 novembre 2017, al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, adottato nel giugno 2013 e modificato nel febbraio 2016 in conseguenza del c.d. “Investment Compact[1], hanno introitato, nel panorama ordinamentale, una liberalizzazione del crowdfunding[2], la cui operatività è stata estesa a tutte le PMI[3], a prescindere dal loro carattere di innovatività[4].

1. I “nuovi” offerenti: le piccole e medie imprese.

Nel novero delle definizioni, contenuto all’art. 2 del Regolamento, al comma 1, lett. c, punto n. 01, sono puntualmente indicate quali potenziali soggetti offerenti le piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo linea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017; tale definizione unionale include nella categoria delle PMI, segnatamente:

  • i) le società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti:

    • numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;

    • totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;

    • fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro;

  • ii) le piccole e medie imprese quali definite all’art. 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE, ovverosia un’impresa che abbia una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro, in base alle quotazioni di fine anno, dei tre precedenti anni civili.

2. La forma di finanziamento: dall’esclusività per le start – up all’apertura a tutte le PMI.

Il crowdfunding è una modalità di finanziamento che consente ai cc. dd. fundraiser[5] la raccolta del denaro (“funding”), da un da una vasta platea di investitori (“crowd”), attraverso piattaforme online[6], per sovvenzionare progetti e imprese[7]. Ci sono differenti modelli operativi[8], ma, ai fini che qui interessano, pare senz’altro opportuno attenzionare unicamente il c.d. “equity – based crowdfunding”, ovverosia quella tipologia in cui, tramite l’investimento online, il finanziatore acquista un vero e proprio titolo di partecipazione nella società finanziata[9]: la ricompensa per il finanziamento è, dunque, rappresentata dal complesso dei diritti patrimoniali e gestori – amministrativi sottesi alla partecipazione nell’impresa.

L’Italia è stata il primo Paese europeo ad adottare una specifica normativa sull’equity crowdfunding, introdotta nel panorama ordinamentale[10], contestualmente alla regolamentazione delle cc. dd. start – up innovative[11], poiché forma di finanziamento riservata esclusivamente a queste ultime[12].

In relazione a quest’ultimo modello sono state introdotte, oltre che sensibili riduzioni degli oneri per l’avvio dell’attività, deroghe, facoltative, all’archetipo societario tradizionale[13], tali da consentire sia operazioni generalmente inammissibili (come, a titolo meramente esemplificativo, l’emissione di categorie di quote[14], di strumenti finanziari, e operazioni sulle proprie quote), che la possibilità di offerta al pubblico di quote (opportunità, per l’appunto, realizzabile tramite l’equity crowdfunding), elidendo, di fatto il tratto tipicamente caratterizzante della società a responsabilità limitata (ovverosia, il carattere “chiuso” della compagine sociale)[15]. Su di un piano operativo, proprio per implementare tale ultima possibilità, è stata introdotta la figura del gestore di portali online, che possono essere diretti, in maniera esclusiva, dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, nonché dai soggetti iscritti nell’apposito registro tenuto dalla Consob, ai sensi dell’art. 50quinquies TUF (purché questi trasmettano gli ordini inerenti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a Istituti di credito e imprese di investimento)[16].

Come anticipato in premessa, una prima, sostanziale, estensione del regime derogatorio è stata realizzata con il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella l. 24 marzo 2015, n. 33 (c.d. decreto “Investment Compact”), che, con lo scopo di sostenere in modo incisivo la propagazione di innovazioni tecnologiche all’interno del tessuto produttivo nazionale, ha esteso gran parte delle misure di agevolazione previste a beneficio delle start – up innovative alla platea, potenzialmente molto più ampia, delle cc. dd. “PMI innovative”[17] (e agli OICR che investano in azioni o quote delle predette società)[18]: trattasi di tutte quelle piccole e medie imprese, operative nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Con la l. 11 dicembre 2016, n. 232 è stato posto in essere un ulteriore ampliamento della platea di destinatari delle deroghe civilistiche, originariamente previste in forma esclusiva per le start – up innovative: tutte le PMI, indipendentemente dall’innovatività del loro oggetto sociale, possono usufruire della disciplina consequenziale all’art. 26 d.l. n. 179/2012. Per sopperire a evidenti difetti di coordinamento tra la disciplina introdotta e la cornice normativa preesistente[19], s’è reso necessario un ulteriore intervento manutentivo, rappresentato dal d.l. n. 50/2017, che, elidendo le criticità, ha sancito espressamente, in favore di tutte le PMI – s.r.l., la previsione derogatoria all’art. 2468 c.c. (intervenendo sull’art. 26 d.l. n. 179/2012)[20].

3. Il “nuovo” Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online.

In virtù di quanto diffusamente descritto, può ben sostenersi che la nuova versione del Regolamento Consob n. 18592/2013 rappresenti il completamento funzionale necessitato delle misure operative già introdotte con la c.d. “Manovra correttiva di primavera”, ovverosia con il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, con cui era stata, di fatto, sdoganata l’estensione del meccanismo del crowdfunding alle piccole e medie imprese. Il primo comma dell’art. 57, infatti, aveva, esteso alle PMI, costituite in forma di società a responsabilità limitata, la possibilità di accedere al crowdfunding quale forma di finanziamento: intervento normativo dalla portata dirompente, specie in considerazione della letteralità dell’art. 2468 c.c., primo comma, che sancisce il divieto per le partecipazioni dei soci di una s.r.l. di costituire oggetto di offerta al pubblico[21].

 La prima rilevante innovazione, importata dal Regolamento CONSOB in vigore dal 3 gennaio 2018, è senz’altro individuabile nella letteralità del nuovo art. 7bis, rubricato “Requisiti patrimoniali dei gestori”; tale disposizione, infatti, aumenta in modo considerevole le garanzie a favore degli investitori[22], prevedendo che, ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori dei portali online debbano aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico, oppure, alternativamente, stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, con requisiti predeterminati: una copertura di almeno ventimila euro, per ciascuna richiesta di indennizzo; una copertura quantificata in almeno un milione di euro all’anno, per i gestori che effettuino direttamente la verifica ai sensi dell’art. 13, comma 5bis, e cinquecentomila euro annui, per gli altri, per l’importo totale delle richieste di indennizzo[23].

È, altresì, ampliato il novero dei gestori di diritto[24], che possono richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro, risultandone, consequenzialmente, ricomprese le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Testo Unico (ovverosia le Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, oltre alla società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF), limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in PMI.

4. (segue) La quota riservata e il trattamento dei conflitti di interesse.

Novità rilevanti si evidenziano anche nella rideterminazione degli obblighi di sottoscrizione da parte degli investitori qualificati. Sulla questione, l’art. 24 specifica che, ai fini dell’ammissione della singola offerta sul portale online, il gestore debba verificare (oltre che lo statuto, o l’atto costitutivo, dell’impresa interessata preveda «il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co – vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti» e «la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società», ai sensi del primo comma, lett. a e b), che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start – up innovative[25] o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese[26]. L’offerta potrà, alternativamente, perfezionarsi anche in caso di sottoscrizione di una quota minore, pari al 3%, laddove effettuata da PMI in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta e redatti da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritta nel Registro dei revisori contabili[27].

Da ultimo, con il nuovo Regolamento, viene rafforzata la disciplina a presidio dei conflitti d’interesse: è previsto, in particolare, nel novero degli obblighi gravanti sul gestore[28], che quest’ultimo, ove intenda condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti controllati o sottoposti a comune controllo, debba adottare misure idonee per l’efficace gestione del conflitto[29]; obbligo pregnante al punto da condurre all’astensione dal condurre tali offerte, ove il conflitto di interesse non possa essere gestito, in maniera adeguata e in modo da scongiurare effetti negativi a carico degli investitori.


[1] Il riferimento è, nello specifico, al d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2015. che, con lo scopo di sostenere in modo incisivo la propagazione di innovazioni tecnologiche all’interno del tessuto produttivo nazionale, ha esteso gran parte delle misure di agevolazione previste a beneficio delle start – up innovative alla platea, potenzialmente molto più ampia, delle cc. dd. “PMI innovative”: trattasi di tutte quelle piccole e medie imprese, operative nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

[2] In questi termini, E. Bronzo, Ecco come le Pmi potranno finanziarsi con il crowdfunding, in IlSole24Ore, 5 gennaio 2018.

[3] Una prima apertura in tal senso era stata registrata con il d.l. n. 50/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”. V. infra, par. 2.

[4] Per una disamina completa in relazione ai requisiti, obbligatori, cumulativi e alternativi, Assonime, Circolare n. 6 del 22 febbraio 2016 – Le imprese innovative, in Rivista del Notariato, Vol. LXX, Gennaio – Febbraio 2016, 171.

[5] In base a quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento dell’Associazione Italiana Fundraiser (ASSIF), il fundraiser è colui che opera in modo professionale ed etico, remunerato o a titolo gratuito, nella definizione e realizzazione delle strategie di comunicazione sociale, marketing sociale e raccolta fondi per organizzazioni del non profit.

[6] Le piattaforme di crowdfunding sono siti web che consentono l’interazione tra i fundraiser e un ampio pubblico. I fundraiser si vedono di solito chiedere il pagamento di una commissione dalle piattaforme di crowdfunding, laddove  la campagna di raccolta fondi abbia avuto successo. In cambio le piattaforme dovrebbero fornire un servizio sicuro e di facile utilizzo. Molte piattaforme funzionano secondo un modello massimalista (tutto o niente). Per la responsabilità delle piattaforme, specie in relazione agli obblighi informativi sulla reale portata dell’operazione, M. Passaretta, Bitcoin: il leading case italiano., in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 4, 2017, 471.

[7] Definizione contenuta nella guida della Commissione Europea “Il crowdfunding. Cos’è? – Una guida per piccole e medie imprese.”, disponibile al link:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/Amministratore/Documenti/Downloads/IT.pdf.

[8] Sul sito istituzionale della CONSOB, oltre all’equity crowdfunding (che è quello che interessa ai fini specifici di questa trattazione) sono individuati il modello c.d.: “donation based”, che consente di fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio; “reward based”, tramite cui è possibile partecipare al finanziamento di un progetto, ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro; “social lending” o “peer to peer lending”, funzionale alla realizzazione di prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi ed effettuati per tramite le piattaforme online (situazione sostanzialmente simile a quella del finanziamento bancario tradizionale); “royalty based”, nel quale si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti. Sul punto, G. D. Mosco,  L’ impresa non speculativa, in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 2, 1 aprile 2017, 216.

[9] Sul punto è, sin d’ora, opportuno evidenziare come  la qualità di socio non si assume subito con la sottoscrizione dell’ordine di adesione ovvero con l’esecuzione del bonifico, ma solo nel momento in cui l’operazione di crowdfunding sia effettivamente stata eseguita. In tal senso depone la nuova formulazione dell’art. 17, sesto comma, del Regolamento; l’investitore, infatti, aderisce all’offerta con un bonifico in favore di un conto destinato ed indisponibile, costituito ad hoc per ogni singola operazione: il gestore assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all’offerente acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, previsto dall’articolo 25. Il gestore comunica a tali ultimi soggetti, presso i quali è versata la provvista, le informazioni relative al perfezionamento dell’offerta. I relativi fondi, quindi, sono trasferiti all’offerente successivamente al perfezionamento medesimo. In definitiva, l’adesione dell’investitore non risulta essere bastevole al perfezionamento del contratto. In tal senso, E. Fregonara, Il restyling del Regolamento Consob in tema di equity crowdfunding, in Il nuovo diritto delle società, n. 6/2016, 33.

[10] Il riferimento è al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. I primi tre commi dell’art. 30 del provvedimento de quo hanno, di fatto, introdotto alcune nuove disposizioni nel TUF, relative proprio all’equity crowdfunding; segnatamente: il comma 5novies dell’art. 1, che definisce che cos’è un portale di equity crowdfunding (ovverosia, «una piattaforma online che abbia come finalità online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di li e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»); l’art. 50quinquies (rubricato “Gestione di portali per la raccolta di capitali per Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese itali per le piccole e medie imprese le piccole e medie imprese e per le imprese sociali”), che definisce e regolamenta l’attività dei gestori di portali; l’art. 100ter (rubricato “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”), che regolamenta le offerte al pubblico di strumenti finanziari condotte tramite i portali.

[11] Trattasi di una particolare categoria di società, introdotta dalla sezione IX (artt. 25-32) del d.l. n. 1792012. Per le start – up costituite in forma di s.r.l., M. Maltoni – P. Spada, L’impresa start – up innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Riv. not., 2013, I, 1113. Secondo gli Autori, la s.r.l. start – up innovativa non può essere considerata come un nuovo tipo, stante un duplice ordine di motivi: le clausole tipologicamente aliene rispetto alla s.r.l. di diritto comune sono tutte facoltative e concorrono a costituire il corredo delle esenzioni a cui si può accedere una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione speciale; la compatibilità di dette clausole è condizionata (all’iscrizione nella sezione speciale) e temporanea. Sulla questione, v. anche, M. Cian, Le start – up innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 1178; M. Cossu, Le start up innovative in forma di società a responsabilità limitata. Profili privatistici, in Società, banche e crisi d’impresa: Liber amicorum Pietro Abbadessa, II, Torino, 2014, 1705.

[12] Sul punto, C. Mosca, Collocamento e offerta al pubblico. Riflessioni su una relazione non strettamente necessaria, in Rivista delle Società, fasc. 4, 2016, 648.

[13] In tal senso, l’art. 26 del summenzionato d.l. n. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”) contiene la disciplina derogatoria al diritto societario tradizionale, valevole per le società start – up innovative costituite in forma di s.r.l.; segnatamente, a titolo esemplificativo:

  1. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex 2446, comma secondo, e 2482bis, comma quarto, c.c., e’ posticipato al secondo esercizio successivo.

  2. Ove ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482terc., l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino ad allora non opererà la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545duodecies c.c.. Se entro l’esercizio successivo il capitale non dovesse risultare reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea, tenuta ad approva il bilancio di tale esercizio, dovrà deliberare ai sensi degli artt. 2447 o 2482ter c.c.

  3. L’atto costitutivo della start – up innovativa costituita in forma di s.r.l. può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti normativamente imposti, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie, anche derogando a quanto previsto dall’art. 2468, commi secondo e terzo, c.c.

  4. L’atto costitutivo della società di cui al comma 2 (start – up innovativa costituita in forma di s.r.l., ndr), anche in deroga all’art. 2479, quinto comma, c.c., può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta, ovvero limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

  5. Inapplicabilità, alle start – up innovative (di cui all’art. 25, secondo comma), non della disciplina prevista per le società di cui all’articolo 30 (“Società di comodo. Valutazione dei titoli”) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), e all’articolo 2, commi da 36decies a 36duodecies del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011.

  6. In deroga alla previsione ex 2468, comma primo, c.c., le quote di partecipazione in start – up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

  7. Inapplicabilità, alle start – up innovative costituite in forma di s.r.l., del divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, ai sensi dell’art. 2474 c.c., qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione, che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

  8. L’atto costitutivo delle società di cui all’articolo 25, secondo comma (start – up innovativa costituita in forma di s.r.l., ndr), nonché degli incubatori certificati (ex 25, quinto comma) può prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479bis del c.c.

  9. La start – up innovativa e l’incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio (siffatta esenzione è, pur tuttavia, subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start – up innovativa e di incubatore certificato e, in ogni caso, può avere una durata non superiore al quarto anno di iscrizione).

L’applicabilità dell’articolo de quo è stata estesa a tutte le PMI (a prescindere dal carattere dell’innovatività) con il d.l. n. 50/2017.

[14] In deroga a quanto testualmente previsto dall’art. 2468, secondo e terzo comma, c.c. (per la creazione di categorie di quote) e all’art. 2479, quinto comma, c.c. (per la limitazione del diritto di voto).

[15] In questi termini, A. Picchione, Start up innovative e procedure di sovraindebitamento, in Rivista del Notariato, fasc. 5, 1 ottobre 2017, 975.

[16] Così, A. Picchione, op. cit.

[17] Ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 3/2015, l’innovatività può essere ascritta alle PMI che: siano costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; abbiano sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; dispongano della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le loro azioni non siano quotate in un mercato regolamentato; non siano iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start – up innovative e agli incubatori certificati; possiedano almeno due delle seguenti caratteristiche: volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Per una valutazione circa la differenza intercorrente tra PMI innovative e start – up, B. Pagamici, Start up e PMI innovative: quali sono le differenze?, in Il Quotidiano Giuridico, 11 marzo 2017.

[18] Mediante l’introduzione all’art. 1 TUF del comma 5undecies.

[19] La novella del 2016 aveva omesso di estendere espressamente l’applicabilità dell’art. 100ter TUF a tutti le PMI, individuando solo per le start – up innovative e le s.r.l. innovative gli strumenti finanziari che sarebbero potuti essere oggetto di crowdfunding; non era, al contempo, richiamata per le PMI – s.r.l. la deroga al principio sancito all’art. 2468, primo comma, c.c., impedendo, di fatto, a quest’ultime di accedere allo stesso meccanismo del crowdfunding. Così, C. Cengia – F. Giovannardi, D.L. 50/2017: anche per le s.r.l. PMI ammessa l’offerta al pubblico di capitali on-line, in Il Quotidiano Giuridico, 24 maggio 2017.

[20] Sul punto, S. Guizzardi, L’ impresa start up innovativa costituita in forma di s.r.l., in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 4, 2016, 549.

[21] Come puntualmente osservato in dottrina, l’estensione della deroga all’art. 2468 c.c. in favore delle PMI – s.r.l. implica un notevole avvicinamento delle s.r.l. alle norme regolanti le società per azioni, dal momento che, come precedentemente attenzionato (v. supra nota 13), consente, alle prime: di prevedere, nell’atto costitutivo, la possibilità di creare particolari categorie di quote dotate di diritti diversi e, nei limiti di legge, determinare il contenuto di tali categorie di quote; la possibilità che nell’atto costitutivo siano previste categorie di quote che non attribuiscano diritti di voto, oppure che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti (in deroga all’art. 2479, comma 5, c.c.); in deroga a quanto previsto all’art. 2474 c.c., la possibilità per le PMI S.r.l. di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi. Così, C. Cengia – F. Giovannardi, op. cit.

[22] Sul punto, E. Fregonara, op. cit.

[23] Ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 14, primo comma, lett. a, le informazioni relative al sistema di indennizzo o alla polizza assicurativa devono essere conoscibili al cliente, tramite pubblicazione, in forma sintetica e facilmente comprensibile, sul portale.

[24] In ossequio a quanto espressamente disposto dal secondo comma dell’art. 4, introdotto con la delibera n. 20204 del 29 novembre 2017.

[25] Previsti all’articolo 25, comma 5, del d.l. n. 179/2012.

[26] Tale figura istituzionale ha, di fatto, inglobato e sostituito il precedente investitore a supporto dell’innovazione, mutuandone i requisiti (adattandoli, naturalmente, alla ridefinita categoria delle PMI). In base a quanto testualmente previsto, devono: avere un valore del portafoglio di strumenti finanziari (inclusi i depositi in contante) superiore a cinquecentomila euro; essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ex art. 8, primo comma, e di almeno uno dei seguenti, ulteriori, requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro; aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.

[27] Così stabilisce il comma 2ter dell’art. 24 del Regolamento.

[28] Sul punto, F. Accettella – N. Ciocca, Emittente e portale nell’equity-based crowdfunding, in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 2, 1 aprile 2017, 237.

[29] Le misure adottate rientrano nel novero delle informazioni da pubblicizzare sul portale online, ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. g. Ai sensi dell’art. 13, comma 1ter, tra le misure devono, perlomeno, rientrare: l’adozione di adeguati presidi operativi e procedurali, finalizzati ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento; l’effettuazione della due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente; l’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5bis. Il successivo comma 1quater stabilisce che il gestore fornisca un’adeguata informativa ai clienti sull’esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un’apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l’utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile.


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