Le Sezioni Unite sull’ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di volontaria giurisdizione

Le Sezioni Unite sull’ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di volontaria giurisdizione

Con la pronuncia 11849 del 2018, resa il 15 maggio 2018, il supremo organo di nomofilachia, nella sua più autorevole composizione, si è pronunciato sulla ammissibilità del ricorso in cassazione contro provvedimenti adottati all’esito di procedimenti di Volontaria Giurisdizione.

Nel caso in esame, l’erede della de cuius – cittadina Italiana, ma residente in Svizzera, ove era deceduta – dichiaratasi creditrice della stessa, domandava la separazione dei beni mobili ai sensi degli articolo 512 e 517 c.c..

Tuttavia, i figli della persona deceduta, chiamati all’eredità, eccepivano la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, eccezione ritenuta fondata in sede di reclamo avanti la Corte d’Appello, in virtù della circostanza che la successione era stata aperta in Svizzera, ultimo domicilio della de cuius.

Avverso tale decisione, proponeva ricorso in Cassazione l’erede creditrice, evidenziando quanto la Corte d’Appello avrebbe dovuto confermare la giurisdizione del Giudice Italiano alla stregua dei criteri di collegamento di cui all’articolo 50 della legge 218 del 1995, tra i quali rileverebbe, non soltanto la cittadinanza della de cuius, ma anche l’ubicazione dei beni ereditari oggetto della domanda di divisione.

Ciò posto, la Suprema Corte si è interrogata, primariamente, sulla qualificazione del ricorso, da ricondursi alla categoria del ricorso straordinario ex art. 111 Cost, essendo stato proposto avverso un decreto e non contro una sentenza, e, in un secondo momento, sull’ammissibilità dello stesso.

Tale ultimo aspetto costituisce il cuore della decisione in commento, in quanto il Supremo Consesso chiarisce in quali casi, nell’ambito dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione, è esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.

Partendo dal requisito, pacifico in Giurisprudenza, in base al quale, i provvedimenti in materia di Volontaria Giurisdizione sono estranei al vaglio della Corte di legittimità, essendo, di norma, privi del requisito di decisorietà ed idoneità al giudicato, le Sezioni Unite chiariscono che tale regola non opera nei casi eccezionali in cui il provvedimento è comunque dotato di caratteri di definitività, e cioè in quei “casi residuali in cui dall’irretrattabilità degli effetti di un provvedimento, incisivo su diritti e non revocabile né modificabile, è stata evinta la soluzione opposta”.

Ad ogni regola la sua eccezione, verrebbe da dire, con conseguente diversità nella disciplina processuale applicabile.

E ciò vale, in particolare, per i procedimenti in materia ereditaria, nell’ambito dei quali – non inaspettatamente – si possono annidare isole di incisività su diritti soggettivi, cui consegue l’espansione del rimedio straordinario ex art. 111 Cost.

E’ il caso del procedimento di separazione dei beni mobili ex art. 517 c.c., avviato dal creditore, in funzione del suo interesse a conservare intatte le sue garanzie patrimoniali, paralizzando gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla confusione dei beni del defunto con quelli dell’erede.

Infatti, se, da un lato, nel caso in cui la separazione sia concessa, il provvedimento non ha effetto di giudicato, essendo peraltro possibile un futuro giudizio con il quale viene messo in discussione l’esistenza del credito del separatista, dall’altro, qualora la separazione non venga disposta, il diritto del creditore perde qualsiasi altra possibilità di tutela, e ciò incide inevitabilmente sui diritti fatti valere dal creditore procedente.

Tale situazione si verifica anche nel caso di provvedimento declinatorio della Giurisdizione a favore di un giudice straniero, in quanto, in questo caso, si potrebbero consolidare gli effetti definitivi successivi alla negazione del diritto alla separazione.

Tale incisione, scrive la Corte, rende dunque ammissibile l’impugnazione straordinaria per cassazione contro il provvedimento declinatorio della giurisdizione del giudice nazionale, è ciò in via d’eccezione rispetto alla regola che la esclude in materia di giurisdizione volontaria.

Il discrimine tra regola ed eccezione dettato dalle Sezioni Unite sembra essere chiaro: l’effetto di giudicato del provvedimento emesso all’esito del procedimento di Volontaria Giurisdizione consentirebbe il ricorso straordinario in Cassazione in una materia ove, di regola, mancano decisioni dotate del carattere di definitività e irreversibilità.


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Gianlorenzo Franceschini

Gianlorenzo Franceschini nasce nel 1990 e si laurea in Giurisprudenza nel 2015, con il voto di 110/110, scrivendo una tesi in Economia dell'impresa e dell'innovazione dal titolo "Barriere all’Innovazione. Il loro impatto sulla performance dell’impresa e le strategie di intervento". Perfeziona, in seguito, anche la pratica forense in uno studio legale, occupandosi prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, ed il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 D.L. 69/13 presso la Procura della Repubblica di Pesaro. Nell'ottobre del 2018 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

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