SIS SCHENGEN: cos’è e a cosa serve?

SIS SCHENGEN: cos’è e a cosa serve?

SIS SCHENGEN: cos’è e a cosa serve?

Il SIS Schengen (sistema informativo Schengen) è nato in conseguenza della introduzione di uno spazio di libera circolazione delle persone, con la soppressione dunque dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri, mediante l’accordo di Schengen del 14.06.1985 ed alla relativa Convenzione d’applicazione del 19.06.1990.

Al lume di tale riconoscimento si è ravvisata la necessità d’introdurre un sistema in grado di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico degli Stati contraenti, in aggiunta ai provvedimenti già assunti da ciascun Paese, come il rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia e giudiziaria e l’armonizzazione delle politiche in materia di visti e di asilo.

Su tale scia, è nato il Sistema Informativo Schengen (anche detto SIS II), da intendersi come un sistema di informazione comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (rete informatica), alimentato attraverso l’utilizzo di banche dati nazionali collegate ciascuna ad un database centrale, con sede a Strasburgo, ed integrato da una rete chiamata SIRENE (informazioni complementari richieste all’ingresso nazionale).

Sul SIS confluiscono tutti i dati, ritenuti rilevanti da ogni Stato membro, al fine di monitorare le migrazioni, lottare in maniera efficace contro la criminalità organizzata, sviluppare cooperazioni incisive e consentire l’accesso ai dati su persone ed oggetti in modo da evitare deficit sul piano della sicurezza.

Il SIS rende dunque accessibile in pochi minuti in tutto lo spazio Schengen ogni segnalazione effettuata da un’autorità di polizia di uno Stato Schengen.

Possono essere schedate:

– Persone ricercate o sorvegliate dai servizi di polizia;

– gli scomparsi o coloro i quali necessitino di protezione (ad esempio i minori);

– i non cittadini di uno Stato membro dello spazio Schengen, ai quali non è consentito entrare o anche circolare nello spazio Schengen.

A vigilare sul corretto trattamento dei dati contenuti nell’archivio informatico, al fine di scongiurare lesioni dei diritti della persona, vi è “il Garante per la protezione dei dati personali”, il cui intervento può avvenire d’ufficio o su richiesta dell’interessato.

SIS SCHENGEN: Come sapere se si è iscritti nella banca dati

Chiunque può richiedere l’accesso al SIS, al fine di consultare le informazioni inerenti la propria persona e conoscere dati che lo riguardano.

Agli interessati è anche riconosciuto il diritto ad ottenerne la rettifica dei dati, allorquando risultino errati, o di richiederne la cancellazione se risultino inficiati da un errore di diritto.

A seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in materia di esercizio da parte dell’interessato del diritto d’accesso al S.I.S. e degli altri diritti riconosciuti, quali rettifica, integrazione e cancellazione, dal 1° gennaio 2004 l’accesso è da considerarsi “diretto”.

In altre parole, i diritti summenzionati possono espletarsi direttamente nei confronti dell’autorità che ha competenza centrale per la sezione nazionale del S.I.S. (Schengen Information System), ovvero l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Ministero dell’Interno – dipartimento della Pubblica sicurezza – e non più per il solo tramite del Garante.

Nel caso in cui alla richiesta non sia fornita una risposta soddisfacente da parte del Ministero dell’Interno, gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN: casi di iscrizioni illegittime

E’ importante interrogarsi su cosa comporta essere segnalati nel registro Schengen, ovvero sulle conseguenze che l’iscrizione comporta.

In primo luogo, la registrazione al database comune del S.I.S., impedisce la libertà di circolazione nell’area Schengen, con tutte le conseguenze negative che ciò può comportare. Si pensi ad esempio a tutti coloro che abbiano necessità di spostarsi da uno Paese ad un altro per motivi di lavoro, alle gravi perdite economiche che potrebbero subire per il sol fatto di essere segnalati al S.I.S..

Ma, vi possono essere casi in cui le segnalazioni risultino del tutto illegittime, e pertanto meritevoli di esseri impugnate. Così come illegittimi potrebbero essere i provvedimenti adottati dalle Autorità a seguito di un accertamento della iscrizione al S.I.S..

Tra le ipotesi più ricorrenti:

– il caso in cui lo Stato membro dello spazio Schengen segnali una persona nel mentre è regolarmente residente in altro Paese membro, sulla base dell’articolo 96 della convenzione Schengen.

Ciò, in quanto, una persona regolarmente residente nel territorio di uno Stato membro dello spazio Schengen non può contemporaneamente essere registrata nel SIS in quanto persona “indesiderabile” nello spazio Schengen.

In questo caso, l’interessato avrà diritto ad ottenere la cancellazione della segnalazione;

– sia stato emesso un provvedimento generico di rifiuto alla regolarizzazione sul territorio nazionale per la sola e mera segnalazione dell’interessato nel Sistema Informatico Schengen. Senza, dunque, che l’Autorità preposta al rilascio del permesso di soggiorno abbia indicato le circostanze di fatto che hanno dato al provvedimento di diniego, al fine di consentire al destinatario di comprendere le ragioni della espulsione e di potersi adeguatamente difendere nelle sedi giudiziarie competenti;

– L’espulsione dello straniero dal territorio italiano avvenga in presenza di una condanna per determinati reati, senza che l’Autorità preposta si sia però accertata dell’effettiva pericolosità sociale della persona, in altre parole trattasi di valutare se la condanna rientri o meno fra quelle riconosciute come ostative all’ingresso dello straniero in Italia ed al rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato (art. 4 comma 3 del T.U.);

– il provvedimento di rifiuto del perfezionamento della procedura di regolarizzazione sul territorio nazionale si fondi sulla segnalazione dell’interessato nel sistema Informativo Schengen, sebbene nel frattempo l’interessato stesso abbia già ottenuto, dalle autorità estere che avevano inserito la segnalazione nel S.I.S., la cancellazione della stessa.

SIS SCHENGEN: cosa fare in caso di segnalazione illegittima

Ai sensi della convenzione di Schengen, soltanto lo Stato che ha effettuato una segnalazione inserita nel S.I.S. la può modificare o cancellare.

La procedura di rettifica o di cancellazione varia, dunque, a seconda del Paese dell’area Schengen che ha proceduto alla iscrizione.

In Italia, preliminarmente, occorrerà richiedere l’accesso al fascicolo custodito nella sede Italiana del S.I.S. (sistema informativo schengen sis), presso il Ministero dell’Interno, e contestualmente chiedere quale autorità ha provveduto alla segnalazione e le ragioni poste alla base.

Successivamente (laddove vengano evidenziale illegittime segnalazioni), ssarà possibile ricorrere all’Autorità artefice della segnalazione avanzando richiesta di cancellazione o rettifica dei dati personali dal database.

L’istanza potrà essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese e dovrà essere supportata da idonee e provate motivazioni.

In caso di rigetto ingiustificato ed illegittimo della istanza di cancellazione/rettifica, l’interessato potrà sempre impugnare il provvedimento dinanzi al TAR. In questo caso sarà necessaria l’assistenza di un difensore.


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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