
Riabilitazione penitenziaria e permessi premio: la Consulta supera il blocco automatico
Con la sentenza n. 24 del 2025, la Corte costituzionale riafferma la centralità della funzione rieducativa della pena e dichiara costituzionalmente illegittimo il blocco biennale automatico all’accesso ai permessi premio per i detenuti che abbiano commesso un delitto doloso durante l’esecuzione della pena. La decisione segna un passaggio rilevante nel progressivo superamento degli automatismi penitenziari, restituendo alla magistratura di sorveglianza il compito, insieme delicato e imprescindibile, di valutare la concreta evoluzione del percorso individuale del condannato.
Nel difficile bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e finalità di reinserimento sociale, la Consulta sceglie ancora una volta la via della valutazione individualizzata. Con il deposito della sentenza n. 24 del 7 marzo 2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevedeva una preclusione assoluta di due anni alla concessione dei permessi premio nei confronti del detenuto che avesse commesso un delitto doloso nel corso dell’esecuzione della pena.
Il punto nevralgico della pronuncia risiede nel rifiuto di un meccanismo rigido, incapace di distinguere tra situazioni profondamente diverse. La norma censurata imponeva, infatti, un vero e proprio «congelamento» biennale della possibilità di accedere al beneficio, prescindendo tanto dalla concreta gravità del nuovo fatto quanto dall’effettiva pericolosità del soggetto e dai progressi eventualmente compiuti nel trattamento rieducativo. Una sorta di sanzione nella sanzione: formula comoda per l’amministrazione, forse rassicurante sul piano simbolico, ma difficilmente compatibile con un sistema penale che pretende di guardare alla persona e non soltanto al calendario.
Secondo la Corte costituzionale, tale automatismo si poneva in contrasto con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione. Se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non può essere costruita su preclusioni impermeabili alla realtà del percorso detentivo. Il trattamento penitenziario, per essere costituzionalmente orientato, deve poter registrare l’evoluzione della personalità, le condotte riparative, la partecipazione alle attività trattamentali e ogni altro elemento utile a misurare l’effettiva distanza del detenuto dal circuito criminale. Diversamente, il permesso premio cessa di essere strumento di graduale reinserimento e diventa una concessione burocratica, subordinata non alla meritevolezza, ma allo scorrere meccanico del tempo.
La sentenza valorizza anche il parametro dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla presunzione di non colpevolezza. La Corte evidenzia, infatti, che il meccanismo preclusivo poteva operare anche in presenza di iniziative penali non ancora definite da una sentenza irrevocabile. In altri termini, la semplice emersione di un nuovo procedimento, o comunque l’attribuzione di un fatto di reato non definitivamente accertato, rischiava di produrre effetti immediatamente ostativi sul percorso trattamentale del detenuto. Il sistema finiva così per anticipare conseguenze afflittive sulla base di un accertamento ancora incompleto, con evidente tensione rispetto alle garanzie costituzionali.
La rimozione del blocco automatico non comporta, tuttavia, alcuna apertura indiscriminata dei benefici penitenziari. La decisione non trasforma il permesso premio in un diritto incondizionato, né neutralizza le esigenze di sicurezza. Al contrario, restituisce al Magistrato di sorveglianza il proprio ruolo naturale: quello di giudice della concretezza, chiamato a verificare se il nuovo fatto sia realmente sintomatico di una regressione del percorso rieducativo o se, alla luce del quadro complessivo, permangano i presupposti per una progressiva ripresa dei contatti con l’esterno.
La differenza è essenziale. Non sarà più la legge, in via astratta e automatica, a impedire per due anni ogni valutazione; sarà il giudice a stabilire, caso per caso, se il beneficio possa essere concesso o debba essere negato. La gravità del fatto, la condotta successiva, il comportamento intramurario, la partecipazione al trattamento, l’eventuale revisione critica e l’attualità della pericolosità sociale tornano così a essere elementi di un giudizio effettivo, non comparse chiamate a recitare in una decisione già scritta.
La sentenza n. 24/2025 si inserisce in un indirizzo ormai riconoscibile della giurisprudenza costituzionale, volto a ridimensionare gli automatismi preclusivi in materia penitenziaria e a riaffermare la necessità di un controllo giurisdizionale individualizzato. È la medesima linea culturale e costituzionale che, in anni recenti, ha inciso anche sul terreno dell’ergastolo ostativo e, più in generale, sulle discipline fondate su presunzioni assolute di pericolosità. La Corte non nega la rilevanza della sicurezza collettiva, ma ricorda che essa non può essere perseguita sacrificando integralmente la funzione rieducativa della pena.
Le ricadute pratiche della pronuncia saranno significative. Ogni istanza di permesso premio dovrà essere esaminata nel merito, senza poter essere respinta sulla base di una preclusione temporale automatica. Ciò imporrà alla magistratura di sorveglianza una motivazione più puntuale e alle amministrazioni penitenziarie una più accurata ricostruzione del percorso trattamentale del detenuto. Il sistema, in altri termini, diventa più esigente: meno scorciatoie normative, più responsabilità valutativa. Non necessariamente più permissivo, ma certamente più costituzionale.
La decisione può incidere anche sulla gestione quotidiana degli istituti penitenziari. Un modello fondato esclusivamente sulla chiusura e sulla sospensione dei benefici rischia di alimentare tensioni, frustrazione e disinvestimento dal percorso trattamentale. Al contrario, la possibilità di una valutazione individuale mantiene aperta una prospettiva di progressione, responsabilizzando il detenuto e rendendo la condotta intramuraria effettivamente rilevante. La pena, così, non resta un tempo fermo, ma torna a essere uno spazio di verifica, trasformazione e possibile ricostruzione.
In conclusione, la sentenza n. 24 del 2025 non è affatto un «liberi tutti». È, piuttosto, un richiamo alla responsabilità: della persona detenuta, della magistratura di sorveglianza e dello stesso legislatore. La Corte costituzionale ricorda che il carcere non può essere governato da automatismi ciechi, perché la rieducazione presuppone sempre uno sguardo individuale. Ogni giorno di detenzione deve poter essere valutato per ciò che produce nel percorso della persona: arretramento, stasi o reale avanzamento verso il reinserimento.
La prospettiva futura è chiara. Il sistema penitenziario sarà chiamato a misurarsi sempre più con modelli decisionali capaci di coniugare sicurezza, responsabilità e personalizzazione del trattamento. Il permesso premio non è una frattura dell’esecuzione penale, ma uno dei suoi strumenti più delicati: consente di verificare, in modo graduale e controllato, se il condannato sia pronto a ristabilire un primo contatto con la libertà. Ed è proprio in questa soglia, fragile ma decisiva, che la pena smette di essere mera custodia e torna a essere progetto costituzionale.
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Dott.ssa Carmen Basso
avvocato esercente fino al 2024
Attualmente Funzionario Giuridico del Ministero della Giustizia







