Blocco dei pagamenti della PA con la nuova legge di bilancio

Blocco dei pagamenti della PA con la nuova legge di bilancio

Dal 1° marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dai commi da 986 a 989 della Legge n. 205/2017 sul blocco dei pagamenti della PA.

Con la Legge di Bilancio 2018, infatti, sono state introdotte alcune novità fiscali, tra cui l’estensione dei casi in cui le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare le verifiche degli inadempimenti, mediante interrogazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prima di effettuare il pagamento nei confronti dei privati beneficiari.

L’art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. 603/73, stabilisce qual è il limite di importo di pagamento oltre il quale scattano i controlli che possono portare al blocco dei pagamenti.

Con la nuova Legge di Bilancio il predetto limite è stato ridotto da diecimila euro a cinquemila euro, invero, il nuovo art. 48-bis dispone che la PA, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, dovrà verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo.

L’agente della riscossione, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche. In seguito a ciò, possono emergere i seguenti esiti: a) nessun inadempimento o nessuna comunicazione di risposta: il pagamento può essere effettuato se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta; b) presenza di inadempienze: qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevi la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti e l’intenzione di provvedere alla notifica dell’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del d.PR 602/73.

Oltre a ridurre la soglia di pagamento la Legge di Bilancio 2018 ha altresì previsto, nell’ultimo caso sopracitato in cui l’esito del controllo preventivo dovesse esser positivo, che le pubbliche amministrazioni potranno sospendere il pagamento fino a sessanta giorni, per consentire all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di pignorare la somma.

Prima dell’entrata in vigore della nuova legge e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48-bis del d.PR n. 602/1973, il termine di sospensione era fissato ad un massimo di 30 giorni, periodo utile per il pignoramento della somma da parte dell’agente di riscossione.

Se durante il predetto periodo di sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che facciano venire meno l’inadempimento o ne riducano l’ammontare, l’Agente della riscossione lo segnala all’Amministrazione Pubblica, indicando l’importo che quest’ultima può erogare al beneficiario.

Decorsi i sessanta giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la PA provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.


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