La prova testimoniale nel processo tributario: verso il superamento del divieto
Il divieto di prova testimoniale costituisce uno dei principali aspetti di specificità del processo tributario, nonché una delle caratteristiche più criticate e dibattute dalla dottrina.
Facendosi portatrice di tali sentimenti la Commissione interministeriale per la riforma del processo tributario, in data 30 giugno 2021, ha reso nota una Relazione volta a delineare le principali criticità del processo in esame, di modo da realizzare una riforma organica e sistematica dello stesso, idonea a garantire – anche in materia fiscale – l’attuazione del principio del giusto processo.
Sul punto, particolarmente innovativa risulta essere la proposta di derogare al divieto di cui all’art. 7 comma 4, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove si afferma espressamente che nel processo tributario “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”.
Si tratta di una disposizione che trova una duplice ragion d’essere:
– da un lato, la tradizionale concezione del processo tributario come processo documentale;
– dall’altro, il timore che l’utilizzo della prova orale sia in qualche modo falsato da comportamenti omertosi dei contribuenti nei confronti del Fisco.
Ebbene, tali argomenti, con il passare del tempo, sono risultati sempre meno condivisibili, tant’è che la norma in esame è stata più volte sottoposta al vaglio di costituzionalità del Giudice delle Leggi.
Ciononostante, la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto il divieto di prova testimoniale non lesivo del diritto alla difesa e del principio di parità delle parti, affermando che non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo”[1].
In particolare, a parere della Corte, il processo tributario presenta una “spiccata specificità” derivante dalla natura della pretesa fatta valere dall’ente impositore, nonché dalla prevalente forma scritta del rito. Peculiarità che dunque giustificherebbe un trattamento differenziato rispetto a quello previsto negli altri processi.
Ad oggi le suddette argomentazioni appaiono più che mai obsolete, posto che, come precisa la stessa Commissione interministeriale:
– la prova testimoniale è ormai uno strumento indispensabile di accertamento della verità, comune a tutti i processi;
– molti tributi hanno un presupposto e una base imponibile alla cui determinazione possono concorrere in sede probatoria le testimonianze, in considerazione dell’obiettiva insufficienza a tal fine dei documenti e delle massime dell’esperienza;
– attraverso le verifiche fiscali compiute dalla Guardia di finanza entrano sempre più spesso nel processo tributario, senza possibilità di fornire una prova contraria della stessa specie, sommarie informazioni orali trasfuse in documenti scritti che il giudice tributario tende ad assumere come elementi di prova indiziaria ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 1973;
– il timore di comportamenti omertosi contro il Fisco è ormai storicamente superato e, comunque, è comune anche agli altri processi. Spetterà pertanto al Giudice tributario, al pari di tutti gli altri Giudici, il compito di valutare l’ammissibilità, la veridicità e la validità della prova testimoniale di modo da garantirne la totale assenza di abusi.
In ragione di tutto quanto sopra, dunque, “la questione andrebbe, riconsiderata alla luce del nuovo art. 111. Il problema, infatti, non è più tanto verificare se è costituzionalmente legittimo, ex art. 3 della Costituzione, il fatto che il giudice civile (ovvero, più recentemente, quello amministrativo) possa assumere direttamente testimonianze, mentre a quello tributario tale facoltà sia inibita. Il problema è invece considerare se il divieto probatorio non contrasti, direttamente e in modo inequivocabile, con la regola costituzionale di contraddittorio-parità tra le parti”. [2]
In piena conformità con tale ordine di idee, la Commissione interministeriale ha dunque proposto l’introduzione di una prova testimoniale scritta, la cui ammissibilità è subordinata all’autorizzazione da parte del Giudice, il quale – a propria volta – potrà esprimere un parere positivo esclusivamente in relazione a circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori.
In altre parole, quindi, la testimonianza potrà essere ammessa solamente in relazione a fatti per i quali l’Amministrazione Finanziaria, in sede extraprocessuale, ha esercitato il potere di assumere dichiarazioni da parte di terzi, le quali, per costante giurisprudenza, assumono valore indiziario nel corso del processo tributario.
Quanto alla specifica disciplina, poi, la norma rinvia alle regole previste dal codice di procedura civile in tema di testimonianza scritta: si richiama, quindi, implicitamente, l’art. 257-bis c.p.c.
Ebbene, la novità sembra sia stata accolta con estremo favore dalla dottrina, che attendeva un intervento riformatore da ormai molto tempo.
Invero, l’introduzione di una prova per testi (seppur non generalizzata alla totalità dei casi) costituisce un primo grande punto di partenza per il superamento del divario ormai creatosi tra l’Amministrazione Finanziaria e la sua controparte.
Solamente alla prima, infatti, è consentito acquisire autoritativamente, nel corso dell’attività di accertamento, dichiarazioni di natura testimoniale, in grado di essere utilizzate, con valore indiziario, in sede processuale. Niente di tutto ciò è invece concesso al contribuente.
L’ammissibilità della testimonianza scritta costituisce, quindi, una sorta di “controprova” che finalmente quest’ultimo potrà essere in grado di fornire.
Non deve però sfuggire che qualora la norma sia approvata così come proposta – ivi compreso il rinvio totale ed incondizionato al disposto dall’art. 257-bis c.p.c.- potrebbe risultare molto più rivoluzionaria di quanto appaia ad una prima lettura.
A ben vedere, infatti, l’art. 257-bis c.p.c., ultimo comma, riconosce la possibilità per il Giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di “disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato”.
Si prospetta quindi l’eventualità che, per la prima volta, nel processo documentale per eccellenza, sia riconosciuta la possibilità di assumere testimonianze orali, seppur ragionevolmente limitata ad ipotesi eccezionali.
[1] Cfr. Corte Cost., Sent., 21/01/2000, n. 18
[2] Audizione Gallo, 31 maggio 2021
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