N.A.S.p.I 2021: la guida completa. I nuovi importi dopo la circolare INPS n. 7 del 21 gennaio 2021

N.A.S.p.I 2021: la guida completa. I nuovi importi dopo la circolare INPS n. 7 del 21 gennaio 2021

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha causato, nonostante il blocco dei licenziamenti, la fuoriuscita dal mondo del lavoro di un numero considerevole di lavoratori.

In particolare, si sono registrati nel corso dello scorso anno numerosi casi di ritorno tra le mura domestiche di lavoratrici madri, costrette a rassegnare le dimissioni oppure a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

Ciò al fine di beneficiare di un incentivo all’esodo, stante la difficoltà di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari e non potendo contare, a causa della pandemia in corso,  sul sostegno dei nonni. [1]

Pertanto in questo delicato momento la NASPI costituisce una boccata di ossigeno per quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.

Ma che cos’è la NASPI? Quando e a chi spetta? Quali sono i requisiti e i documenti necessari per poter fruire di tale prestazione? Tale indennità è compatibile con il reddito di cittadinanza? Quando può essere chiesto il cd “incentivo all’autoimprenditorialità”? Con la presente trattazione si cercherà di rispondere a questi interrogativi.

Con l’acronimo N.A.S.p.I. si è soliti designare la “Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego” introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in sostituzione delle precedenti indennità di disoccupazione ASpI e MiniAspi che a partire dal 1° maggio 2015 sono andate definitivamente in pensione.

Tale nuovo ammortizzatore sociale è riconosciuto, a decorrere da tale data, in favore dei lavoratori che hanno perso “involontariamente” la propria occupazione e che, inoltre, hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione nell’arco degli ultimi 4 anni e   30 giornate effettive di lavoro nel corso degli ultimi 12 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione.

Per poter fruire di tale misura di sostegno al reddito è necessario, pertanto, il possesso di tre fondamentali requisiti, da considerarsi “cumulativi” e non “alternativi” tra di  loro: a) l’involontarietà della disoccupazione; b) aver versato almeno tredici settimane di contributi nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione; c) l’aver lavorato almeno trenta giornate nell’anno antecedente la perdita del posto di lavoro.

a) L’involontarietà della disoccupazione

Il presupposto fondamentale affinché un soggetto possa usufruire di tale prestazione è che l’estinzione del rapporto di lavoro sia avvenuta   indipendentemente dalla volontà del lavoratore.

Tale sussidio sarà pertanto riconosciuto al disoccupato in caso di licenziamento che, com’è noto, si verifica in caso di estinzione del rapporto laburistico   per volontà unilaterale  del datore di lavoro e non  del dipendente.

E ciò sia in caso di licenziamento disciplinare (cioè di recesso per “giusta causa” o, anche, di “giustificato motivo soggettivo”) che di licenziamento “non disciplinare” (vale a dire in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Ma vi è di più.  Anche  il dipendente con contratto a termine potrà fruire di tale prestazione di sostegno al reddito  alla scadenza del  contratto a tempo determinato, qualora quest’ultimo  non venga successivamente prorogato o rinnovato.

Il dipendente non avrà invece diritto alla NASpI  nel caso in cui rifiuti la proroga o il rinnovo del contratto a tempo determinato proposti dal datore di lavoro; questo perché  in tal caso lo stato di disoccupazione è frutto di una mera scelta del lavoratore, che ha deciso liberamente di non proseguire il rapporto laburistico.

Il lavoratore potrà usufruire di tale indennità in caso di dimissioni volontarie?

La riposta è negativa.

Il disoccupato non potrà godere di tale misura di sostegno al reddito nel  caso in cui decida di sua volontà  di recedere dal contratto laburistico e  ciò sia in caso di contatto a tempo indeterminato che  di contratto a termine.

Questa regola subisce tuttavia  due importanti eccezioni:

– in caso di dimissioni per giusta causa, in quanto  il recesso del lavoratore non è riconducibile alla libera scelta del dipendente ma è invece causato  dal  comportamento riprovevole posto in essere dal datore di lavoro: la condotta è talmente grave da determinare l’interruzione ad “nutum” del contratto e  non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure durante il periodo di preavviso.

In questo caso siamo in presenza di una gravità più “forte” rispetto a quella richiesta dall’art. 1453 del codice civile per la risoluzione del contatto a prestazioni corrispettive.

Quali sono le cause che consentono ai lavoratori di dimettersi “in tronco” dal posto di lavoro per “giusta causa”?

I motivi di giusta causa di dimissioni non sono indicati dalla legge ma sono stati enucleati  dalla giurisprudenza dominante.

Secondo il consolidato orientamento del Sommo Collegio costituiscono infatti giusta causa di recesso del lavoratore: -l’aver subito molestie sessuali sul posto di lavoro; -il  mancato o il ritardato pagamento di almeno due mensilità della retribuzione; -il mobbing sul luogo di lavoro e, più in generale, modificazioni particolarmente peggiorative delle mansioni che determinano uno svuotamento del numero o del contenuto delle mansioni affidate al lavoratore tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del dipendente; -il mancato versamento dei contributi previdenziali; -il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985); -il trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2113 codice civile e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza  del lavoratore e la nuova sede di lavoro (Corte di Cassazione, sentenza n.1074/1999); -peggioramento delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (si pensi, ad esempio, al  trasferimento del lavoratore oltre 50 km di distanza dalla sua residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici; (Circolare INPS n.108/2006).

Il lavoratore dovrà poi allegare all’istanza di Naspi una documentazione con cui attesta di aver provveduto   a tutelare  i suoi diritti, ad esempio inviando  diffide   al datore di lavoro al fine di recuperare la mancata retribuzione, oppure allegando le  denunce  presentate  agli istituti competenti ed ogni altro documento idoneo a comprovare la sua intenzione di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro, impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

– sia in caso di dimissioni volontarie rassegnate nel periodo “protetto” della maternità, ovvero dal 300° giorno prima della data presunta del parto e  fino ad un anno di vita del bambino.

Il lavoratore potrà usufruire della NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?

Normalmente no, in quanto la risoluzione consensuale presuppone un accordo tra le parti che decidono di estinguere il rapporto di lavoro per mutuo consenso ex art. 1372 cc,  predisponendo  una cessazione “personalizzata” del rapporto  al fine di evitare l’alea di futuri ed eventuali contenziosi giudiziari inerenti al contratto laburistico.

Tuttavia anche tale regola generale  subisce quattro importanti eccezioni.

Infatti il lavoratore, in via del tutto eccezionale, potrà fruire di tale sussidio in caso di :

1) risoluzione consensuale raggiunta nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva disegnata dall’art. 7 della legge  15 luglio 1966, n.604, così come modificata dall’art. 1, co. 40, della legge 28 giugno, n.92 (cd Riforma Fornero) in sede protetta (ITL competente per territorio) che, com’ è noto, si applica solo nei confronti delle aziende con più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell’ambito comunale, o con più di 60 dipendenti in ambito nazionale e ciò solo  in relazione al licenziamento  individuale, o plurimo, per giustificato motivo oggettivo dei soli vecchi dipendenti, ovvero dei lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015;

2) risoluzione consensuale conclusa nell’ambito della conciliazione agevolata in caso di offerta di conciliazione ex art.6 dlgs n.23/2015;

3) risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 14 del dl 104/2020 (cd decreto “Agosto”), successivamente confermata dal decreto Ristori e dalla Legge di Bilancio 2021 (accordo collettivo aziendale);

4) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito del trasferimento del lavoratore oltre 50 km dalla propria residenza, o raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

La NASpI spetta anche agli apprendisti?

Sì, la NASpI spetta anche agli apprendisti nonché ai soci lavoratori di cooperative che hanno stipulato con le stesse un contratto di lavoro subordinato, così come pure al personale artistico, sempre con contatto di lavoro subordinato.

Tale indennità spetta ai dipendenti a tempo determinato delle  Pubbliche Amministrazioni?

Sì, essa spetta anche a tele categoria di lavoratori ed in particolare viene riconosciuta anche ai precari docenti e supplenti scolastici.

Naturalmente anche tali categorie di lavoratori per poter accedere alla NASpI dovranno aver perso la propria occupazione per motivazioni indipendenti dalla propria volontà  e possedere, inoltre, gli ulteriori due requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.

Quali sono i lavoratori esclusi dalla NASpI?

Non potranno beneficiare di tale misura le categorie di dipendenti di seguito indicate: i lavoratori a tempo indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni; i lavoratori agricoli (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato); i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale (per i quali trova applicazione la speciale normativa prevista in materia); i lavoratori che hanno maturato i requisiti per andare in pensione (sia anticipata che di vecchiaia); i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità nel caso in cui decidano di non preferire la NASpI.

b) Le tredici settimane di contribuzione

Lo stato di disoccupazione involontario non è tuttavia sufficiente per il riconoscimento di tale indennità di disoccupazione, ma è necessario il possesso di altri due requisiti fondamentali, in mancanza dei quali la domanda di NASpI non potrà trovare accoglimento.

Il lavoratore che ha perduto  la propria occupazione indipendentemente dalla propria volontà potrà accedere alla NASpI  soltanto se potrà vantare anche  13 settimane di contribuzione nell’arco degli ultimi 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione.

Si precisa che l’INPS considera pertinente, a tal fine, solo la contribuzione “dovuta” e non quella versata. Si considerano utili pertanto i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per la maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero, i periodi di astensione dal lavoro per malattia bambino e via discorrendo.

I periodi di cassa integrazione sono utili per il conteggio delle settimane contributive?

No, tali periodi non sono pertinenti al fine del computo in esame e vengono “neutralizzati”, ampliando in tal modo il quadriennio di riferimento. Lo stesso discorso vale per i periodi di malattia e infortunio sul lavoro e per le  assenze per congedi fruiti dal dipendente per assistere un familiare con disabilità grave.

c) Le trenta giornate effettive di lavoro

Per poter fruire dell’ammortizzatore sociale in commento il disoccupato dovrà altresì vantare almeno 30 giornate effettive di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione.

A tal uopo si rammenta che l’INPS, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di NASpI, conteggia solo  le giornate effettive di presenza,  a prescindere dalla durata oraria.

La domanda di Naspi entro quale termine deve essere   presentata?

La domanda di Naspi deve essere trasmessa telematicamente all’INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni[2] dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Come deve essere trasmessa l’stanza di NASpI?

La domanda può essere trasmessa dal disoccupato secondo due diverse modalità: -mediante una procedura “diretta”; -mediante una procedura “assistita”.

Nel primo caso il disoccupato potrà inviare l’istanza di NASpI personalmente sul sito INPS, mediante il servizio dedicato (dove tra l’altro potrà visualizzare anche il tutorial “NASpI: invio domanda”) utilizzando lo SPID,  non essendo più sufficiente, dallo scorso 15 novembre, il pin dispositivo INPS.

Nel secondo caso potrà invece rivolgersi ad un intermediario autorizzato dalla legge, come ad esempio gli enti di patronati che provvederanno all’inoltro dell’istanza per conto del disoccupato.

Quali documenti dovranno essere allegati  alla domanda di NASpI?

Il disoccupato dovrà allegare  i documenti di seguito indicati: -carta d’identità in corso di validità e codice fiscale; -le ultime tre buste paga e la lettera di licenziamento, oppure il contratto di assunzione in caso contratto a termine; -in caso dimissioni per giusta causa sia la ricevuta rilasciata dal sistema all’esito della procedura telematica introdotta dal Jobs Act che la lettera di diffida inviata al datore di lavoro o la denuncia presentata agli organi competenti; -la convalida delle dimissioni da parte dell’ITL territorialmente competente nel caso di dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto della maternità; -il ricorso giudiziale con il quale il lavoratore ha impugnato il trasferimento disposto dal datore in assenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive.

A causa della pandemia in corso non è più necessario allegare, alla luce della più recente normativa anti-COVID19,  né il modello SR163 né la dichiarazione di disponibilità al  Centro per l’impiego, in quanto tale modello è ormai sostituito  dalla DID  telematica.

Il  percettore di NASpI  dovrà rinnovare la domanda ogni anno?

No, non è necessario che il beneficiario rinnovi  la domanda di NASpI all’inizio di ogni anno in quanto l’istanza presentata ab origine resta valida per tutta la durata del trattamento, salvo  i casi di sospensione dell’indennità.

Da quando decorre il pagamento dell’indennità?

La decorrenza del pagamento di tale sussidio dipende dalla data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore, e più precisamente: dall’ottavo giorno successivo alla data di estinzione del rapporto di lavoro, se l’istanza di NASpI viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui quest’ultima venga presentata dopo l’ottavo giorno; dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia o infortunio sul lavoro, se l’istanza viene presentata entro 8 giorni dal licenziamento; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo 8 giorni dal licenziamento; dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno, e dal giorno successivo alla presentazione della domanda se quest’ultima viene presentata dopo i 38 giorni dal licenziamento.

Il disoccupato può richiedere il pagamento della NASpI in un’unica tranche?

Sì, il legislatore consente al disoccupato di chiedere ed ottenere il cd “incentivo all’autoimprenditorialità”, che consente allo stesso di avere la liquidazione anticipata “una tantum” della NASpI, qualora voglia intraprendere un’attività autonoma o d’impresa individuale oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.

La stessa possibilità è riconosciuta anche al lavoratore che intenda proseguire un’attività autonoma, già avviata durante il rapporto di lavoro subordinato,  la cui cessazione ha consentito al dipendente di accedere all’indennità di disoccupazione in parola.

L’incentivo all’autoimprenditorialità non è riconosciuto, come precisato dall’INPS nella circolare n.94 del 12 maggio 2015, nel caso in cui venga instaurato  un rapporto di collaborazione coordinata e continuata, anche a progetto.

Il disoccupato che intenda avvalersi dell’incentivo in esame dovrà presentare in via telematica all’INPS la richiesta di anticipazione della NASpI entro il termine decadenziale di 30 giorni[3] decorrenti: – dall’inizio dell’attività autonoma; – dall’inizio dell’impresa individuale; -dalla sottoscrizione della quota di capitale sociale; -dalla presentazione dell’istanza di Naspi, qualora l’attività sia iniziata durante il rapporto di lavoro la cui estinzione ha consentito al dipendente di beneficiare della Naspi.

Giova rammentare che se  il disoccupato opta per la liquidazione anticipata della NASpI allora  non avrà diritto né alla contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.

Si ricorda che l’anticipo ricevuto dovrà essere integralmente restituito nel momento in cui il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato, anche se transitorio.

Per tale ragione il Tribunale di Trento,  con ordinanza n186 del 1° giugno  2020, ha sollevato di questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, ultimo comma del decreto legislativo n.22/2015,  nella parte in cui  prevede l’obbligo della restituzione totale  dell’incentivo all’autoimprenditorialità, anche in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di brevissima durata. A breve pertanto la Consulta sarà chiamata a pronunciarsi su tale interessante problematica.

Una volta presentata online l’istanza di NASpI, il disoccupato deve presentarsi presso il centro per l’impiego per di stipulare un patto di servizio in virtù del quale si impegna alla ricerca di una nuova occupazione, nonché a partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro.

L’indennità Naspi costituisce reddito imponibile?

Sì, essa è considerata reddito a tutti gli effetti e, trattandosi di reddito imponibile, è assoggettata all’IRPEF e deve essere indicata nell’ISEE.

Come si calcola l’importo della NASpI?

Le modalità di calcolo della NASpI sono illustrate dall’INPS nella circolare n. 224 del 15 dicembre 2016.

In sintesi, l’indennità in esame viene calcolata procedendo alla somma  delle retribuzioni mensili del quadriennio precedente lo stato di disoccupazione,  somma che andrà poi divisa per le settimane di contribuzione.

Il risultato ottenuto andrà poi moltiplicato per un coeficiente fisso pari a 4,33.  Se la cifra ottenuta è pari o inferiore a 1227,55 euro l’importo dell’indennità è pari al 75% del risultato ottenuto.

Se, invece, è superiore a tale importo al 75% spettante viene aggiunto il 25% della differenza tra la retribuzione media e i 1227,55 euro, fermo restando che l’importo mensile della NASpI in ogni caso, come precisato dalla circolare n.7 del 21 gennaio 2021, non può essere superiore a € 1.335,40.

Quindi  per il 2021 l’importo di tale prestazione resta invariato rispetto all’anno precedente.

Si rammenta tuttavia che dal quarto mese in poi l’importo di tale ammortizzatore sociale si riduce del 3% ogni mese.

Quando viene accreditata?

Normalmente la  NASpI viene pagata entro la metà del mese successivo a quello di competenza, anticipato di solito nei primi dieci giorni del mese.  Per quanto riguarda il mese di febbraio 2021 il pagamento avverrà molto probabilmente tra l’11 e il 17 del mese: quindi il giorno di pagamento non sarà mai fisso e  uguale per tutti i beneficiari.

Come controllare l’avvenuto pagamento della NAspI da parte dell’INPS?

Per verificare l’avvenuto pagamento della NAspI basta andare sul sito dell’INPS e consultare il fascicolo previdenziale del lavoratore, indicando  il codice fiscale e lo SPID (che dallo scorso 15 novembre ha sostituito definitivamente il vecchio PIN dispositivo INPS).

Accanto alla voce “pagamento in corso” (presente nell’area riservata) dovrebbe essere indicata la data in cui l’INPS provvederà al pagamento della disoccupazione del mese di febbraio 2021 (sul conto corrente comunicato dal disoccupato al momento della presentazione dell’istanza di NASpI).

Il disoccupato che beneficia della NASpI può chiedere ed ottenere anche il reddito di cittadinanza?

Sì, questi due ammortizzatori sociali sono compatibili tra di loro. L’importo della NASpI sarà ovviamente  sottratto da quello del reddito di cittadinanza

Qual è la durata massima della NASpI?

Alla luce di quanto previsto dal dlgs n. 150/2015 tale indennità di disoccupazione può avere una durata massima di 24 mesi. La durata della stessa è legata tuttavia  al percorso contributivo del  disoccupato.

La durata della NASpI varia, dunque, da persona a persona e viene calcolata in base all’estratto contributivo INPS reperibile sul sito dell’Istituto previdenziale.

Cosa succede nel caso in cui il percettore di NASpI trovi una nuova occupazione?

A tal riguardo bisogna distinguere i casi in cui il beneficiario della disoccupazione sottoscriva un contratto a tempo indeterminato oppure un contratto a termine.

Nel primo caso il diritto alla NASpI decade; infatti non appena il nuovo datore di lavoro trasmetterà  all’INPS la comunicazione preventiva di assunzione, l’Istituto bloccherà d’ufficio il pagamento della disoccupazione.

Se però il reddito derivante dal nuovo lavoro è inferiore a €. 8.145,00 annui allora  il lavoratore dovrà comunicare all’INPS il reddito che presume di percepire; in tal caso l’INPS continuerà ad erogare la NASPI, seppure in misura ridotta .

Nel secondo caso, qualora il nuovo contratto a termine abbia una durata pari o minore di 6 mesi, il pagamento della disoccupazione viene solo momentaneamente sospeso, per poi riprendere alla scadenza del contratto . Se il reddito derivante dal nuovo contratto a termine è inferiore a € 8.145,00 annui, anche in tal caso il lavoratore dovrà comunicare all’INPS il reddito presunto annuo; l’INPS allora non sospenderà la NASpI  ma la erogherà in misura ridotta.

Cosa succede se il lavoratore non comunica all’INPS il reddito presunto annuo?

In tal caso l’INPS sospende il pagamento della NASpI, nel caso in cui il nuovo lavoro sia a tempo determinato e di durata inferire ai 6 mesi. In caso di sottoscrizione di contratto a termine di durata superiore a 6 mesi o di contratto a tempo indeterminato, il pagamento della disoccupazione sarà definitivamente bloccato dall’INPS.

Il percettore della NASpI potrà beneficiare anche dell’assegno di ricollocazione?

Sì; alla luce infatti della recente legge di bilancio 2021, il disoccupato beneficiario della misura in esame avrà la possibilità di usufruire anche del cd “assegno di ricollocazione”, finalizzato al reinserimento dell’ex lavoratore nel mondo del lavoro.

Si tratta di un voucher (e non di una somma di denaro) che potrà essere speso presso i Centri per l’Impiego o altri soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi del lavoro.   Grazie a  tale  buono il disoccupato potrà beneficiare di una assistenza personalizzata di un tutor che, entro il termine di 180 giorni,  lo affiancherà in un percorso di  ricerca intensiva di una nuova occupazione confacente al proprio bagaglio professionale. Tale percorso potrà essere prorogato per altri 6 mesi, nel caso in cui il disoccupato sia stato assunto con contratto di durata di almeno 6 mesi.

Tale misura, il cui importo varia da un minimo di € 250,00 ad un massimo di  €5.000,00, potrà essere richiesta personalmente dall’interessato attraverso l’apposita procedura telematica  sul portale web dell’Anpal.

In alternativa potrà farsi assistere dal Centro per l’Impiego o da un patronato. In questo delicato momento di emergenza pandemica l’assistenza è possibile solo da remoto e previo appuntamento, in ottemperanza alla normativa anti -COVID19.

 

 


[1] Vedi Annunziata Staffieri, “La tutela della genitorialità e pari opportunità” (eBook), in TuttoLavoro24.it, 2021;
[2] Giova rammentare che con  il decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 -icasticamente battezzato decreto “Cura Italia”-  il termine per la presentazione delle istanze di Naspi è stato  prorogato- per le cessazioni avvenute nel corso del 2020-da 68 a 128 giorni, decorrenti dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
[3] Tuttavia il Governo Conte al fine di fronteggiare la pandemia da coronavirus in corso, con il decreto Cura Italia ha concesso causa Covid 19, -relativamente al 2020- ulteriori 60 giorni per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità.


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