Danno da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata

DANNO DA VACANZA ROVINATA: quando chiedere il risarcimento 

Mai come in questo periodo sentiamo parlare di danno da vacanza rovinata. Con tale espressione ci si riferisce al disagio psicofisico subito per effetto della mancata realizzazione di una bella vacanza programmata (come per esempio il viaggio di nozze).

Più specificamente, il pregiudizio derivante al benessere psichico – materiale che il turista si ritrova a subire a causa del mancato godimento in tutto o in parte della vacanza, quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.

La materia trova la propria fonte giuridica nel codice del turismo che riconosce al turista il diritto al risarcimento da vacanza rovinata, qualora sia conseguente ad un inadempimento da parte dell’organizzatore. Le aspettative del turista infatti, sempre più spesso, vengono disattese a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l’acquisto del pacchetto turistico (pacchetto turistico all-inclusive).

Il turista, in questo caso, oltre ed indipendentemente alla domanda di risoluzione del contratto di viaggio, può esperire domanda di risarcimento dei danni per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione perduta.

Il danno da vacanza rovinata si concretizza dunque nell’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

DANNO DA VACANZA ROVINATA: risarcimento del tour operator e danni risarcibili 

Conformemente a quanto prescritto dal codice del turismo, ed in ossequio ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, per il danno da vacanza rovinata, affinché il tour operator possa essere chiamato a risarcire i danni a favore del turista deve sussistere la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio.

In ogni caso, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio.

Il tour operator è, altresì, chiamato a rispondere dei danni alla persona che siano conseguenza dell’inadempimento o inesatto adempimento, come ad esempio nel caso non infrequente di sinistro stradale verificatosi durante uno spostamento da un luogo ad un altro, previsto nel programma di viaggio.

In questi casi di danno alla persona, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza.

Il turista danneggiato avrà diritto a richiedere sia il risarcimento del danno patrimoniale che del danno morale.

In quest’ultimo caso, il danno morale “da stress” si presume, in quanto è insito nel concetto e nella finalità che la vacanza assume. Motivo per cui sarà sufficiente per il consumatore dimostrare l’inadempimento dell’operatore turistico.

DANNO DA VACANZA ROVINATA: come presentare il reclamo per il rimborso 

Ai fini pratici, il consumatore per ottenere il risarcimento dovrà, mediante invio di una raccomandata, fax o altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, inoltrare un reclamo  all’agenzia di viaggi o al tour operator, con il quale contesta l’inottemperanza del contratto.

Il reclamo va presentato entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. Tuttavia, la mancata presentazione del reclamo nei termini indicati non pregiudica la possibilità di esperire la domanda giudiziale di risarcimento, ma potrà al massimo essere posta a fondamento di un presunto concorso di colpa da parte del turista danneggiato.

Ciò al fine di consentire un intervento tempestivo da parte del tour operator/agenzia di viaggi, per dirimere e porre rimedio al fatto contestato.

Qualora non si sia ricevuto alcun riscontro al reclamo, o questo abbia avuto esito negativo, il consumatore potrà avviare la procedura formale di risarcimento del danno da vacanza rovinata.

L’organizzatore e l’intermediario, infatti, devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile a favore del turista per il risarcimento dei danni.


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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